Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1055 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5079-2019 proposto da:

T & T SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso

lo studio dell’avvocato GELSOMINA CIMINO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 131/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO

PAZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Latina, con sentenza n. 169/2018, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;

2. la Corte d’appello di Roma, a seguito del reclamo proposto dalla società debitrice al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità, riteneva che i bilanci per gli anni 2015, 2016 e 2017 fossero infirmati nella loro attendibilità dalla peculiarità cronologica e dall’approvazione congiunta, essendo stati approvati tutti quattro giorni prima dell’udienza prefallimentare, e non giovassero quindi a sostenere gli assunti difensivi della compagine reclamante;

3. per la cassazione della sentenza di rigetto del reclamo, pubblicata in data 10 gennaio 2019, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione prospettando due motivi di doglianza;

gli intimati N.D., O.F., P.T., L.S.M., G.S., M.S., Pa.Ma., H.L., e fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2697,2710,2727 e 2729 c.c., della L.Fall., art. 1, comma 2, art. 5 e art. 15, u.c.: la Corte d’appello avrebbe negato in astratto l’attendibilità dei bilanci prodotti sul presupposto, erroneo, che gli stessi non fossero stati depositati presso il registro delle imprese, senza compiere alcuno specifico accertamento ed omettendo di offrire una concreta motivazione delle ragioni per cui era arrivata a una simile giudizio di inattendibilità;

5. il secondo motivo di ricorso lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in quanto la Corte distrettuale avrebbe posto a fondamento della propria valutazione di inattendibilità dei bilanci il mancato deposito degli stessi presso il registro delle imprese, quando in realtà la copia di tali documenti versata in atti attestava l’avvenuto deposito, seppur in un momento successivo alla dichiarazione di fallimento;

6. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambi sono volti a criticare l’erronea constatazione del mancato deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, sono inammissibili;

la Corte di merito ha rilevato, innanzitutto, che i bilanci relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 erano stati tutti approvati in data 16 febbraio 2018, “pochi giorni prima dell’udienza del 20.2.2018 a seguito della quale il 28.2.2018 è stata emessa la sentenza di fallimento”;

il collegio del reclamo poi, pur constatando che i bilanci “non risultano neppure depositati presso il registro delle imprese”, ha ritenuto che la “peculiarità cronologica dell’approvazione, avvenuta “nella pendenza della procedura fallimentare”, e l’approvazione congiunta” ne infirmassero l’attendibilità;

in sostanza agli occhi dei giudici distrettuali nessun valore probatorio poteva essere attribuito a bilanci approvati nello stesso momento e in vista di assolvere, di li a quattro giorni, gli oneri probatori riconnessi alla presentazione dell’istanza di fallimento;

nessuna negazione in astratto dell’attendibilità dei bilanci può quindi essere predicata, dato che il giudice di merito ha spiegato le ragioni della propria valutazione, individuandole in un fatto (costituito dall’approvazione contestuale dei tre bilanci a ridosso della celebrazione dell’udienza prefallimentare) del tutto diverso dal mancato deposito presso il registro delle imprese;

le critiche in esame risultano così inammissibili, perchè non solo non colgono nè contestano la ratio decidendi posta a base della decisione impugnata, come il ricorso per cassazione deve invece necessariamente fare (Cass. 19989/2017), ma si attardano nel sollevare critiche rispetto ad un’affermazione fatta dalla Corte di merito ad colorandum che non costituisce la ragione fondante della decisione;

nell’ambito della logica decisionale sopra descritta il mancato deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, sebbene constatato, non risultava perciò di alcuna decisività;

7. per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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