Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10550 del 03/06/2020
Cassazione civile sez. III, 03/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10550
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9405-2018 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSIMO RIDOLFI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);
– intimata –
Nonchè da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS) in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI
12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente incidentali –
e contro
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SEVERINI, 54, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MASSIMO RIDOLFI;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 5927/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 22/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/12/2019 dal Consigliere Dott. OLIVIERI STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale; assorbito il ricorso incidentale;
udito l’Avvocato MASSIMO RIDOLFI;
udito l’Avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
Che:
– con sentenza 22.9.2017, n. 5927 la Corte d’appello di Roma ha rigettato la impugnazione principale proposta da Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ed ha accolto l’appello incidentale proposto da Equitalia Sud, avverso la decisione del Tribunale di Roma n. 6088/2013 che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore della Cassa Forense, rigettando la domanda di condanna al versamento degli importi relativi al ruolo principale emesso nell’anno 1999 per crediti afferenti contributi previdenziali e condannando invece l’agente della riscossione al versamento, in base all’obbligo del “non riscosso per riscosso”, Il D.P.R. n. 43 del 1988, ex art. 32, degli importi non incassati relativi al ruolo suppletivo emesso nell’anno 1998;
– la Corte territoriale, ritenuta infondata la eccezione di difetto di giurisdizione dell’AGO proposta dall’agente della riscossione, ha confermato la applicazione al rapporto controverso del discarico automatico dei ruoli consegnati fino al 31.12.199 previsto dalla L. n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), ed ha ritenuto infondata altresì anche la pretesa al versamento del residuo importo del ruolo suppletivo 1998, in quanto essendo intervenuto l’abrogazione del criterio del non riscosso per riscosso a far data dal 26 febbraio 1999, i “decimi” e le ulteriori rate dei quali non erano ancora scaduti i termini per il versamento stabiliti dal D.P.R. n. 43 del 1988, art. 72, non dovevano essere corrisposti attesa la prescrizione dettata dal D.Lgs. n. 37 del 1999.
– la sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con ricorso affidato a sette motivi, al quale ha resistito la Agenzia delle Entrate Riscossione, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico motivo – che la causa è stata discussa alla udienza 11 dicembre 2019.
– che a seguito di esame degli atti processuali dei gradi di merito è emerso che il Dott. Cricenti Giuseppe componente del Collegio aveva deciso la causa in primo grado essendo stato estensore della sentenza del Tribunale di Roma n. 6088/2013.
– che, pertanto, la causa pendente avanti questa Corte non può essere decisa, essendo stata immediatamente presentata da detto componente istanza di astensione ex art. 51 c.p.c., comma 1, n. 4), accolta dal presidente.
– che, in conseguenza, occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo fissando a breve la nuova udienza.
P.Q.M.
– dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020