Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10548 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10548

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24959-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 342/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Piemonte indicata in epigrafe, con la quale è stato respinto l’appello proposto contro la sentenza di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento relativo alla ripresa di vari tributi per l’anno 2009.

La CTR nel ritenere, per quel che qui ancora rileva, la piena validità dell’atto di delega conferito dal Direttore Provinciale Ca.Da.Pa. al Dott. M.E. osservava che, in ogni caso, l’atto era stato sottoscritto dal funzionario di fatto appartenente all’area direttiva quale capo area imprese minori, ciò superando ogni censura.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

Il ricorrente deduce, con i primi due motivi, la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente in assenza di elementi che potessero giustificare l’infondatezza degli assunti formulati dalla stessa.

Le censure, che meritano un esame congiunto, sono infondate, avendo la CTR espresso in modo accurato le ragioni che l’avevano indotta a ritenere la legittimità dell’atto di delega specificando che, secondo il giudicante, l’elemento decisivo per affermare la validità dell’atto era costituito dalla riferibilità dello stesso all’ufficio, circostanza pacificamente conclamata nel caso dell’atto sottoscritto dal Dott. M., capo area imprese minori.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per avere la CTR errato nel considerare la validità della delega di firma, essendo la stessa del tutto generica è inammissibile, non avendo la parte ricorrente impugnato la statuizione con la quale il giudice di appello ha ritenuto che ogni questione relativa alla delega era superata dal fatto che il soggetto che aveva firmato l’atto, in qualità di capo area imprese minori dell’Ufficio, aveva la piena legittimazione all’emissione dell’atto, mantenendo gli atti firmati dal funzionario di fatto piena efficacia.

Tale statuizione, idonea a determinare l’esito sfavorevole della censura sollevata dalla parte contribuente, non essendo stata impugnata, è passata in giudicato e determina l’inammissibilità della censura esposta dalla ricorrente sulla questione relativa all’assenza di valida delega.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater, se dovuto.

PQM

Rigettai il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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