Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10555 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMAR s.r.l., in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 60/28/06, depositata il 5 giugno 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11

febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito l’Avvocato dello Stato Dettori Bruno per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata l’illegittimità, per tardività della notifica ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, (convertito nella L. n. 156 del 2005), della cartella di pagamento emessa nei confronti della COMAR s.r.l., in liquidazione, in relazione all’anno 1998.

2. La società contribuente non si è costituita.

3. All’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 4 dicembre 2008, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

All’udienza del 2 marzo 2010, la causa è stata nuovamente rinviata a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo del processo di merito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’acquisizione del fascicolo del processo di merito è stata disposta al fine di accertare l’esatto ambito della questione posta all’esame della Corte (che non risulta con chiarezza dalla sentenza impugnata e dal ricorso): in particolare, allo scopo di verificare se la materia del contendere attenga, almeno in questa sede, alla legittimità della cartella di pagamento de qua con riguardo soltanto all’IVA, ovvero anche all’IRAP. A seguito dell’esame degli atti dei precedenti gradi, deve ritenersi che il thema decidendum sia circoscritto all’IVA. Inducono a tale conclusione sia la circostanza che la sentenza di primo grado fa esclusivo riferimento, tanto nell’epigrafe quanto nella narrativa del fatto, a “cartella di pagamento (…) relativa ad IVA anno 1998”, dichiarandone l’invalidità per l’omesso invio alla società contribuente dell’invito a versare le somme dovute, previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (attinente, com’è noto, all’IVA), con implicito assorbimento di ogni altra censura, sia il rilievo che il ricorso in appello dell’Agenzia delle entrate si limita a contestare detta statuizione, senza nulla eccepire, specificamente, in ordine ad eventuali altre imposte sulle quali il primo giudice avesse, in ipotesi, immotivatamente statuito nell’annullare integralmente la cartella. Inoltre, la sentenza ora impugnata, pur indicando in epigrafe, quale atto oggetto della controversia, “cartella IVA + IRAP 1998”, nello svolgimento del processo fa nuovamente riferimento esclusivamente all’IVA. 2. Ciò posto, con l’unico motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, convertito nella L. n. 156 del 2005, chiede se “la notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e pertanto per le dichiarazioni presentate nel 1999 (per il periodo d’imposta 1998) entro il 31 dicembre 2004”.

Va rilevato che questa Corte ha affermato il principio secondo il quale, in tema di riscossione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 2, convertito nella L. n. 425 del 1996), la cui disciplina ricalca quella prevista in materia di imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale, alla luce del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter (introdotti dalla L. Conversione n. 156 del 2005), è subordinata alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza; nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l’omogeneità della disciplina della riscossione in materia di IVA liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui alla L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), se applicato alla riscossione di IVA liquidata in base alla dichiarazione, deve essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA, lo fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (Cass. n. 4517 del 2009; conforme Cass. n. 21965 del 2009).

In applicazione di detto principio, nella fattispecie la notificazione della cartella di pagamento, avvenuta, secondo la stessa ricorrente, in data 9 giugno 2004, e quindi oltre il termine quadriennale anzidetto, deve ritenersi tardiva, con conseguente rigetto del ricorso.

3. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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