Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10552 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10552 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: SPENA FRANCESCA

SENTENZA

sul ricorso 4551-2013 proposto da:
CACCIOPPOLI

ANTONIO

C.F.

CCCNTN67H06G964S,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO
18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che
r.iippL9ntA e ditrld., q;u:-sLd

delega in attl;
– ricorrente –

2016
986

contro

DUSSMANN SERVICE S.R.L. P.I. 00124140211, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio degli avvocati NICOLA PETRACCA,

Data pubblicazione: 20/05/2016

ANGELO QUARTO, FRANCESCO ROTONDI (Lablaw Studio
Legale), che la rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

– Intimata –

avverso la sentenza n. 52/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 17/02/2012 R.G.N. 4497/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott, FRANCESCA
SPENA;
udito l’Avvocato PETRACCA NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigettodda.Q0coon‘Q,

SPLENDENTE S.R.L.;

Proc. nr. 4551/2013 RG
FATTO

Con ricorso del 6.4.2007 al Tribunale di Napoli CACCIOPPOLI ANTONIO, già dipendente
della società PEDUS SERVICE P. DUSSMANNN srl ed impegnato nel servizio di
ristorazione da essa gestito in appalto presso il comando 22^ Gruppo Radar AM di Licola
(NA)

nei confronti della predetta società nonché della società SPLENDENTE srl,

subentrata nell’appalto, chiedendo al giudice del lavoro di accertare l’obbligo di

e, per l’effetto, emettere sentenza costitutiva del rapporto di lavoro e condannare la
società al risarcimento dei danni, anche nella ipotesi di mancato ripristino del rapporto.
In subordine chiedeva al Tribunale di accertare nei confronti della società PEDUS
SERVICE P. DUSSMANN srl che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, da
essa comunicata, dissimulava un licenziamento collettivo assunto in violazione della
legge 223/1991, con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al
risarcimento del danno ex articolo 18 L. 300/1970 ovvero, gradatamente, un
licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo, con le medesime conseguenze.
In via di ulteriore subordine, chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla assunzione alle
dipendenze della società SPLENDENTE srl ai sensi dell’articolo 2932 cc. e dell’articolo
346 del CCNL TURISMO, con condanna della società al risarcimento del danno, anche
nella ipotesi di mancata applicazione dell’articolo 2932 cc .
Con sentenza del 2.3.2011 il Tribunale rigettava la domanda.

Con ricorso del 23.5.2011 proponeva appello il Caccioppoli, chiedendo al giudice del
gravame:
– di modificare le ragioni del rigetto delle domande proposte nei confronti della società
SPLENDENTE srl, dichiarando, in luogo della infondatezza della pretesa, la impossibilità
sopravvenuta della prestazione per la perdita dell’appalto;
-di accogliere le domande subordinate proposte nei confronti della DUSSMANNN
SERVICE srl già PEDUS SERVICE P. DUSSMANNN srl.
Con sentenza dell’ 11.2- 17.2/2012- nr. 52/12 – la Corte d’Appello di Napoli rigettava
l’appello.
Rilevava che l’appellante non aveva interesse alla mera correzione della motivazione
della pronunzia di rigetto delle domande proposte nei confronti della SPLENDENTE srl.
Quanto alle domande proposte nei confronti della DUSSMANNN srl, rilevava che il
Caccioppoli a fronte della proposta , più volte formulata dalla DUSSMANNN, intesa a
reinserirlo in azienda in un primo tempo non si era mostrato interessato e, poi, aveva
manifestato di non avere interesse, come dichiarato dal teste LONGO.

1

assunzione della società SPENDENTE srl – ai sensi dell’articolo 8 dei contratto di appalto-

Proc. nr. 4551/2013 RG

Concludeva pertanto che, come già ritenuto dal giudice del primo grado, il
comportamento tenuto implicava una “sorta di acquiescenza” alla cessazione del
rapporto di lavoro .
Inoltre con la comunicazione del 31.8.2006 la DUSSMANNN non aveva neppure intimato
un vero e proprio licenziamento ma aveva dichiarato di ritenere il rapporto di lavoro
risolto consensualmente dal 31 luglio 2006 a seguito della assunzione del Caccioppoli
presso la società SPENDENTE srl; con il successivo comportamento la DUSSMANNN

proponendo al Caccioppoll il rientro in azienda, proposta sostanzialmente rifiutata dal
lavoratore.
Per la Cassazione della sentenza ricorre CACCIOPPOLI ANTONIO articolando tre motivi
Resiste con controricorso la società DUSSMANNN SERVICE srl.
SPLENDENTE srl è rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia- ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cpcomessa insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi.
Il motivo investe la pronunzia di ritenuta acquiescenza al licenziamento, per non avere il
Caccioppoli accettato la proposta di assunzione presso altra sede della società nel
napoletano, come dichiarato dal teste Longo.
Rileva il ricorrente che dalle dichiarazioni del teste LONGO, trascritte per stralcio in
ricorso, emergeva come l’offerta di riammissione in servizio non contenesse due
essenziali condizioni contrattuali ovvero il numero delle ore di lavoro e la sede presso cui
il Caccioppoli sarebbe stato assegnato, essendo del tutto generica la indicazione “nel
napoletano” .
Denunzia la illogicità della qualificazione della condotta del dipendente come rinunzia alla
impugnazione del licenziamento, posto che questi aveva impugnato il licenziamento e
disconosciuto essere intervenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro .

