Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10552 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S.

G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente

2010 domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LIVERI DOMENICO, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.E.I.T. PARMA S.P.A. CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO NAZIONALE DI

RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI PARMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 978/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/06/2006 r.g.n. 839/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2004 il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva l’opposizione proposta da F.R. avverso la cartella esattoriale notificata dalla SEIT Parma s.p.a., quale gestore del servizio riscossioni tributi nell’interesse dell’I.N.P.S., contenente l’intimazione di pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive, relativi al periodo 1990 – 1999. Il Tribunale rilevava, in particolare, che l’opposizione era stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella.

2. Proponeva impugnazione il F. e la Corte d’appello di Bologna, con la sentenza qui indicata in epigrafe, in riformava della decisione di primo grado dichiarava la nullita’ della cartella esattoriale ritenendo che il termine in questione era di carattere non perentorio, ma ordinatorio, e, nel merito, che l’inerzia processuale dell’Istituto dimostrava la infondatezza della pretesa contributiva.

3. Avverso tale sentenza l’INPS, anche quale mandatario della societa’ di cartolarizzazione dei crediti (SCII), ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di impugnazione. Vi e’ controricorso del F..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5. Si sostiene l’erroneita’ della sentenza impugnata deducendosi che il termine previsto in tale disposizione ha natura perentoria in coerenza con la ratio legis intesa a dare certezza e stabilita’ all’atto impositivo.

2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 113 c.p.c., lamentandosi, in via subordinata, che il giudice d’appello abbia omesso di esaminare la fondatezza giuridica dell’opposizione, motivando l’annullamento della cartella esattoriale con la mera contumacia dell’Istituto in sede di gravame.

3. Il primo motivo e’ fondato alla stregua del principio enunciato da questa Corte secondo cui in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali il termine previsto dall’art. 24 cit., comma 5 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pure in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perche’ diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva opposizione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo (cfr. Cass. n. 2835 del 2009; n. 14692 del 2007). Tale interpretazione non suscita dubbi di legittimita’ costituzionale in relazione agli artt. 24, 76 e 77 Cost.

poiche’ rientra nella facolta’ discrezionale del legislatore la previsione di termini di esercizio del diritto di impugnazione e perche’ rientra nella delega legislativa per il riordino della materia delle riscossioni mediante ruoli la previsione di un sistema di impugnazione mediante fissazione di termini perentori.

Il motivo va percio’ accolto, con conseguente assorbimento del secondo.

4. La sentenza impugnata va pertanto cassata e, decidendosi la causa nel merito non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con la declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione proposta dal F..

5. Si compensano le spese dell’intero processo in ragione della difficolta’ interpretativa connessa alla definizione della controversia.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione a cartella esattoriale.

Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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