Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10551 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10551

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8453/2019 r.g. proposto da:

B.K., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Carmela Grillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Perugia, alla via E. Toti n. 32;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI PERUGIA depositato in data

01/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.K., nativo della (OMISSIS) ((OMISSIS), (OMISSIS)), ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Perugia dell’1 febbraio 2019, reso nel procedimento n. 3753/2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale ritenne: i) la vicenda riferita dal B., benchè credibile, inidonea a giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, assumendo che “il suo personale coinvolgimento nella causa biafrana sia obbiettivamente marginale, non avendo questi riferito di ricoprire un ruolo di rilevanza all’interno di una qualche organizzazione pro-Biafra, nè di aver partecipato assiduamente alle attività promosse a sostegno della causa indipendentista in qualità di attivista, nè di aver mai avuto problemi con la polizia per motivi correlati a detta appartenenza. In sostanza, il ricorrente ha semplicemente raccontato di aver preso parte alla celebrazione indetta nel giorno del (OMISSIS) (durante il quale avrebbe dovuto festeggiare unendosi ad altri manifestanti appartenenti al (OMISSIS)), affermando che manifestazioni di quel tipo si erano già svolte negli anni precedenti ed aggiungendo, però, di non ricordare quando in passato di aveva partecipato”; il) insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, che denuncia “Errata applicazione e/o interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e degli artt. 6 e 13 C.E.D.U, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere il tribunale perugino disatteso le norme riguardanti il giudizio sulla credibilità del richiedente protezione, è del tutto inammissibile.

1.1. Esso, infatti, mostra di non cogliere assolutamente la ratio decidendi del provvedimento impugnato, il quale ha espressamente considerato credibili le dichiarazioni del B., considerando, però, – con valutazione evidentemente fattuale, non ulteriormente sindacabile se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis risultando impugnato un decreto decisorio reso 11 febbraio 2019) – inidonei i fatti ivi raccontati a configurare quella situazione di “persecuzione” che costituisce il requisito fondamentale ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Il secondo motivo, recante “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11 e art. 6 C.E.D.U, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere il tribunale predetto disposto l’audizione del B. malgrado l’indisponibilità della videoregistrazione del suo colloquio innanzi alla commissione territoriale, è parimenti inammissibile.

2.1. Invero, in via assolutamente dirimente, rileva il Collegio che deve tenersi conto di quanto specificamente sancito, su tale problematica, dalla recente Cass. 11 novembre 2020, n. 25312, la quale: i) ha dato continuità all’orientamento formatosi sul testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis per cui il giudice che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente se a quest’ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito ed il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile (cfr. Cass. n. 15318 del 2020). Difatti, nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria, ove sia mancata la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale (cfr. Cass. n. 2917 del 2019; Cass. n. 5973 del 2019; Cass. n. 1088 del 2020); ii) ha precisato che la ripetuta interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32-UE, secondo il significato che ne ha dato la Corte di giustizia con la sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, sicchè non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’audizione comunque non si traduce in un incombente automatico neppure dinanzi all’affermata non credibilità del racconto. Vi è, semmai, il diritto della parte di richiedere l’audizione personale a fronte di specifiche circostanze di fatto che si intendano chiarire. Diritto cui si collega tuttavia il potere officioso del giudice di valutare la rilevanza di quelle circostanze nel complesso degli elementi acquisiti, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dagli atti e di quelli emersi attraverso l’audizione svoltasi nella fase amministrativa (cfr. Cass. n. 8931 del 2020, per quanto correlata a fattispecie soggetta al previgente D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35); iii) ha ricordato l’affermazione di Cass. n. 21584 del 2020, in cui, all’esito di ampia motivazione, è stato fissato il principio per cui “Nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”; iv) ha opportunamente puntualizzato, proprio in relazione a quest’ultima decisione, che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza. Tale onere nella specie non risulta adempiuto.

3. Il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere il giudice di merito negato il riconoscimento della protezione sussidiaria, è anch’esso inammissibile, posto che la corrispondente doglianza è volta a sollecitare, sul punto, una diversa valutazione fattuale rispetto a quella operata dal tribunale, il quale ha pure dato conto, ampiamente, delle fonti internazionali aggiornate consultate (cfr. pag. 8 del decreto impugnato).

3.1. In proposito, infatti, è sufficiente rimarcare che: i) il tribunale ha chiaramente esposto le ragioni per cui ha inteso negare la protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), all’odierno ricorrente (cfr. amplius, pag. 8 del menzionato decreto), e le conclusioni ivi raggiunte si rivelano ampiamente coerenti il suddetto parametro normativo, rendendo, così, irrilevante, su questi specifici aspetti, l’effettiva situazione socio politica dell'(OMISSIS), in (OMISSIS), peraltro comunque esaminato, come si è detto in precedenza; li) il B. nemmeno ha indicato fonti attendibili, precedentemente sottoposte all’attenzione del menzionato tribunale, da cui attingere un convincimento differente da quello esplicitato da quest’ultimo (cfr. Cass. n. 29056 del 2019).

4. Il quarto motivo, rubricato “Omesso esame circa la domanda di protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” con riguardo alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, astrattamente riconoscibile ratione temporis (cfr. Cass., SU, n. 29459 del 2019), è pure inammissibile, atteso che: i) innanzitutto, non sussiste il lamentato “omesso esame della domanda” di protezione umanitaria, essendosi il tribunale espressamente pronunciato sulla corrispondente istanza (cfr. pag. 9-11 del decreto impugnato); ii) in ogni caso, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (formalmente invocato dal B. con la doglianza in esame) – nel già richiamato testo qui applicabile ratione temporis – riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017); II) manca, comunque, della necessaria allegazione sia della specifica vulnerabilità personale sia delle condizioni di vita nel Paese di origine da valutare comparativamente al livello di integrazione raggiunto in Italia. Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte richiede, infatti, il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (cfr. Cass. n. 23778 del 2019; Cass. n. 1040 del 2020; Cass. n. 24026 del 2020), escludendo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza del richiedente – poichè si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, bensì quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti (cfr. Cass. 17072/2018, 9304/2019) – nè considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019; Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 630 del 2020; Cass. n. 24026 del 2020).

4.1. In definitiva, a fronte della descritta correttezza dell’operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate in ricorso investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare che la denunce di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non possono essere mediate dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019). In altri termini, non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 13954 del 2007; Cass. n. 12052 del 2007; Cass. n. 7972 del 2007; Cass. n. 5274 del 2007; Cass. n. 2577 del 2007; Cass. n. 27197 del 2006; e così via, fino a risalire a Cass. n. 1674 del 1963, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

5. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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