Il motivo è infondato.
Deve in proposito preliminarmente evidenziarsi che la sentenza impugnata non ha
interpretato la condotta del Caccioppoli come acquiescenza al licenziamento ma come
acquiescenza

“alla cessazione del rapporto di lavoro”,

aggiungendo che la

comunicazione ( del 31.8.2006) impugnata dal Caccioppoli non era neppure un vero e
proprio licenziamento ma la decisione di considerare risolto consensualmente il rapporto
di lavoro, sulla quale la DUSSMANNN era poi ritornata, proponendo al Caccioppoli di
inserirlo nuovamente in azienda.
Sicché il giudice del merito ha ricostruito il fatto nei seguenti termini:

2

aveva inteso ritornare sulla sua decisione di configurare una risoluzione consensuale,

Proc. nr. 4551/2013 RG

– a) la società non comunicava al Caccioppoli il licenziamento ma lo partecipava della
cessazione consensuale del rapporto di lavoro, in vista della sua prossima assunzione
presso la SPLENDENTE
– b) successivamente la società, preso atto della mancata adesione del lavoratore alla
prospettata risoluzione consensuale ( per non essersi concretizzata la assunzione presso
la subentrante) , aveva “inteso ritornare sulla decisione di considerare il rapporto di
lavoro risolto consensualmente proponendogli di inserirlo nuovamente in azienda”

dal Caccioppoli .
Da ciò consegue la non decisività delle circostanze di fatto di cui si lamenta l’omesso
esame- ovvero la mancata specificazione del luogo e dell’orario di lavoro.
Tale indicazione sarebbe stata necessaria solo in caso di costituzione ex novo di un
rapporto di lavoro e non per la mera ripresa della prestazione lavorativa nell’ambito di
un rapporto di lavoro già ed ancora esistente, che il giudice del merito, nell’esercizio
del suo potere discrezionale di ricostruzione del fatto, ha ritenuto cessato soltanto nel
momento, successivo, del rifiuto dell’offerta di rientro .
In sostanza le circostanze il cui esame si assume omesso non sono idonee a privare di
fondamento logico la decisione assunta.
Il rientro in servizio non poteva che avvenire, infatti, secondo l’orario già in essere;
neppure poteva configurarsi novità del rapporto in relazione al luogo di lavoro, posto che
dalla perdita dell’appalto derivava la impossibilità di riadibire il lavoratore allo stesso
cantiere e che la proposta della società si riferiva ad altro cantiere della stessa provincia.
Tali circostanze consentono, infatti, di configurare astrattamente l’ invito del datore di
lavoro o come determinazione di assegnazione del lavoratore ad altro cantiere
nell’ambito della medesima unità produttiva o- comunque- come legittimo esercizio del
potere di trasferimento, nell’uno e nell’altro caso attuandosi il ripristino della
funzionalità del rapporto di lavoro in essere.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli
articoli 4 e 24 della legge 223/1991.
Espone che la qualificazione del licenziamento in termini di licenziamento collettivo
derivava dal dato pacifico che i licenziamenti fossero cinque e dalla inconfigurabilità di
acquiescenza al licenziamento ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Non risultava osservata la procedura di cui alla legge 223/1991 – articoli 4 e 24- per cui
la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare la inefficacia del licenziamento.

3. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 L.
604/1966
3

– c) il rapporto di lavoro si era poi risolto nel momento e per effetto del rifiuto opposto

;

Proc. nr. 4551/2013 RG

Il ricorrente deduce che il licenziamento, ove qualificato in termini di licenziamento
) individuale per giustificato motivo oggettivo, era comunque illegittimo, essendo stata
/ accertata la disponibilità di un posto di lavoro presso altri cantieri della società.
…/
Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, prestandosi ad
analoghi rilievi di inammissibilità.
Il ricorso in Cassazione si configura come mezzo di impugnazione a critica vincolata

La denunzia del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto può dunque
essere mossa soltanto rispetto alle affermazioni contenute in sentenza e non anche
prospettando una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
Nella fattispecie di causa la Corte territoriale, nell’esercizio del suo potere di
apprezzamento dei fatti – sindacabile soltanto nei termini di cui all’articolo 360 nr. 5 cpcha ritenuto di non ravvisare una comunicazione di licenziamento ma di cessazione
consensuale del rapporto di lavoro ed ha attribuito alla condotta del lavoratore (di rifiuto
della successiva proposta di rientro in azienda) la definitiva risoluzione del rapporto
stesso.
La censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è dunque conferente
giacché pone in discussione non la applicazione delle norme ma la ricostruzione del
fatto esposta in sentenza.

Le spese seguono la soccombenza.
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le
condizioni per dare atto- ai sensi dell’arti co 17 L. 228/2012 ( che ha aggiunto il
comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dell’obbligo di versamento
da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la impugnazione integralmente rigettata .
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di DUSSMANN
SERVICE srl, che liquida in C 100,00 per esborsi ed C 3.500 per compensi professionali
oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Nulla per spese nei
confronti di SPLENDENTE srl.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis depLicr —stesso articolo 13.
Così deciso in Roma in data 3.3.2016

avente ad oggetto specifiche statuizioni della sentenza impugnata.

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