Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10555 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10555 Anno 2016
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 20680-2014 proposto da:
TELECONI ITALIA SPA 00471850016, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in RON1A, VIA RG. DA PALESTRINA 47,
presso lo studio dell’avvocato FILIPPO LATTANZI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO FERRARIS,
ENZO ROBALDO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente nonché contro
REGIONE LOMBARDIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 20/05/2016

avverso la sentenza n. 563/2014 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 23/10/2013, depositata il 10/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE;

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione dalla
Telecom, proposta ex art. 3 RD 639/1910, avverso l’ordinanzaingiunzione n. 0133650 IPI 101375, notificata in data successiva al 9
gennaio 2009 dalla Regione Lombardia per il pagamento del «canone
per occupazione e uso di beni del demanio e del patrimonio indi.Tonibile dello
Stato» (individuato nel provvedimento come «canone regionale di polizia
idraulica»), in relazione al canone di occupazione del demanio idrico
per l’anno 2003, concessa in favore di Telecom Italia spa, e ha
condannato l’opponente a rifondere all’opposta le spese processuali;
che Telecom aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità
dell’ingiunzione e della non debenza della somma ingiunta,
richiamando:
– l’entrata in vigore del codice delle telecomunicazioni (D. I,gs.
n. 259/03), che avrebbe sancito l’illegittimità dell’imposizione di oneri
pecuniari diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli artt. 88 e
93 dello stesso D. Lgs.;
– l’art. 23 Costituzione, per il quale risulterebbe illegittima, sulla
base di atti regolamentari della Regione, l’imposizione di un canone per
l’attraversamento del reticolo idrico demaniale da parte delle
infrastrutture di rete dell’opponente (per lo più cavi e altre installazioni

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udito l’Avvocato ENZO ROBALDO, difensore del ricorrente, che si

strumentali posate o interrate nelle aree ricomprese nel cd reticolo
idrico demaniale);
che la Regione Lombardia, costituendosi in giudizio, aveva
contestato le deduzioni avversarie, sostenendo che il canone di
“polizia idraulica” doveva identificarsi con il canone di concessione

potere di esigere il canone di occupazione e di determinarlo
discendeva dalla legge ed in particolare dal D. Lgs. n. 112/98,
nonché dalla L. Regione Lombardia n. 1/00 (successivamente
modificata dalla L.R. 26/03);
che, avverso la detta sentenza, ha proposto appello Telecom Italia
spa;
che la regione Lombardia si è costituita chiedendo il rigetto del
gravame;
che la Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione;
che avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Telecom Italia
spa, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria, contro cui
la regione Lombardia non svolge difese.

Considerato che, con il primo motivo di ricorso, Telecom Italia spa
lamenta una Violazione e falsa applicazione di legge (articolo 10 del D.

Lgs. n. 198/2002; articoli 5, 25, 35, 50, 58, 88 e 93 del D. Lgs. n.
259/2003; articolo 2 del D. L n. 112/1998; articoli 1, 3 e 10 della L n.
241/1990; articolo 97 della Costitione; articoli 11 e 13 e 150 considerando
della Direttiva comunitaria 20021201 CE; articoli 822 821 del codice civile;

articoli 90 e 92 della L Reg. Lomb. n. 10/2003) nonché l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione;
che, secondo la ricorrente, in base ad un corretto esame della
normativa vigente, contrariamente a quanto afferma la sentenza
impugnata, sarebbe vietata, non solo alle pubbliche amministrazioni e agli
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per l’occupazione di aree appartenenti al demanio fluviale e che il

Enti locali, ma anche alle Regioni, la possibilità di imporre oneri o canoni,
sia attraverso leggi (regionali) sia attraverso atti amministrativi;
che solo una legge statale, successiva all’entrata in vigore del codice delle
comunicazioni elettroniche (e non anche una legge regionale), idonea a
disciplinare espressamente la materia delle telecomunicazioni e le occupa-

avrebbe potuto imporre degli oneri o dei canoni ulteriori, rispetto a quelli
già previsti nel D. Lgs. n. 259/2003, tramite una disciplina non solo
sull’an della debenza ma anche sul quantum;
che, con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta altra
Violazione di legge (articoli 10 del D. Lgs. n. 198/2002; 88 e 93 D. Lgs. n.

259/2003, 1, 3 e 10 della L n. 24111990; 97 della CostitimOne; 90 e 92 della
L Reg. Lornb. N 10 / 2003) nonché la Violazione delle delibere di Giunta
regionale nn. 7868/2002, 13950/2003 e 5774/2007 e l’omessa e
contraddittoria motivazione, per insussistenza dei presupposti relativi
all’applicazione del canone, previsti dalle delibere di Giunta regionale nn.
7868/2002, 13950/2003 e 5774/2007;
che deduce, in particolare, l’erroneità del capo di sentenza che ha
considerato l’onere della prova dell’occupazione, assolto dalla Regione
Lombardia mediante la mera allegazione del titolo autorizzativo che,
secondo la sentenza impugnata, legittimerebbe la richiesta dei canoni,
senza necessità di indagare circa l’effettività dell’occupazione;
che, secondo la ricorrente, il codice delle comunicazioni elettroniche
(D. Lgs. n. 259/2003) ha introdotto nel nostro ordinamento il
principio in base al quale è da ritenersi illegittima l’imposizione, a
carico degli operatori del pubblico servizio di telecomunicazioni, di
qualsiasi prestazione patrimoniale diversa da quelle espressamente
previste ed individuate dal codice stesso (articoli 35, 88 e 93 D. Lgs. n.
259/2003);
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zioni necessarie a garantire il servizio pubblico che dalle stesse dipende,

