Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10552 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/06/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 04/06/2020), n.10552

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1933/2014 R.G. proposto da

Immobiliare Verbella s.r.l. (già Verbella Centro Nautico

Internazionale in liquidazione), in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Adamo De

Rinaldis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Laura

Ostili, in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 68/28/13, depositata il 29 maggio 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre

2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Stefano Visonà, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso;

udito per il ricorrente l’Avv. Adamo De Rinaldis;

udito per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. Mattia Cherubini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nell’anno 1998 la Verbella Centro Nautico Internazionale s.r.l. in liquidazione era controllata da Fincover s.r.l.. Quest’ultima effettuava i versamenti dei debiti derivanti dalle liquidazioni IVA periodiche in relazione alla controllata, senza che, tuttavia, venissero presentati i prospetti riepilogativi dei dati. Da ciò conseguiva, da un lato, l’imputazione a detta controllante di tutti i versamenti eseguiti, dall’altro, la contestazione, nel 2003, nei confronti di Verbella Centro Nautico Internazionale, mediante cartella n. 1172003100110424700, dell’omesso pagamento delle mensilità IVA 1998, oltre sanzioni e interessi. La società non impugnava la cartella anzidetta nei termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

In data 20 dicembre 2007, la Fincover s.r.l. in liquidazione veniva incorporata, per atto di fusione inversa, nella Verbella Centro Nautico s.r.l., che frattanto aveva cambiato la propria denominazione in Immobiliare Verbella s.r.l..

La summenzionata cartella di pagamento veniva impugnata con ricorso del 6 novembre 2008, rigettato con sentenza n. 58/6/09 del 22 aprile 2009. Nella successiva data del 24 luglio 2009, la Immobiliare Verbella s.r.l. presentava istanza di rimborso del credito IVA, asseritamente generato dall’indebito pagamento delle somme derivanti dalle liquidazioni IVA a carico delle controllate, a suo tempo effettuato dall’allora controllante (di poi, incorporata) Fincover s.r.l.. In data 2 settembre 2009 alla Immobiliare Verbella giungeva comunicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Varese, circa l’invio dell’istanza di rimborso all’Ufficio di Monza, cui nella data del 10 settembre 2009, l’odierna ricorrente presentava istanza per l’importo di Euro 34.608,81, rimasta inevasa.

Avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio brianzolo, la contribuente proponeva ricorso alla CTP di Milano, cui seguiva il rigetto con sentenza n. 87/22/2012. Il successivo appello di Immobiliare Verbella s.r.l. veniva, del pari, respinto.

La contribuente ha affidato il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo, depositando successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, nonchè la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia in ordine alla tempestività della presentazione dell’istanza di rimborso ai sensi e per gli effetti degli artt. 2935 e 2946 c.c.”.

2.La censura è priva di pregio e va disattesa.

3.La cartella n. (OMISSIS) si è cristallizzata, in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge. Ne è derivato, all’evidenza, l’accertamento con efficacia di giudicato – da rilevarsi ex officio – della debenza da parte della Verbella Centro Nautico, delle mensilità IVA relative all’anno d’imposta 1998, oltre sanzioni ed interessi siccome liquidati nella cartella anzidetta.

4. Il giudicato relativo al distinto giudizio sulla cartella di pagamento afferente le somme dovute a titolo di IVA dall’allora controllata Verbella Centro Nautico Internazionale per l’anno fiscale or ora rammentato implica il venir meno in nuce del diritto di rimborso d’imposta pure invocato oggi da Immobiliare Verbella.

5.L’accertamento del debito tributario è immodificabile, proprio in ragione del vincolo da res judicata che contrassegna la cartella a suo tempo emessa. L’intangibilità del vincolo in questione esclude l’azionabilità del rimborso, che, invero, assume come indebita quella stessa imposta che, sulla base di un atto ormai inoppugnabile – la cartella – è da ritenersi incontrovertibilmente dovuta.

6. Il rimborso postulerebbe, in altri termini, la restituzione di un indebito che in ragione del giudicato dianzi espresso è da ritenersi, per converso, escluso.

7. Il giudicato sulla cartella resiste finanche alle asserite circostanze della duplicazione d’imposta e del contrasto col principio di c.d. “neutralità dell’IVA”, tanto da affievolirne portata ed incidenza.

8.Questa Corte ha, invero, valorizzato a più riprese l’esigenza di salvaguardare, proprio attraverso l’intangibilità del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti (Cass. n. 6486 del 2000; Cass. n. 3745 del 2002; Cass., sez. un., n. 3046 del 2007; Cass. n. 19495 del 2008). L’esigenza di stabilità dei rapporti è stata sottolineata anche dalla Corte Cost. (v. tra le altre Corte Cost. ord. N. 330 del 1995), nonchè più volte ribadita anche dal Giudice comunitario che, in materia fiscale, ha ritenuto pienamente compatibili con l’ordinamento comunitario la fissazione, da parte degli Stati membri, di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata (Corte Giust. 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, punto 5; Corte Giust, 1 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, punto 28; Corte Giust. 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum; Corte Giust., 17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile s.r.l.; Causa 21 gennaio 2010, causa C 472/08, Alston Power Hydro).

9.11 Giudice di Lussemburgo ha osservato il carattere fondamentale del “principio della autorità della cosa giudicata” anche nell’ordinamento comunitario, tale per cui deve essere salvaguardata la esigenza di garanzia della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici assicurando che “le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione” (Corte Giust. 30 settembre 2003, causa C-224/01, Kobler; Corte Giust. 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer; Corte Giust. 3 settembre 2009, causa C-2/08, Olimpiclub), essendo stato in proposito perentoriamente puntualizzato che “Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione, anche quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione” (cfr. Corte Giust, Kapferer, cit., punto 22; Corte Giust, Olimpiclub, cit., punto 23), rimanendo solamente escluso, con specifico riferimento ai giudizi tributari, che il vincolo di tale giudicato (violativo del diritto comunitario) possa esplicare effetto oltre la causa decisa, estendendosi anche ad altri giudizi in cui si controverta delle medesime questioni di diritto ma in relazione a differenti anni d’imposta ed a differenti atti impositivi (cfr. Corte Giust., Olimpiclub, cit., punti 29-32).

10. In ultima analisi, definitivamente cristallizzatosi il rapporto avente ad oggetto la pretesa impositiva relativa all’anno 1998, per mancata impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, della cartella di pagamento di cui in premessa, il giudicato favorevole all’Amministrazione, formatosi in ragione della definitività della cartella in parola, il diritto al rimborso non constava e non era suscettibile d’essere invocato, posto che la sua definizione finirebbe per esplicare effetti su un rapporto tributario ormai esaurito in seguito all’inutile decorso del termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale avvero la cartella.

11. Va, allora, affermato il seguente principio di diritto: “In materia di IVA, l’accertamento del modo di essere dell’obbligazione tributaria relativa ad un singolo periodo di imposta, veicolato attraverso la cartella di pagamento, divenuta inoppugnabile perchè non impugnata nel termine del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, fa stato con forza di giudicato nel giudizio relativo al rimborso invocato in relazione alla medesima obbligazione e per lo stesso anno d’imposta”.

12. Avuto riguardo al tenore della decisione, con il rilievo d’ufficio del giudicato intervenuto sulla pretesa tributaria, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Sussitono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione e Tributaria, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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