Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10550 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 04/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10550

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate,

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

spa Buzzi Unicem, elettivamente domiciliata in Roma, Via Bissolati

76, presso lo studio dell’avv. Weigmann Marco, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino,

n. 33/1/04 del 22/10/2004 – 27/4/2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

4/2/2011 dal Relatore Cons. Dott. TIRELLI Francesco;

Udito l’avvocato dello Stato Gentili;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

Quanto segue:

Con atto spedito a mezzo posta il 13/6/2006, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui hanno chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L’intimata spa Buzzi Unicem ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 4/2/2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso risulta pacificamente in fatto che prima della fine dell’anno 1980, le srl Fornace di Brozolo e Cave Chivasso conferivano la loro azienda nella srl L.C.A. che, in cambio, cedeva loro una proporzionale quota di partecipazione. Trattandosi di conferimento agevolato ai sensi della L. 2 dicembre 1975, n. 576, art. 34, le due società iscrivevano la relativa plusvalenza in due riserve in sospensione d’imposta, pari a L. 1.134.956.000 per la Fornace di Brozolo ed a L. 1.353.950.000 per la Cave Chivasso.

Passavano alcuni anni e nel dicembre 1993 le società conferitarie venivano incorporate dalla srl Calcestruzzi Nord Ovest, che ne possedeva l’intero capitale sociale.

L’incorporante (poi confluita nella Buzzi Cementi, successivamente divenuta Buzzi Unicem) non ricostituiva le due riserve in sospensione d’imposta e poichè la fusione aveva dato luogo ad un disavanzo di L. 1.616.788.000, lo caricava sulle quote della srl LCA che, però, provvedeva nello stesso tempo a svalutare per un ammontare di L. 991.777.602.

Tenuto conto di quanto sopra, l’Ufficio II.DD considerava realizzate le plusvalenze e sostenendo l’incompatibilità di un contemporaneo aumento e diminuzione del valore delle quote della LCA, notificava alla Calcestruzzi Nord Ovest un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione sia l’ammontare delle due riserve che quello del disavanzo di fusione, determinando le maggiori imposte e gli accessori di conseguenza dovuti.

La contribuente si rivolgeva alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che lo dichiarava inammissibile con sentenza poi riformata dalla Commissione Regionale, che su gravame dell’interessata escludeva l’ipotizzato realizzo delle plusvalenze da conferimento, precisando altresì che il duplice intervento sulle quote della LCA aveva rappresentato una “normale e tipica operazione d’impresa”, “effettuata con evidenti finalità di ristrutturazione aziendale e societaria nel rispetto delle disposizioni che consent(iva)no da una parte la lievitazione del costo della partecipazione” e, dall’altra, la sua svalutazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 576 del 1975, art. 34, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 54 e 123, in quanto le riserve di cui si discuteva non rientravano fra quelle tassabili soltanto in caso di distribuzione ai soci, per cui andavano ricostituite nel bilancio dell’incorporante, che non avendolo fatto se ne era in definitiva appropriata, rendendole imponibili.

Con il secondo motivo il Ministero e l’Agenzia hanno invece lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 123 e 54, in quanto la Commissione Regionale aveva frainteso la tesi dell’Ufficio, che lungi dal contestare la possibilità astratta di svalutare le quote della LCA o d’imputare ad esse il disavanzo di fusione, si era limitato a sostenere che tratta vasi, però, di operazioni opposte che, pertanto, non potevano essere concretamente utilizzate in combinazione fra di loro, cosicchè “ferma restando la svalutazione del cespite, non poteva essere assoggettata a tassazione l’iscrizione della rivalutazione”. La controricorrente ha contestato la fondatezza di tali doglianze, obiettando al riguardo che per le riserve non vigeva nessun obbligo di ricostituzione e che per quanto riguardava le due operazioni di aumento e diminuzione del valore delle quote, non vi era, a ben vedere, stata alcuna contemporaneità, perchè mentre la svalutazione aveva “avuto effetto fiscale sulla situazione contemplata dagli amministratori al 31 dicembre 1993”, l’imputazione del disavanzo era stata fatta invece retroagire al momento della decorrenza degli effetti giuridici ed economici della fusione e, cioè, al 1 gennaio 1993.

Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che nella formulazione all’epoca vigente, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 123, comma 4 stabiliva che “i fondi in sospensione d’imposta iscritti nell’ultimo bilancio delle società fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della società risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano stati ricostituititi nel suo bilancio. Questa disposizione non si applica per i fondi tassabili solo in caso di distribuzione i quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti… al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della società… incorporante in caso di distribuzione dell’avanzo o di riduzione del capitale per esuberanza”.

Per stabilire, perciò, se nel caso di specie la Calcestruzzi Nord Ovest avesse o meno l’obbligo di ricostituire nel suo bilancio i fondi iscritti in sospensione d’imposta dalle due incorporate, bisogna in primo luogo accertare se in base alla norma che lì prevedeva, gli stessi risultavano tassabili solo in caso di distribuzione ovvero anche in altre ipotesi di loro impiego o realizzo. A questo proposito giova rammentare che secondo l’art. 34 della L. n. 576 del 1975, “la differenza fra il valore delle azioni o quote ricevute e l’ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito non” avrebbe “concor(so) a formare il reddito imponibile dell’ impresa o società apportante fino a quando non” fosse stata “realizzata o distribuita ai soci”.

Nonostante la lettera della legge lasciasse propendere per la tassabilità delle predette plusvalenze anche in ipotesi diverse dalla loro distribuzione, la dottrina si è però orientata nel senso d’includere i relativi fondi fra quelli per i quali non v’era obbligo di ricostituzione ai sensi della prima parte dell’art. 123 cit., comma 4.

