Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10555 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10555 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 22643-2008 proposto da:
BARTUCCA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI GRACCHI 123, presso lo studio dell’avvocato
BILOTTA MARIA ASSUNTA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIAMPA’ FRANCO, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
114

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

Data pubblicazione: 07/05/2013

- controrícorrente –

_
avverso la sentenza n. 3118/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/09/2007 R.G.N. 6766/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2013 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

udito l’Avvocato BORELLO FRANCESCOANTONIO per delega
GIAMPA’ FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

PAGETTA;

Svolgimento del processo

Con la domanda di cui al ricorso di primo grado Anna Bartucca ha esposto di avere
partecipato al concorso per 40 posti di cancelliere, posizione economica Ci,
riservato ai distretti delle Corti di appello di Milano e di Brescia con PDG 24 .5.1997

con PDG del 28/30 novembre 2000 aveva disposto l’assunzione di n. 66 degli
aspiranti collocatisi tra gli idonei del concorso circoscrizionale; che con PDG del
13-2-2001 l’Amministrazione aveva disposto di non dare luogo alla stipulazione del
contratto di 21 fra gli idonei e di risolvere tre dei contratti di lavoro già stipulati ;
che in conseguenza erano rimasti scoperti 24 degli originari 66 posti per i quali era
stata deliberata l’assunzione di coloro che si erano collocati nella graduatoria degli
idonei . Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo del Ministero della Giustizia allo
scorrimento della graduatoria e del suo diritto ad essere assunta nella posizione
giuridica Cl mediante stipula del relativo contratto con l’Amministrazione
convenuta. La domanda è stata rigettata dal giudice di prime cure.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma.
Il giudice di appello, premesso il giudicato formatosi in relazione alla questione di
giurisdizione, ha rilevato che la Bartucca occupava un utile posizione nella
graduatoria degli idonei in quanto ove il Ministero fosse stato vincolato alla
copertura dei 24 posti in oggetto, ciò avrebbe comportato lo scorrimento della
graduatoria fino alla posizione dalla stessa occupata. Ha escluso tuttavia l’esistenza
di siffatto obbligo evidenziando in primo luogo che dagli atti di causa non risultava
che i 24 posti in oggetto erano stati, come dedotto dall’appellante, coperti con
candidati risultati idonei in altri concorsi . L’Amministrazione non aveva provveduto
con ulteriore scorrimento alla copertura dei residui posti vacanti di area C ma,
nell’ambito della generale autorizzazione ad assumere n. 455 unità reclutandole tra
vincitori e idonei di concorsi già espletati, aveva proceduto all’assunzione di
personale in posti di Area B9 , figura professionale di cancelliere- posizione

e di essersi collocata al 126° posto della graduatoria degli idonei ; che il Ministero

economica B3 ( già profilo professionale di assistente giudiziario ) attingendo dalle
vigenti graduatorie dei relativi concorsi distrettuali confluite in graduatoria unica. In
secondo luogo ha osservato che, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza di
legittimità ( Cass. n. 17753 del 2005 ; n. 3252 del 2005 ), l’Amministrazione non è
tenuta ad assumere candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti
posti già interessati dallo scorrimento e poi rimasti liberi, salvo lIntervento di una
successiva determinazione in tal senso del Ministero.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Bartucca Anna affidato ad un
solo motivo. Il Ministero ha depositato controricorso . Parte ricorrente ha depositato
documentazione successiva alla notifica del ricorso.
Motivi della decisione
Con unico articolato motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,
comma 1 n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del dpr. n. 487 del
1994 e succ. modif. . Il motivo di ricorso nella parte in cui si confronta con la
decisione impugnata e non con le difese spiegate del Ministero si incentra sulla
deduzione secondo la quale non essendo la graduatoria nella quale era collocata essa
Bartucca scaduta ed avendo comunque il Ministero deciso, con determinazione mai
revocata, di procedere alla copertura dei 66 posti, “nel momento in cui decideva di
portare a compimento la copertura dei posti doveva necessariamente attingere da
quella stessa graduatoria con l’assunzione anche della ricorrente ” .
Il motivo non è fondato.
Si premette che questa Corte ha ripetutamente affermato

che l’obbligo

dell’amministrazione di coprire un posto mediante utilizzo di una graduatoria di
precedente concorso, può derivare o da puntuali previsioni del bando, oppure da
apposita decisione dell’amministrazione di rendere disponibile il posto vacante e di
coprirlo senza l’apertura di una nuova procedura concorsuale ( Cass. n. 21509 del

e che la stessa non intenda coprire . Ha escluso tale obbligo anche con riferimento ai

2008, n.98736 del 2008,n. 27126 del 2007, n. 17753 del 2005, ss.uu. n. 14529 del
2003,ss.uu. n. 5 del 2003). Il giudice di appello ha escluso che il Ministero avesse
proceduto alla copertura dei 24 posti di cui si controverte attingendo a graduatorie di
altre procedure concorsuali dallo stesso attivate e l’affermazione non risulta in alcun
modo contrastata dalla parte ricorrente . Tanto premesso si rileva che la
quelli messi a concorso, vincolava il Ministero con riferimento agli idonei collocati
fino al 66° posto ma non anche nei confronti di quelli collocati dopo il
sessanteseiesimo , rientrando nell’ambito della discrezionalità dell’Autorità
amministrativa la valutazione circa la convenienza o meno di procedere, mediante
ulteriore scorrimento della graduatoria, alla copertura dei posti residui rimasti
scoperti degli originari sessantasei.
Correttamente pertanto la decisione impugnata ha ritenuto necessario a tal fine
l’adozione di una nuova determinazione dell’Amministrazione.
Consegue il rigetto del ricorso . Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del
giudizio che liquida in € 50,00 per esborsi e € 2500,00 per compensi professionali,
oltre accessori di legge.
Roma, 15 gennaio 2013

determinazione di procedere alla copertura di ulteriori 66 posti disponibili, oltre

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