Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1055 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25557/2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LIDIA 2/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PEDONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTI Fabio, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EUROIMMOBILIARE 2000 SRL (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente 5 domiciliata in ROMA, VIA

CARLO MIRABELLO 11, presso lo studio dell’avvocato FERRI Alessandro,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANNOTTI MARIA RAFFAELLA,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1658/2009 del TRIBUNALE di LECCE del 10/07/09,

depositata il 18/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

“1.- Con sentenza n. 1658/2009, notificata il 21 settembre 2009, il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace ha condannato C.A. a pagare alla s.r.l.

Euroimmobiliare 2000 Euro 1.940,00, quale compenso per l’attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita di un appartamento.

Il C., venditore dell’immobile, aveva resistito alla domanda assumendo di non avere conferito alcun incarico alla Euroimmobiliare, ma di avere incontrato solo l’impiegata S.V., consulente dell’acquirente, a cui nulla era dovuto, perchè non iscritta all’albo dei mediatori, ai sensi della L. n. 39 del 1989, art. 3.

Il Tribunale ha respinto le eccezioni del convenuto ed ha accolto la domanda di pagamento sul rilievo che – ove il mediatore sia una società – l’obbligo dell’iscrizione riguarda solo il rappresentante legale della società e non i suoi ausiliari, qual’era la S..

Con atto notificato il 13 novembre 2009 il C. propone due motivi di ricorso per cassazione. Resiste Euroimmobiliare con controricorso.

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 5, comma 2, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia qualificato la S. come mera ausiliaria dell’attività svolta dalla società, anzichè come mediatrice in proprio, e che l’abbia ritenuta dipendente della società, in mancanza di ogni prova del rapporto di dipendenza, mentre le prove testimoniali dimostrerebbero che essa aveva svolto attività di mediazione in proprio.

Con il secondo motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione sulle medesime circostanze.

3. – I due motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – sono inammissibili.

Il ricorrente prospetta come violazioni di legge e vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, censure che hanno in realtà per oggetto solo accertamenti in fatto, rimessi alla discrezionale valutazione del giudice di merito: se cioè la S. abbia agito quale collaboratrice della Euroimmobiliare o come mediatrice in proprio.

La sentenza impugnata ha optato per la prima soluzione, in base al rilievo che l’attività della stessa si è svolta all’interno della struttura organizzativa della Euroimmobiliare ed è consistita esclusivamente nel fissare gli appuntamenti, nell’accompagnare le parti per la visita dell’appartamento e nel raccogliere gli incarichi: compiti che di per sè manifestano l’esercizio di attività meramente ausiliaria, rispetto ai quali è irrilevante accertare se la S. fosse o meno dipendente della società mediatrice.

Le doglianze del ricorrente in materia risultano perciò irrilevanti.

Il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o giuridici, nella motivazione della sentenza impugnata, tali da dimostrarne l’inidoneità a giustificare la decisione, ma solo manifesta il suo dissenso dal merito delle valutazioni compiute dal giudice di appello: materia non suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. fra le tante, Cass. civ., Sez. 3^, 9 aprile 2003 n. 5582; Cass. civ., Sez. 1^, 16 novembre 2000 n. 14858; Cass. civ. Sez. Lav. 2 luglio 2008 n. 18119).

3. – Propongo che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato, con procedimento in Camera di consiglio ai sensi degli art. 375 e 380 bis cod. proc. civ.”. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.

– Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO II Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 600,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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