Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10555 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 21/04/2021), n.10555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 822/2019 r.g. proposto da:

S.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo Staccioli,

del foro di Roma, in forza di procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Lecce, depositato in data 15

novembre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/3/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di LECCE ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da S.C., cittadino della (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato ad (OMISSIS), in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo Paese nel 2016 per sottrarsi agli abusi di suo zio, con il quale era andato a vivere dopo la morte del padre e che lo aveva ridotto in condizione di schiavitù.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e comunque per la carenza dei presupposti applicativi dell’invocata protezione internazionale e perchè non era stata neanche allegata l’incapacità dell’autorità locali a garantire la sicurezza del richiedente; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito alla (OMISSIS), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che mancavano le condizioni di vulnerabilità soggettiva con riferimento alla vicenda personale narrata e, quanto alla vita trascorsa in Italia, il ricorrente risultava avere svolto le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza e un tirocinio formativo della durata di circa tre mesi, situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia.

2. Il decreto, pubblicato il 15.11.2018, è stato impugnato da S.C. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria del 29.9.2020 è stato disposto rinvio in attesa della definizione, in pubblica udienza, della questione del diritto del richiedente asilo all’audizione giudiziale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a, b, e c, in quanto il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la richiesta di fissazione dell’udienza di comparizione e successiva audizione del ricorrente in quanto non era stata videoregistrata l’audizione personale avanti alla Commissione territoriale di Lecce.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2, lett. e) ed f), nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 11 e art. 10 Cost., avendo il Tribunale errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria ed umanitaria, tali essendo i maltrattamenti e il tentativo di omicidio subiti e, in ogni caso, non avendo indicato le ragioni di quanto affermato, nulla avendo detto sulla veridicità delle dichiarazioni del richiedente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) ed h), nonchè art. 14, lett. c), non avendo preso in esame il Tribunale le osservazioni svolte sulla complessa situazione politica della (OMISSIS), caratterizzata da un elevato tasso di violenza sia a causa delle attività di (OMISSIS), sia a causa di una persistente conflittualità tra cristiani e musulmani e tra i diversi gruppi etnici che vivevano nel paese.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per non avere il Tribunale indicato i motivi logici per cui aveva ritenuto non attendibile il racconto del ricorrente.

5. Con il quinto motivo S.C. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo il Tribunale considerato che la vicenda del ricorrente presentava tutte le caratteristiche di una situazione di vulnerabilità, essendo stato egli oggetto di violenza e di un tentativo di omicidio.

6. Il ricorso è infondato.

6.1 Il primo motivo è, in parte, infondato e, in altra parte, inammissibile.

6.1.1 Sotto il primo profilo ed in relazione alla questione dell’audizione del richiedente, giova ricordare che, secondo un orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa, condividendone le ragioni), in riferimento alla mancata audizione del richiedente in sede giurisdizionale in caso di procedimento D.Lgs. n. 25 del 2008, ex 35 bis “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme, anche Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”).

6.1.2 Ciò posto, la doglianza articolata dal ricorrente sul punto qui in discussione risulta, in primis, infondata perchè – secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (e qui confermata), non esiste un obbligo del giudice ad audire il richiedente – e, in secondo luogo, inammissibile perchè le censure articolate dal ricorrente si presentano comunque formulate in modo del tutto generico e dunque irricevibile, non avendo il richiedente spiegato e specificato, nel presente ricorso per cassazione, i fatti a suo tempo dedotti a fondamento dell’istanza di audizione avanzata innanzi ai giudici del merito e non avendo neanche dedotto la rilevanza ed utilità del predetto mezzo istruttorio.

6.2 Anche il secondo motivo è in parte infondato e in altra parte inammissibile.

6.2.1 Sotto il primo profilo, va condivisa l’opinione espressa dai giudici del merito laddove hanno considerato la vicenda umana del richiedente come un episodio di violenza privata e domestica, non sussumibile nel paradigma applicativo della tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 non potendosi ritenere il ricorrente vittima di atti persecutori nell’accezione indicata dalle norme da ultimo indicate.

6.2.2 Sotto altro profilo, occorre anche evidenziare come la doglianza non censuri l’ulteriore ratio decidendi posta a sostegno del diniego dell’invocata protezione internazionale, e cioè la complessiva valutazione di non credibilità del racconto, valutazione che, pur essendo stata espressamente esplicitata in relazione al profilo di tutela presidiato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, non può non essere posta alla base anche del diniego dello status di rifugiato, posto che la vicenda personale allegata come ragione giustificatrice di entrambi le protezioni sopra accennate è la medesima.

6.3 La terza doglianza è invece inammissibile.

Va evidenziato, in relazione alla dedotta violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 lett. c) denunciata con riguardo al mancato approfondimento istruttorio officioso relativo alla situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che, alla stregua delle indicazioni ermeneutiche impartite da questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014; C-542/13, par. 36; C-285/12; C-465/07), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018).

Il motivo – articolato in relazione al diniego della reclamata protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, – è inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della (OMISSIS), giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nel paese africano di provenienza del richiedente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata, e ciò sulla base della consultazione di qualificate fonti di informazione internazionale.

6.4 Il quarto motivo è del pari inammissibile.

Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

6.5 Il quinto motivo – declinato in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria – è inammissibile perchè la censura non si confronta con la ratio decidendi del diniego dell’invocata tutela, e cioè la valutazione di mancata integrazione nel contesto sociale italiano.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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