Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10549 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 06/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10549

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZONE GIOVANNI

GAETANO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA,

giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2730/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/12/2005 r.g.n. 104/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 30.11.2001, P.M.A. conveniva dinanzi al Tribunale di Bari l’INPS per sentirlo condannare alla riliquidazione della pensione di reversibilita’ per effetto della sentenza n. 495.1993 della Corte Costituzionale, come attuata dalla L. n. 662 del 1996. Si costituiva l’INPS ed eccepiva la decadenza e la prescrizione decennale. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice nei limiti della prescrizione decennale. Proponeva appello P.M.A.. Nella contumacia dell’INPS, la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza di primo grado e motivava nel senso che la prescrizione non decorre dal 1.2.1994 (data in cui e’ stata accolta la questione di costituzionalita’) ma dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto legalmente valere, nella specie dal 1.4.1988.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione P.M.A., deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 181, 182 e 183 in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 495.1993 e 240.1994, 2935, 2946 Codice Civile, nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Il giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere, secondo la ricorrente, e’ quello in cui essa ha avuto conoscenza che la riliquidazione della pensione decorreva dal 1994 e non dal 1988. La L. n. 662 del 1996 ha disposto la riliquidazione di ufficio delle pensioni tenuto conto della citata sentenza della Corte Costituzionale e quindi il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dal 28.12.1996.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Come e’ noto, gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale sono retroattivi, nei limiti del giudicato e delle situazioni giuridiche esaurite. Tipico caso di esaurimento della fattispecie e’ la prescrizione estintiva decennale, quale si applica ai ratei delle pensioni maturate e non liquidate. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto (legalmente) valere, e non quando di fatto il titolare viene a conoscenza delle circostanze di fatto che supportano il diritto stesso. Nella specie, quindi, il diritto non nasce esclusivamente con la sentenza della Corte Costituzionale piu’ volte citata, e neppure con la L. n. 662 del 1996, ma sussiste ab origine e puo’ essere fatto valere fino al 1988, sol che lo si azioni proponendo la questione di legittimita’ costituzionale. Ne deriva che la prescrizione estintiva decennale matura anche prima della ridetta sentenza della Corte Costituzionale ed estingue i ratei maturati oltre dieci anni prima del ricorso introduttivo.

4, Non puo’ la ricorrente sostenere che i ratei di pensione dovevano essere riliquidati di ufficio e quindi la prescrizione decorre solo dal 31.12.1996, perche’ la riliquidazione, ove non effettuata, non impedisce il compimento della prescrizione se il titolare del diritto non si attiva per conseguirlo, almeno in via stragiudiziale. Ne deriva che il ricorso va rigettato. Stante la natura della controversia in relazione alla data di inizio del processo, le spese non sono ripetibili.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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