Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10553 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE

7, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NESPOR STEFANO, giusta

delega in calce al controricorso;

– PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente in

carica pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 362/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/05/2006 R.G.N. 1640/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso INPDAP.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7.11.2000 B.P. convenne avanti al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad essere inquadrato nell’area professionale (OMISSIS), del CCNL vigente per i dipendenti degli enti pubblici non economici, con decorrenza dal 1.1.2001. Espose al riguardo che:

– era stato assunto dalla Poste Italiane spa dal 1.4.1981 e inquadrato nella (OMISSIS) qualifica funzionale, poi confluita nell’area operativa;

– dal 4.3.1998 era stato comandato presso l’INPDAP;

– con D.P.C.M. 7 novembre 2000, ratificato con Delib. 16 marzo 2000, n. 1131 del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP, era stato inserito nei relativi ruoli, con inquadramento nell’area (OMISSIS);

– l’inquadramento attribuitogli dall’INPDAP era illegittimo in quanto, in base al raffronto fra le mansioni tipiche dell’area di provenienza presso le Poste Italiane e quelle proprie dei profili professionali del CCNL vigente per i dipendenti INPDAP, avrebbe dovuto essere inquadrato nell’area (OMISSIS), stante la corrispondenza della declaratoria dettata per tale posizione con quella delineata per la ricordata (OMISSIS) qualifica funzionale dell’ordinamento di provenienza.

Il Giudice adito accolse la domanda.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 15.3 – 12.5.2006, dichiaro’ la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando nel resto la pronuncia di prime cure.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– il B. era ormai divenuto dipendente dell’Inpdap, che risultava quindi essere l’unico soggetto legittimato;

– la consonanza delle mansioni dell’originaria (OMISSIS) qualifica funzionale dell’Ente Poste con la declaratoria della posizione (OMISSIS) dell’Inpdap trovava conferma operando il raffronto tra l’Area operativa dell’Ente di provenienza secondo la nuova classificazione del personale introdotta dall’art. 43 CCNL per il triennio 1994/1997 e la ridetta posizione (OMISSIS) CCNL del personale degli Enti pubblici non economici per il triennio 1998/2001;

– il criterio invocato dal lavoratore per il proprio inquadramento appariva il solo rispettoso del principio che presiede al passaggio diretto di personale tra le amministrazioni, prevedente il trasferimento nell’area e posizione corrispondente alla qualifica professionale del precedente ordinamento;

– era irrilevante l’accettazione dell’interessato a fronte dell’inadempimento contrattuale consistito nella violazione di disposizioni normative poste a base del contratto di assunzione.

Avverso tale sentenza della Corte d’Appello di Milano l’INPDAP ha proposto ricorso per Cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria.

Gli intimati B.P. e Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno resistito con controricorso; il B. ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. nonche’ vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che, con la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarebbe stato violato il principio del rispetto del litisconsorzio necessario e cio’ in quanto, con il trasferimento, si era instaurato un inscindibile collegamento tra le Amministrazioni coinvolte, tale da far ritenere di trovarsi in presenza di una fattispecie unica a formazione progressiva complessa.

Con il secondo articolato motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1321 c.c. e segg. – anche con riferimento al D.P.C.M. 18 maggio 1999 e D.P.C.M. 28 marzo 2000 -, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1, 6 e 8 e della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che:

a) esso ricorrente aveva rispettato, ai fini dell’inquadramento, i criteri dettati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, senza possibilita’ di disattenderli e svolgendo in sostanza un ruolo esecutivo, privo di margini di discrezionalita’;

b) essendo stato il dipendente gia’ comandato presso l’INPDAP, il raffronto avrebbe dovuto essere fatto “tra l’ultima qualificazione funzionale posseduta presso l’INPDAP e la corrispondente area ed il livello retributivo attribuibili con l’immissione nei ruoli;

c) la Corte territoriale aveva erroneamente tenuto conto soltanto della declaratoria generale delle aree di cui al CCNL Poste 1994 – 1997, senza considerare che tale declaratoria comprendeva attitudini professionali e mansioni proprie di tre ex categorie, fra cui la quinta, alla quale apparteneva il B., descriveva mansioni da ritenersi del tutto sovrapponibili a quelle dall’area (OMISSIS) dell’ordinamento INPDAP;

d) ne’ nei DPCM, ne’ nelle conseguenti delibere dell’Istituto, era prevista la successiva verifica della corrispondenza effettiva dei due inquadramenti, emergendo invece che la categoria di appartenenza di ciascun dipendente veniva ritenuta gia’ dal decreto corrispondente alla qualifica funzionale dei ruoli del personale INPDAP;

e) l’Istituto aveva provveduto a pianificare il programma delle proprie assunzioni adottando le misure necessarie affinche’ la spesa per il proprio personale fosse evidente, certa e prevedibile nella sua evoluzione, in modo che le risorse finanziarie fossero compatibili con i documenti di programmazione e bilancio, prevedendo le assunzioni da inquadrare in ciascuna qualifica funzionale;

f) il consenso espresso dal lavoratore aveva carattere negoziale e, incontrandosi con la volonta’ di assunzione manifestata dalla PA nella sua veste di datore di lavoro, produceva un effetto costitutivo del rapporto e delle relative posizioni.

