Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10554 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10554

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E., + ALTRI OMESSI

tutti già

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio

dell’avvocato MARINI PAOLO, che li rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso e da ultimo d’ufficio presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrenti –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO’ 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– CIRCOLO SOCIALE STET, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

AMERIGO CAPPONI 16 scala sin. int. 7, presso lo studio dell’avvocato

CERMIGNANI CARLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

calce al controricorso;

– FAIS – FONDO PER L’ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL PERSONALE

NON DIRIGENTE STET IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PO’ 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIGILLO’ MASSARA

GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3621/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/08/2005 R.G.N. 5533/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato SCARTOZZI GINO per delega MARINI PAOLO;

uditi gli Avvocati CERMIGNANI CARLO (per STET) e Avv. GIOVANNI G.

GENTILE (per TELECOM) per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.L., + ALTRI OMESSI ex dipendenti non dirigenti della Stet spa, cessati dal servizio per pensionamento, già aderenti al Fais – Fondo per l’Assistenza Sanitaria Integrativa del personale non dirigente Stet e soci del Circolo Aziendale Stet, sulle premesse che, a seguito del processo di fusione per incorporazione della Telecom Italia spa nella Stet spa, era stata contrattualmente decisa la messa in liquidazione del Fais e che la Stet, disdettando tutti gli accordi che trovavano applicazione nella Società, aveva cessato di finanziare le attività del Circolo Sociale Stet, costretto conseguentemente alla liquidazione, convennero in giudizio la Telecom Italia spa (già Stet), il Fais e il Circolo Sociale Stet per sentir condannare la Telecom Italia spa e il Fais a garantire loro il mantenimento del livello di tutela assistenziale già goduto, ovvero, in subordine, condannare la Telecom Italia spa a mettere a loro disposizione, in caso di adesione all’Assilt (Associazione per l’assistenza sanitaria integrativa ai lavoratori della Telecom Italia spa), un importo non inferiore al 3,50% della retribuzione dei pari grado in servizio e di garantire uguale accesso a forme assicurative integrative, nonchè condannare la Telecom Italia spa e il Circolo Sociale Stet a garantire loro il mantenimento delle attività sociali già assicurate dal Circolo e altresì condannare tutte le parti convenute, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza degli inadempimenti agli obblighi derivanti dalla disciplina collettiva, statutaria e regolamentare. Radicatosi il contraddittorio, il primo Giudice respinse le domande svolte.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10.6.2004 – 23.8.2005, rigettò il gravame proposto dai pensionati, osservando, a sostegno del decisum, quanto segue:

nell’ambito della successione dei contratti collettivi i lavoratori non possono pretendere l’applicazione del precedente, attesi i limiti di efficacia temporale delle fonti collettive;

poichè l’autonomia collettiva non può disporre di diritti già acquisiti in forza di un precedente contratto, al fine di valutare la derogabilità in peius del trattamento integrativo convenzionale occorre accertare il meccanismo di operatività delle pattuizioni, quali siano i destinatari delle prestazioni integrative e quale sia la natura (se corrispettiva o meno delle prestazioni fornite dai dipendenti) delle erogazioni previste per i pensionati, dovendosi in particolare escludere che una nuova normativa collettiva possa trovare applicazione nei confronti di coloro che, con la cessazione dell’attività lavorativa, siano divenuti titolari di un credito che trovi la propria causa nelle prestazioni eseguite;

in base alle previsioni dell’accordo collettivo del 1985, costitutivo della cassa aziendale (ossia del Fais), doveva convenirsi che:

a) era stata stabilita l’obbligatorietà dell’iscrizione per tutti i dipendenti, mentre per quelli cessati dal servizio sussisteva una mera facoltà di adesione;

b) conseguentemente solo per i primi le erogazioni delle prestazioni del Fais avevano funzione retributiva;

c) ciò trovava conferma anche nel diverso regime di contribuzione, costituito da percentuali della retribuzione imponibile per i dipendenti e da una quota capitaria annua, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione della cassa, per i pensionati;

d) all’assistenza integrativa poteva riconoscersi natura di credito di lavoro per le sole spettanze vantate dai lavoratori in servizio, mentre per i pensionati le prestazioni avevano natura di erogazione con funzione assistenziale, cosicchè per esse il parametro di sufficienza era rappresentato dai livelli di trattamento assicurati dal secondo comma dell’art. 38 Cost. e l’autonomia privata non subiva limiti nella determinazione del quantum dovuto;

e) il diritto alle prestazioni da parte dei pensionati aveva causa totalmente autonoma dal rapporto di lavoro, ridotto a semplice presupposto.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale A.L., + ALTRI OMESSI hanno proposto ricorso per Cassazione fondato su un motivo e illustrato con memoria.

