Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10548 del 28/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 28/04/2017, (ud. 13/04/2017, dep.28/04/2017),  n. 10548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11767/2013 R.G. proposto da:

Comune di Portoferraio, rappresentato e difeso dall’Avv. Luciana

Cannas, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla

Via Sestio Calvino n. 33, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ESAOM CESA s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio

Mazzadi, Virgilio Antelmi, Paolo Barabino e Guido Francesco

Romanelli, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest’ultimo in Roma alla via Cosseria n. 5, per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 63/23/12 depositata il 13 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 aprile 2017

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Uditi gli Avv.ti Luciana Cannas per il ricorrente e Guido Francesco

Romanelli per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In rigetto dell’appello del Comune di Portoferraio, la Commissione tributaria regionale della Toscana confermava l’annullamento di primo grado dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di ESAOM CESA s.p.a. per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, annualità 2001, relativa alle superfici di esercizio dell’attività di cantieristica e rimessaggio per imbarcazioni.

Il giudice d’appello ribadiva la detassazione piena – invece di quella parziale concessa dal Comune – per le aree che la società aveva provato essere luoghi di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio.

Il Comune di Portoferraio ricorre per cassazione sulla base di unico motivo.

La società ESAOM CESA resiste mediante controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 e art. 68, comma 3, per aver il giudice d’appello ritenuto spettante la detassazione totale delle superfici di formazione dei rifiuti speciali nonostante il regolamento comunale prevedesse per la categoria di attività soltanto una riduzione del 30%.

2. Il ricorso è inammissibile.

Vero che l’esonero da tassazione previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra un’eccezione, i cui presupposti spetta quindi al contribuente allegare e provare (Cass. 9 marzo 2004, n. 4766, Rv. 570897; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775, Rv. 616349; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235, Rv. 636107).

Vero altresì che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, attribuisce ai Comuni la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, facoltà la quale esige tuttavia uno specifico esercizio regolamentare, in difetto restando le superfici esenti da tassazione (Cass., sez. un., 30 marzo 2009, n. 7581, Rv. 607450; Cass. 13 giugno 2012, n. 9630, Rv. 622870).

Ciò premesso, nella specie la riduzione del 30% è prevista dal regolamento comunale in via forfetaria e come tale è stata applicata alle superfici di che trattasi (“non essendo agevolmente identificabile quella ove venivano prodotti i rifiuti speciali”: pag. 3 di ricorso); invero, l’art. 10, comma 4, reg. comunale TARSU indica una precisa condizione della detassazione a percentuale fissa (“ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali…”: pag. 10 di controricorso).

Con motivazione non censurata, la sentenza d’appello dichiara che ESAOM CESA ha provato in quali aree si formano i rifiuti speciali, in quale modo provvede allo smaltimento diretto e di aver reso di tutto ciò edotta l’amministrazione comunale; munita di informazioni specifiche e dettagliate, quest’ultima non poteva applicare la disposizione regolamentare à forfait.

Quindi, la sentenza d’appello è immune da violazione di legge, denunciando la quale il Comune tende a ottenere un’inammissibile riedizione del giudizio di fatto.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con aggravio di spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA