Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10547 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE MARIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAGLIARDI CIRO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO LAUDIERO S.A.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2605/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/09/2005 R.G.N. 1887/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. NOBILE Vittorio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione allo stato passivo B.A. C., assumendo di aver lavorato alle dipendenze della Laudiero s.a.s, dal 26-9-1971 alla data del fallimento, deduceva di essere stata esclusa dallo stato passivo per il credito di L. 274.283.750, di cui L. 234.463.750 per differenze retributive e L. 39.820.000 per TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno della domanda l’opponente allegava fotocopia della busta paga e del Mod 101.

Con sentenza dell’11-6-2003 il Tribunale di Nola accoglieva parzialmente la domanda e, per l’effetto, ammetteva la B. allo stato passivo del fallimento per il credito di Euro 104.465,94, di cui Euro 92.965,71 per differenze retributive ed Euro 11.500,23 a titolo di trattamento di fine rapporto, da rivalutarsi, con riferimento alla data della loro definitiva ammissione allo stato passivo, e per gli interessi legali maturati sulla somma cosi’ rivalutata dalle medesime date di scadenza di detti crediti fino alla liquidazione dell’attivo fallimentare, in via privilegiata, e per gli interessi legali successivamente maturati in via chirografaria.

A sostegno della decisione il Tribunale osservava che gli elementi probatori raccolti dimostravano che B.A.C. fosse stata stabilmente inserita, nel periodo settembre 1971 – agosto 1997, con mansioni specifiche di impiegata addetta alla contabilita’ generale dell’azienda fallita, nell’organizzazione di mezzi e di persone predisposta dalla societa’ Laudiero s.a.s.. e sottoposta al potere gerarchico delle persone ad essa sovraordinate; che le mansioni svolte dalla B. rientravano in quelle di impiegata da inquadrare nel (OMISSIS) livello del ccnl per le imprese operanti nel settore terziario.

Il primo giudice riteneva, inoltre, che la base di calcolo per il trattamento di fine rapporto dovesse essere costituita dalla retribuzione equa e sufficiente, determinata sulla base del contratto collettivo di categoria relativo all’anno 1994, da cui risultava la paga base, per l’anno 1995, di L. 913.692, per l’anno 1996, di L. 994.630.

La B. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendo la sua ammissione, in via privilegiata, al passivo del fallimento Laudiero s.a.s. per il credito di Euro 141.655,73 per differenze retributive e di Euro 20.565,31 a titolo di TFR. Il fallimento della Laudiero s.a.s., benche’ ritualmente citato, non si costituiva in giudizio.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata l’8-9-2005, rigettava l’appello e dichiarava non ripetibili le spese del grado.

In sintesi la Corte territoriale rilevava che correttamente il primo giudice aveva assunto come criterio orientativo le tabelle (contenenti i livelli e la paga base) prodotte dalla lavoratrice, sulla quale incombeva l’onere di dimostrare l’esistenza e l’applicabilita’ delle altre voci retributive, cosi’ valutando altresi’ “negativamente” il comportamento processuale dell’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto ricorso con un unico motivo.

Il Fallimento della Laudiero s.a.s. e’ rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 36 Cost. e delle clausole del contratto collettivo e vizio di motivazione, in sostanza deduce che “la Corte d’Appello, se da un lato ha giustamente assunto a parametro di valutazione per la determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. il contratto collettivo di lavoro prodotto dalla B., dall’altro ha certamente errato nel prendere come criterio orientativo le tabelle prodotte dalla lavoratrice, escludendo dal calcolo per ricavare la somma complessiva del credito da ammettere allo stato passivo altre voci retributive” (in specie indennita’ di contingenza, E.d.R. e scatti di anzianita’), rientranti nel “minimo costituzionale” e nella “retribuzione normale” contrattualmente prevista.

La ricorrente, inoltre, rileva che tali voci “non necessitavano di ulteriore dimostrazione atteso che agli atti di causa vi erano tutti gli elementi necessari da cui poter ricavare l’entita’”.

Il motivo in parte non coglie nel segno la impugnata decisione ed in parte risulta generico e privo di autosufficienza.

La sentenza impugnata, infatti, da un lato non ha affatto escluso che le voci retributive invocate potessero rientrare nella determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., attraverso la applicazione paramedica del contratto collettivo, dall’altro ha, pero’, in sostanza confermato l’accoglimento della domanda nei soli limiti della allegazione e della prova fornita dalla B., rilevando che quest’ultima aveva fornito soltanto dati relativi ai livelli e alla paga base, senza nulla allegare in ordine alle altre voci retributive e senza peraltro predisporre conteggi analitici o indicare, in entrambi i gradi, “il parametro base, le altre voci che compongono la retribuzione e i criteri di computo degli importi” (comportamento valutato negativamente ex art. 116 c.p.c. dalla Corte di merito).

La ricorrente, quindi, anziche’ censurare specificamente tale decisione (ad esempio, in ipotesi, anche sotto il profilo del mancato ricorso ai poteri d’ufficio o ad una ctu), si e’ limitata da un lato a ribadire genericamente la propria tesi e dall’altro ad affermare, altrettanto genericamente, che “agli atti di causa vi erano tutti gli elementi necessari”, senza pero’ richiamare ne’ indicare in alcun modo specifico i detti atti e il contenuto degli stessi, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

La decisione della Corte di merito resiste pertanto alle censure della ricorrente.

Infine non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto alcuna attivita’ difensiva.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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