Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10553 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 28/04/2017, (ud. 07/02/2017, dep.28/04/2017),  n. 10553

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8424/2015 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LAURA FADANELLI, CRISTINA BERNARDI, RENATE

VON GUGGENBERG e STEPHAN BEIKIRCHER;

– ricorrente –

contro

RIENZPOWER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo

studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FRANCO MELLAIA e ANTON VON WALTHER;

– resistente –

avverso la sentenza del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE,

depositata il 29/01/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

uditi gli Avvocati Michele COSTA e Franco MELLAIA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO

IACOVIELLO Mauro, che ha concluso chiedendo la cassazione senza

rinvio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società Rienzpower s.r.l., con domanda del 20 dicembre 2005, chiedeva alla Provincia Autonoma di Bolzano di ottenere una concessione di grande derivazione di acqua pubblica, a scopo idroelettrico. Poichè erano state presentate diverse domande tecnicamente incompatibili e quindi in concorrenza tra loro, veniva svolta l’istruttoria, acquisendo i relativi pareri. In particolare, il Comitato ambientale esprimeva parere negativo per la domanda della società predetta, sicchè la domanda veniva rigettata con Delib. 25 gennaio 2010, n. 109. Questa deliberazione ed il sottostante parere del Comitato venivano impugnati dinanzi al TSAP.

Nelle more di questo giudizio la Giunta Provinciale di Bolzano, con Delib. 27 agosto 2012, n. 1220, disponeva la soggezione a gara pubblica di tutte le concessioni di derivazione d’acqua per impianti idroelettrici con potenza nominale annua di kw 3.000, e stabiliva la contestuale archiviazione delle pregresse istanze.

2. La società Rienzpower s.r.l. proponeva ricorso avverso detta deliberazione al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche con riferimento alla domanda che era stata respinta con la Delib. n. 109 del 2010; resisteva in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano.

Il TSAP, con la sentenza qui impugnata avente il n. 16/2015, pubblicata il 29 gennaio 2015, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la Delib. Giunta Provinciale n. 1220 del 2012, compensando le spese di lite.

La sentenza ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Provincia sia perchè la reiezione della domanda della società ricorrente risultava oggetto di impugnativa ancora pendente sia perche la mancata impugnativa della Delib. 8 febbraio 2012, n. 13, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (Avcp), che aveva invitato la Provincia a rivisitare il sistema concessorio in atto concernente le grandi derivazioni ad uso idroelettrico, non impugnata contestualmente alla Delib. n. 1220 del 2012, era ritenuta non lesiva degli interessi della ricorrente.

Ritenuto, allo stato, sussistente l’interesse della ricorrente alla decisione, il Tribunale ha richiamato le vicende normative e giurisprudenziali relative alla normativa in tema di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche ed ha concluso nel senso dell’illegittimità della deliberazione impugnata.

3. Per la cassazione di tale sentenza la Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto un ricorso sulla base di sei motivi.

Non è stato notificato controricorso, ma il procuratore della società Rienzpower s.r.l. ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso la Provincia ripropone l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse già rigettata dal giudice a quo, fondata sul fatto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha già espletato l’istruttoria relativa alla domanda della società presentata il 20 dicembre 2005 e l’ha conclusa col rigetto di cui alla Delib. n. 109 del 2010. La ricorrente, nell’esporre i fatti rilevanti, evidenzia che questa deliberazione, con il sottostante parere, è stata impugnata dinanzi al TSAP ed il giudizio, iscritto col n. 129/2010, è stato definito con sentenza di rigetto n. 174/2014 del 4 giugno 2014, depositata in cancelleria il 16 luglio 2014 ed il cui dispositivo è stato notificato il 22 settembre 2014. Precisa che questa sentenza è intervenuta nelle more del deposito della sentenza n. 16/2015 qui impugnata.

1.1 Ai dati di fatto appena esposti va aggiunto quanto appresso.

La sentenza n. 174 del 2014, depositata il 16 luglio 2014, con la quale il TSAP ha respinto il ricorso della società contro la deliberazione di rigetto della domanda, è passata in giudicato.

Non essendo stato possibile svolgere la relativa eccezione nella fase di merito del presente giudizio, in quanto il passaggio in giudicato è intervenuto in epoca successiva all’udienza di precisazione delle conclusioni (svoltasi il 20 novembre 2013), la Provincia Autonoma di Bolzano ha proposto un ricorso per revocazione della sentenza n. 16/15 del TSAP, depositata il 29 gennaio 2015, qui impugnata. La revocazione è stata richiesta ai sensi del T.U. n. 1775 del 1933, art. 199, che rinvia all’art. 395 c.p.c., n. 5, per contraddittorietà con il giudicato formatosi sulla sentenza n. 174/14.

Il ricorso per revocazione, iscritto col n. 77 del Ruolo Generale dell’anno 2015 del TSAP, è stato definito con sentenza n. 358/2016, decisa il 9 novembre 2016 e pubblicata il 27 dicembre 2016.

Con questa sentenza il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto il ricorso per revocazione e, per l’effetto, ha revocato la sentenza n. 16 depositata il 29 gennaio 2015, dichiarando improcedibile l’originario ricorso e compensando le spese di lite.

2. Data questa pronuncia, va fatta applicazione del principio di diritto, più volte affermato da questa Corte di Cassazione, secondo cui ” La revoca della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perchè è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacchè la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto” (così Cass. 25 settembre 2013, n. 21951; cfr., nello stesso senso, già Cass. S.U. 29 novembre 2006, n. 25278 e, successivamente, Cass. 13 febbraio 2015, n. 2934).

Essendo quindi cessata la materia del contendere per l’intervenuta revoca della sentenza n. 16/15 del TSAP qui impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

La sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso consente la compensazione delle spese del giudizio e determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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