Gli intimati Telecom Italia spa, Fais – Fondo per l’Assistenza Sanitaria Integrativa del personale non dirigente Stet in liquidazione e Circolo Sociale Stet hanno resistito con distinti controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge (artt. 1324, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371 e 1372 c.c.; art. 112 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, assumendo l’erronea interpretazione delle previsioni contrattuali e statutarie, non avendo la Corte territoriale considerato che:

con l’accordo del 1985 la Stet si era obbligata a costituire e finanziare una cassa aziendale con lo scopo di erogare prestazioni integrative del SSN a tutto il personale;

delle prestazioni usufruivano sia i dipendenti in servizio che i pensionati;

le contribuzioni della Stet erano state effettuate a favore di entrambe le categorie;

i dipendenti cessati dal servizio per pensionamento, con l’adesione cassa aziendale, avevano acquisito il diritto di continuare ad usufruire delle prestazioni integrative de quibus;

contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, l’obbligazione della Stet assumeva per tutto il personale, in servizio o cessato, una funzione retributiva, ossia di corrispettivo delle attività lavorative prestate;

inoltre doveva escludersi che il regime integrativo contrattuale potesse essere modificato in peius nei confronti dei lavoratori in quiescenza, ai quali, stante la loro posizione di terzietà, non potevano ritenersi opponibili i successivi accordi collettivi.

2. Osserva il Collegio che i ricorrenti, in sostanza, censurano l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale alle previsioni pattizie collettive che avevano disciplinato la partecipazione dei pensionati al Fais e la natura delle contribuzioni versate dalla Stet in loro favore. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tuttavia, l’interpretazione di un atto negoziale (anche di natura collettiva) è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione, cosicchè, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in essi contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22536/2007;

14850/2004; 4948/2003; 8994/2001).

Nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati a riportare, nell’intestazione del motivo, gli articoli del codice civile relativi ai canoni di ermeneutica contrattuale, ma, in concreto, non hanno specificato da quale di tali canoni e, tanto meno in che modo, la Corte territoriale si sarebbe discostata.

Nè, al di là di affermazioni sostanzialmente apodittiche, hanno precisato quali emergenze fattuali la Corte avrebbe trascurato di considerare, limitandosi a evidenziare aspetti della disciplina pattizia che la sentenza impugnata, nel proprio iter argomentativo, ha puntualmente esaminato; nè, infine, i ricorrenti hanno indicato eventuali profili di contraddittorietà o illogicità della motivazione resa dal Giudice del gravame.

In sostanza la censura svolta dai ricorrenti si risolve nella mera contrapposizione di un’interpretazione ritenuta più confacente alle loro aspettative e asseritamente più persuasiva di quella accolta nella sentenza impugnata, il che, come detto, è tuttavia inammissibile in questa sede di legittimità.

L’interpretazione resa dalla Corte territoriale non viene dunque scalfita dalle censure sollevate, restando in particolare definitivamente acquisito il decisivo punto conclusivo dell’iter argomentativo svolto, costituito dall’esclusione della sussistenza di un rapporto di corrispettività tra le erogazioni rese dal Fais a favore dei pensionati e le prestazioni lavorative in precedenza effettuate dai medesimi, con la conseguente negazione della esistenza di diritti acquisiti da parte dei pensionati, come tali intangibili (in peius) per effetto delle pattuizioni collettive modificative degli accordi che quelle erogazioni avevano disciplinato.

3. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere le spese agli intimati, che liquida, per ciascuno, in Euro 50,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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