Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1055 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 17/01/2020), n.1055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25409/2018 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Alessandro Praticò, del foro di Torino che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– intimato –

avverso il decreto n. 3628 del 26/7/2018 del Tribunale di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.M., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 3628/2018 con cui il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Torino che ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale ed umanitaria; svolgendo un unico motivo ne chiede l’annullamento.

2. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), art. 101 c.p.c., art. 3Cost. e art. 24Cost., comma 2 e art. 6Convenzione EDU, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa.

3.1. La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte, al quale il Collegio intende aderire, secondo cui, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il giudice di merito, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass., 17/4/2019, n. 10786; Cass., ord. 23/5/2019, n. 14148; Cass., 05/07/2018, n. 17717; Cass., 26/10/2018, n. 27182; Cass., 11/12/2018, n. 32029).

3.2. A diversa conclusione non può neppure indurre il fatto che il ricorrente non abbia riproposto le censure di merito, ma si sia limitato a dedurre l’esistenza della violazione processuale in parola. E’, infatti, evidente che, nel caso di specie, la violazione processuale, in quanto incide su di un elemento centrale del procedimento, diretto a consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale del giudizio, ha delle palesi ricadute sullo svolgimento del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa (ex multis vedi: Cass., 17/4/2019, n. 10786).

3.3. La censura deve, di conseguenza, essere accolta, cassandosi l’impugnato decreto con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione del principio di diritto suesposto, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, rinviando al Tribunale di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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