che, con il terzo motivo, la ricorrente chiede la riunione con altre cause
pendenti innanzi questa Corte;

che il primo motivo è fondato;
che, questa Corte, si è già pronunciata, nel contraddittorio tra le stesse

14789 del 30.6.2014), affermando il seguente principio di diritto:

«l’attraversamento del demanio idrico gestito dalle Regioni, ai sensi del D.Lgs. n.
112 del 1998, arti’. 86 e 89, da parte di infrastrutture di comunica.zione
elettronica non è soggetto al pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal
D.Lgs. n. 259 del 2003 o da legge statale ad esso successiva»;
che, a tale proposito, è stato osservato che l’art. 93 del D.Lgs. 1 agosto
2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), recante la
rubrica «divieto d’imporre altri oneri», dispone, al comma 1, che le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non
possono imporre oneri o canoni per l’impianto di reti e per l’esercizio
dei servizi di comunicazione elettronica, che non siano stabiliti dalla
legge;
che il comma 2 impone agli operatori che forniscono reti di
comunicazione elettronica l’obbligo di tenere indenne la Pubblica
Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche,
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e
manutenzione, e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei
tempi stabiliti dall’Ente locale;
che, si aggiungegtil nessun altro onere finanziario, reale o contributo /
può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui
al Codice, o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica,
fatta salva l’applicazione della tassa (Tosap) o del canone (Cosap) per
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parti, con svariate sentenze (le prime delle quali recano i nn. 14788 e

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ovvero dell’eventuale
contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie;
che tutto ciò porta ad escludere che ulteriori oneri o canoni possano
essere imposti dalla pubblica amministrazione per la posa in opera e
l’utilizzo dei servizi di comunicazione elettronica;

diritto, nel frattempo ulteriormente ribadito da questa stessa sezione [ia)
Sez. 1, Sentenza n. 18004 del 2014: L’attraversamento del demanio idrico
gestito dalle Regioni, ai sensi degli artt. 86 e 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
da parte di cavi e infrastrutture di telecomunicnione elettronica, non è soggetto al
pagamento di oneri o canoni che non siano previsti dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259
(cosiddetto Codice delle comunica ioni o da legge statale ad esso successiva,
rispondendo tale scelta all’esigenra di tutelare la concorrenza – che rientra, ex art.
117, secondo comma, lett. e), Cost., nella competen.za esclusiva statale – e la libertà
e la segrete.ua delle comunicaRioni, così da garantire agli imprenditori il diritto di
iniziativa economica attraverso un accesso al mercato con criteri di trasparena e
non discrimina.zione ed agli utenti la fornitura del servi io universale (ossia il
raggiungimento di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito, a
prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi). Ne consegue che sono
illegittimi, e vanno disapplicati, gli alti amministrativi (nella specie delibere della
Giunta regionale) che prevedano il pagamento di canoni per l’attraversamento del
demanio idrico da parte di infrastrutture di telecomunicnione; b) Sez. 1,
Sentenza n. 17524 del 2015: L’attraversamento, con infrastrutture della rete di
telecomunicaRione„ del cd. reticolo idrico demaniale gestito dalle regioni ai sensi degli
artt. 86 e 89 del digs. n. 112 del 1998, non è assoggettabile al pagamento di oneri
o canoni diversi da quelli previsti dal ci. gs. n. 259 del 2003 (Codice delle
comunicnioni elettroniche), o da legge statale ad esso successiva. Il memzionato
principio ha trovato conferma nella nuova formulnione dell’art. 93, comma 2, del
Codice (come novellato dall’art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012, inapplicabile “ratione
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che il motivo va, quindi, accolto in ossequio al menzionato principio di

temfis”), la quale – a fronte di una generica indicazione contenuta nel colma i ha Precisato, in senso restrittivo, che nessun altro onere finaniario, reale o
contributo può essere imposto per l’eserckio dei servki di comunicazione elettronica,
fatta salva l’applicckione della tassa o del canone per l’occupazione di .spai ed aree
pubbliche.);

che sussistono i requisiti di cui all’art 384 c.p.c. per la decisione nel
merito, con conseguente accoglimento della opposizione proposta da
Telecom;
che la novità della questione, qual era (non oggi ma) al momento della
sua proposizione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero
giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie
l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 0133650 IPI 101375.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1a sezione civile
della Corte di cassazione, il 11 marzo 2016, dai magistrati sopra

che restano assorbiti i restanti due motivi;

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