Gli argomenti addotti sono stati diversi e articolati e secondo alcuni, fra cui anche i giudici a quo, la soluzione con essi caldeggiata è stata condivisa pure dall’Amministrazione finanziaria, come risulterebbe da alcuni passaggi della circolare 21/3/1980, n. 9, che qui non occorre richiamare perchè dati i limiti del presente provvedimento, sembra sufficiente ricordare che la tesi della dottrina ha trovato l’implicito, ma inequivocabile avallo del Legislatore, che con il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 22, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, ha stabilito che “la fusione fra la società che ha effettuato un conferimento ai sensi della L. 2 dicembre 1975, n. 576, art. 34 e la società conferitaria non costituisce realizzo della plusvalenza in sospensione d’imposta a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva, che concorre a tassazione nell’esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite”. Con simile disposizione, il Legislatore ha voluto circondare di maggior cautela le incorporazioni fra la società che aveva effettuato e quella che aveva ricevuto il conferimento, assoggettandole ad un più rigoroso regime contabile e fiscale, consistente nell’obbligo di conservare la traccia della plusvalenza da conferimento mediante la sua iscrizione in apposito fondo.

Se un obbligo del genere fosse stato già insito nella generale previsione della prima parte del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 123, comma 4 (TUIR) e, cioè, se quest’ultima avesse già previsto in via generale per ogni tipo di fusione od incorporazione la necessità di ricostituite in separate riserve le plusvalenze da conferimento agevolato, la disposizione di cui all’art. 22, comma 8 non avrebbe avuto senso nè utilità, per cui potrebbe essere spiegata soltanto con l’intenzione del Legislatore di fare maggiore chiarezza in materia. Neppure tale ipotesi appare tuttavia sostenibile non soltanto perchè se il Legislatore si fosse davvero mosso per imporre una determinata lettura dell’art. 123, comma 4, avrebbe verosimilmente Impiegato una formula più diretta e puntuale di. quella utilizzata nell’art. 22, comma 8, che menzionando solo un certo tipo di fusioni od incorporazioni, rischiava d’ingenerare fortissimi dubbi sulla sorte delle altre, ma anche e soprattutto perchè nel corpo della norma non vi è nessun accenno ad una sua possibile finalità interpretativa della previgente disciplina che, per di più, non aveva dato fino ad allora luogo ad alcuna pronuncia giurisprudenziale od a significativi contrasti dottrinari.

Tenuto conto di quanto sopra, deve pertanto ritenersi che quello del 1995 sia stato un intervento di tipo non meramente ricognitivo, ma innovativo della situazione in atto, nella quale ha introdotto un’eccezione alla regola generale, che per quanto riguardava le plusvalenze da conferimento agevolato di azienda era, per l’appunto, nel senso che non sussisteva l’obbligo, in caso d’incorporazione, di ricostituire i relativi fondi in sospensione d’imposta. Il primo motivo del ricorso è quindi rigettato. Passando adesso all’esame del secondo, va preliminarmente ricordato che con l’avviso di accertamento in questione, l’Ufficio ha contestato l’imputazione del disavanzo in aumento delle partecipazione nella LCA, recuperandola a tassazione non perchè di per sè vietata, ma in quanto combinata con la contemporanea svalutazione della medesima posta, che l’aveva resa concettualmente insostenibile nonchè lesiva del principio di chiarezza e verità del bilancio, dove aveva comportato l’iscrizione, per le quote LCA, di una valore assolutamente sproporzionato a quello reale.

La Commissione Regionale ha, però, escluso la fondatezza del recupero ed il Ministero e l’Agenzia hanno proposto ricorso per cassazione non perchè la Commissione avrebbe dovuto riconoscere che la imputazione in aumento sarebbe stata possibile soltanto a certe condizioni di cui la svalutazione l aveva dimostrato l’insussistenza, ma perchè i giudici a quo avevano frainteso l’esatta portata del rilievo con il quale, come si è visto, l’Ufficio si era limitato a sostenere che l’incremento del valore delle quote si trovava con la loro contestuale diminuzione in un rapporto di contraddittorietà tale da renderlo illogico e, quindi, suscettibile di ripresa a tassazione. Così delimitata la censura di parte ricorrente, osserva il Collegio che l’attenta lettura della sentenza impugnata induce a ritenere che la Commissione Regionale non abbia affatto mal compreso l’assunto dell’Ufficio, cui ha in definitiva replicato che l’imputazione del disavanzo in aumento dei beni dell’incorporata costituiva una tecnica approvata dalla dottrina ed oggetto di una prassi consolidata che, nel caso di specie, non aveva comportato nessuna deviazione nemmeno per effetto del suo accoppiamento alla svalutazione, la quale aveva rappresentato anch’essa un’operazione pienamente lecita e coerente pur se abbinata all’altra.

Anche il secondo motivo dev’essere pertanto rigettato perchè rispondendo in tale modo, la Commissione ha dato adeguata spiegazione del proprio convincimento, cui parte ricorrente non ha opposto specifiche obiezioni capaci di avvalorare la illogicità ravvisata dall’Ufficio, a proposito della quale non sembra inutile rilevare che una volta riconosciuta o, comunque, non contestata la sussistenza dei presupposti per imputare il disavanzo sul valore delle quote, sarebbe stata proprio la loro mancata svalutazione ad allontanare maggiormente il dato contabile da quello reale. La novità e l’importanza delle questioni trattate giustificano, però, l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorse, compensando per intero le spese del presente giudizio fra le parti.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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