Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10555 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 28/06/2019, dep. 04/06/2020), n.10555

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2410/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– ricorrente –

contro

C.V., con l’avv. Fabio Pace e domicilio eletto nel suo

studio in Milano, corso di Porta Romana, n. 89/b;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Piemonte, – Sez. 36 n. 249/36/13 depositata in data 04/02/2014 e non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2019 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

Fatto

RILEVATO

Il contribuente è stato dipendente ENEL, soggetto al regime previdenziale (OMISSIS) ante (OMISSIS), c.d. “vecchi iscritti”, collocato a riposto il 1 dicembre 1999. Ha proposto istanza di rimborso della maggiore ritenuta Irpef operata dal sostituto (Enel spa) sulla quota parte della liquidazione derivante dalla prestazione di previdenza integrativa che, affermava, doveva essere sottoposta a tassazione separata con l’aliquota del 12,5%.

Impugnato il silenzio rifiuto, la CTP era favorevole al contribuente, ma la CTR esitava in senso contrario, donde su ricorso del contribuente interveniva questa Corte annullando con rinvio nel 2012 ed impartendo il principio di diritto consiste nel dovere di accertare, anno per anno, concretamente la natura reddituale da investimento o meno. Il principio era interpretato dal ricorrente nel senso di tassare al 12,5% il rendimento (OMISSIS), ed altresì al 12,5% il rendimento di polizza (OMISSIS), inteso come la differenza fra capitale corrisposto e rendimento di polizza. Questa tesi era accolta dalla CTR nel giudizio rescissorio che non approfondisce la natura da reddittività sul mercato o meno della gestione, affermando trattandosi in ogni caso di rendimento di capitale (cfr. p. 5, ultimo capoverso, secondo periodo sentenza impugnata).

Ricorre quindi l’Agenzia con unico motivo, cui controdeduce tempestivamente il contribuente. In prossimità dell’udienza il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con unico motivo il patrono erariale prospetta violazione e falsa applicazione della L. n. 482 del 1985, art. 6, dell’art. 384 c.p.c., degli artt. 2697 e 2909 c.c., in parametro all’art. 360 citato codice di rito civile, comma 1, n. 3.

Nella sostanza, si afferma travisamento del principio di diritto impartito da questa Corte per il giudizio rescissorio, nonchè errata interpretazione della disciplina tributaria di riferimento.

2. Occorre dunque anzitutto rammentare che, a decorrere dal 1 gennaio 1986 (in base al CCNL 16 maggio 1985, art. 12, comma 4, recepito dall’Enel), venne prevista a favore dei dirigenti Enel la stipula di un’assicurazione sulla vita con la previsione contrattuale dell’erogazione di una prestazione al momento del collocamento a riposo.

Successivamente, sempre nel 1986 (16 aprile 1986), a seguito di apposita richiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti, tale previsione venne modificata con l’accordo tra l’Enel e la Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (Fndai), in virtù del quale venne sostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto di previdenza pensionistica integrativa (c.d. (OMISSIS), ovvero (OMISSIS)) con prestazioni da erogare in forma di trattamento periodico (ciò peraltro con efficacia retroattiva al 1 gennaio 1986, da ciò potendosi desumere che la disposizione che prevedeva la stipula di polizze vita di fatto non venne mai applicata).

Tale forma di previdenza venne però dismessa nel 1998 e i fondi accumulati trasferiti a (OMISSIS), (OMISSIS), chiamato a gestire una forma di previdenza complementare a capitalizzazione individuale, con diritto degli aderenti alla liquidazione dell’intero capitale in luogo della rendita vitalizia.

3. Questa Corte, a sezioni unite (22 giugno 2011, n. 13642), ha poi ritenuto che, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17. Il trattamento tributario dei “vecchi” iscritti, quindi prima del 21 aprile 1993, dipende dalla “composizione strutturale delle prestazioni”, che sono appunto composte da una “sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e in notevole misura dal lavoratore) e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato.

4. Sul punto la successiva giurisprudenza di questa Corte (Cass., 26 aprile 2017 n. 10285 e Cass., 18 ottobre 2017, n. 24525; Cass., 7 marzo 2018, n. 5436; Cass., 4941/2018) si è già attestata, con numerosi arresti, di gran lunga prevalenti su quelli di segno diverso, su una lettura del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo la quale il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento, da parte del fondo, sul mercato finanziario (o comunque di riferimento), del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento.

5. Pertanto, l’applicazione del più favorevole meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6, (con aliquota del 12,5%), si giustifica in ragione della “equiparazione” tra i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e (quelli corrisposti in dipendenza di contratti) di capitalizzazione posta dal t.u.i.r., art. 41, (ora art. 44), comma 1, lett. g-quater), e art. 42, (ora art. 45), comma 4, con applicazione analogica dell’art. 6 suddetto ai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione.

Solo se e in quanto, dunque, nei capitali corrisposti possano identificarsi “redditi di capitali derivanti da contratti di capitalizzazione” può giustificarsi l’applicazione del meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6, senza possibilità di operare alcuna distinzione tra (OMISSIS) e (OMISSIS).

6. Resta dunque confermato che sono tassabili con l’aliquota del 12,5% ai sensi della L. n. 482 del 1985, art. 6, i capitali maturati anteriormente al 1 gennaio 2001 dai soggetti iscritti al fondo di previdenza integrativa di che trattasi ((OMISSIS), poi (OMISSIS)) prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, limitatamente a quella parte di essi costituita dal rendimento netto, derivante dalla gestione sul mercato da parte del fondo del capitale accantonato, con la realizzazione di un rendimento.

7. E’ però certo da escludere che tale requisito possa considerarsi soddisfatto dall’essere il rendimento ottenuto corrispondente alla redditività ottenuta sul mercato dell’intero patrimonio dell’Enel, poichè tale coerenza costituisce il risultato di una mera operazione matematica e non effettivamente il frutto dell’investimento di quegli accantonamenti nel libero mercato (cfr. Cass. n. 10285/2017).

8. La Commissione tributaria, con la pronuncia qui gravata, non si è attenuta alla ordinanza di rinvio di questa Corte di cassazione la quale prescriveva che l’aliquota del 12,5% dovesse essere applicata solo a quella parte dell’importo erogato rinveniente dall’investimento sul libero mercato del capitale accantonato ad opera del Fondo.

Trattandosi di istanza di rimborso rimane specifico onere del ricorrente dimostrare in primis l’esistenza di una quota dell’importo erogato dal Fondo previdenziale integrativo rinveniente dall’investimento sul libero mercato e di quale entità esso sia (an e quantum). Per le stesse ragioni, è onere del contribuente dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto alla restituzione.

Occorre precisare che, in ogni caso, il rendimento proveniente dal libero mercato non può identificarsi con la redditività dell’intero patrimonio Enel in cui questi fondi siano stati accantonati. (Sentenza 10285/17).

9. Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento, con rinvio al giudice di merito, affinchè accerti se e quali somme percepite dal contribuente a titolo di previdenza integrativa provengano da reddito per investimento sul libero mercato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla CTR per il Piemonte, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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