Con il terzo motivo l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 nonche’ vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che la Corte territoriale non aveva considerato che l’inquadramento, benche’ adottato in base a disposizioni vincolanti, aveva natura di atto autoritativo, onde il dipendente poteva vantare solo posizioni di interesse legittimo; inoltre il Giudice a quo aveva erroneamente ritenuto di poter disapplicare il DPCM di inquadramento, senza considerare che, trattandosi di atto direttamente produttivo della eventuale lesione della posizione giuridica soggettiva del dipendente, si finiva in tal modo per conoscerne in via principale, senza tener conto che, nella specie, ne’ era stato eccepito, ne’ sussisteva, alcun vizio di legittimita’ del DPCM tale da giustificare l’attribuzione di un inquadramento difforme da quello ivi previsto.

2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato, poiche’ la domanda svolta concerne il diritto all’esatto inquadramento presso l’Amministrazione di destinazione, cosicche’, indipendentemente dal ruolo che, nell’iter complessivo del trasferimento, ha ricoperto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nessuna richiesta puo’ ritenersi essere stata avanzata verso quest’ultima.

Ne’ risulta pertinente il richiamo svolto alla pronuncia di questa Corte n. 5164/2003, poiche’ oggetto del presente giudizio non e’ una domanda di risarcimento danni, in relazione alla quale potrebbe essere astrattamente declinata dal soggetto destinatario della stessa la propria responsabilita’ per essere il fatto produttivo del danno ascrivibile ad altro soggetto, cosicche’ non puo’ individuarsi la pretesa inscindibilita’ della domanda in relazione ai due distinti soggetti coinvolti.

3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi.

3.1 Deve anzitutto rilevarsi che, com’e’ pacifico, nei confronti del B., gia’ comandato presso l’INPDAP, ha trovato applicazione la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10 in base al quale “Al personale dell’Ente Poste Italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2 si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilita’ volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6”.

Assume quindi rilievo il D.P.C.M. 7 novembre 2000, richiamato dalle parti, in forza del quale e’ stato attuato il trasferimento per cui e’ causa.

3.2 Cio’ premesso deve osservarsi che il suddetto DPCM non fa generico riferimento ad una qualifica corrispondente (e, quindi, da accertare in concreto), ma specifica che il trasferimento viene disposto “nella corrispondente (OMISSIS)”; ne consegue, pertanto, che l’equivalenza dei due inquadramenti (quello di origine e quello di destinazione), siccome gia’ valutata e precisata nel DPCM, non era soggetta a successiva verifica da parte dell’Amministrazione di destinazione.

Deve quindi condividersi quanto gia’ affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in analoga fattispecie, vale a dire che “Nella procedura di mobilita’, la previa determinazione del futuro inquadramento nel D.P.C.M. e’ vincolante per il nuovo datore di lavoro, anche in funzione di una adeguata determinazione dei costi relativi. Un inquadramento diverso e piu’ vantaggioso non si proietta infatti solo nell’immediato ma e’ destinato a ripercuotersi su tutti i successivi sviluppi di carriera, onde non rileva, a confutazione di tale argomento, che sia garantito, con la tecnica dell’assegno ad personam, il precedente livello del trattamento economico” (cfr, ex plurimis, Cass., n. 15931/2006).

3.3 Ne’ vi e’ spazio per individuare, ai fini della sua disapplicazione, l’illegittimita’ del D.P.C.M. 7 novembre 2000, posto che il trasferimento del B. nella “corrispondente (OMISSIS) q.f.” e’ stato attuato, sulla base del suo inquadramento nell’Ente di provenienza, a seguito della richiesta di trasferimento, assentito dall’interessato, da parte dell’INPDAP. 3.4 I motivi all’esame sono quindi da ritenersi fondati.

4. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con la reiezione della domanda svolta da B.P..

Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate, che hanno dato origine a difformi decisioni nei gradi di merito, si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

LA CORTE Accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda svolta da B.P.; compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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