Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10548 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sistina 121,

presso lo studio degli avv. TIRELLI Attilio e Giacomo Mauriello, che

la rappresentano e difendono per mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli

n. 80/8/05 del 20/4-4/5/2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso perchè manifestamente fondato.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che avendo acquistato un immobile in (OMISSIS), G. M. ha usufruito delle agevolazioni di cui alla L. n. 168 del 1982; che con successivo avviso di liquidazione, l’Ufficio le ha tuttavia richiesto il pagamento dell’intera imposta, in quanto il cespite difettava dei necessari requisiti oggettivi;

che la contribuente ha impugnato l’atto impositivo davanti – alla competente Commissione Tributaria Provinciale, che ha però rigettato il ricorso;

che trascorso più di un anno dal deposito della relativa sentenza, l’Ufficio ha provveduto all’iscrizione a ruolo della somma dovuta;

che la G. ha impugnato la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sostenendo che l’avviso di liquidazione non era divenuto ancora definitivo perchè, da parte sua, non aveva mai ricevuto la notificazione nè dell’avviso di trattazione nè del dispositivo della sentenza;

che il giudice adito le ha dato ragione e l’Ufficio si è allora gravato alla Commissione Regionale, che con la sentenza in epigrafe richiamata ha rigettato il gravame in considerazione della mancata o irregolare notificazione degli atti sopra indicati;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, sottolineando che la sentenza di rigetto del ricorso avverso l’avviso di liquidazione era passata, oramai, in giudicato perchè avendolo proposto lei stessa, la contribuente era stata perfettamente a conoscenza del processo;

che la G. ha depositato controricorso e successiva memoria, con cui ha contestato la fondatezza dell’avversa doglianza;

che il ricorso è manifestamente fondato, in quanto ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2, le dedotte mancanze o irregolarità delle notificazioni possono impedire il passaggio in giudicato della sentenza soltanto nei confronti della parte contumace e non di quella che ha promosso addirittura il processo;

che la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Commissione Tributaria Provinciale della Campania, che provvedere pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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