Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10547 del 28/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/04/2017, (ud. 12/04/2017, dep.28/04/2017), n. 10547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26178/2013 R.G. proposto da:
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, rappresentato e
difeso dall’Avv. Fabio Di Cagno, elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Roma al viale Mazzini n. 73, per procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni D’Innella,
elettivamente domiciliata in Roma alla via Ridolfini Venuti n. 42
presso lo studio dell’Avv. Francesco Altieri, per procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Puglia n. 41/1/13 depositata l’8 aprile 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017
dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
Uditi gli Avv.ti Fabio Di Cagno per il ricorrente e Marco De Bonis su
delega per la controricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Puglia respingeva l’appello proposto dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari contro la sentenza di rigetto dell’impugnazione consortile avverso due provvedimenti regionali emessi nell’anno 2011 in applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (c.d. ecotassa).
Il giudice d’appello confermava la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa la correttezza dei provvedimenti emessi a carico del Consorzio, sui terreni del quale era stato rivenuto deposito di rifiuti non autorizzato dalla Regione, nè ad essa denunciato.
Il Consorzio ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
La Regione resiste mediante controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 31 e 32, L.R. n. 5 del 1997, art. 3, comma 2 e D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima l’applicazione del tributo pur in difetto di un’autentica discarica di rifiuti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, prevede l’applicazione dell’ecotassa anche per il semplice deposito incontrollato di rifiuti, senza richiedere l’esercizio organizzato di una discarica abusiva.
Nel ritenere integrata la fattispecie normativa, il giudice d’appello ha valutato in fatto il materiale istruttorio (verbale di sopralluogo della Guardia di Finanza); sotto l’apparenza di una censura per violazione di legge, il ricorrente impugna questo giudizio di fatto, viceversa insindacabile nella sede di legittimità, tanto più in quanto soggetto ratione temporis ai limiti del controllo motivazionale introdotti dalla L. n. 134 del 2012.
2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 31 e 32, L.R. n. 5 del 1997, art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 3, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, art. 3, comma 3 e art. 5, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima l’applicazione del tributo pur in difetto di una qualche colpa del Consorzio.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, prevede l’applicazione dell’ecotassa al proprietario dei terreni solo ove questi non abbia denunciato lo scarico abusivo agli organi regionali, a guisa che la responsabilità dominicale viene a configurarsi nei termini soggettivi della culpa in vigilando.
Nel ritenere integrata la fattispecie normativa, il giudice d’appello ha ritenuto il Consorzio responsabile “del fatto illegittimo altrui per aver omesso la vigilanza, ossia non aver impedito che terzi utilizzassero abusivamente il suo terreno come discarica o deposito incontrollato di rifiuti speciali”; sotto l’apparenza di una censura per violazione di legge, il ricorrente impugna questo giudizio di fatto, viceversa insindacabile nella sede di legittimità, tanto più in quanto soggetto ratione temporis ai limiti del controllo motivazionale introdotti dalla L. n. 134 del 2012.
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32, L.R. n. 5 del 1997, art. 2, comma 3, per aver il giudice d’appello ritenuto legittima l’applicazione del tributo pur in difetto di una previsione regionale attuativa.
3.1. Il motivo è infondato.
Vero che questa Corte ha qualificato l’emanazione della norma regionale attuativa come un requisito di esigibilità del tributo, la cui sopravvenienza non opera per il pregresso (Cass. 5 maggio 2011, n. 9865, Rv. 617952; Cass. 12 luglio 2013, n. 17245, Rv. 627269); in Puglia, tuttavia, all’epoca delle violazioni di che trattasi, già era stata emanata la L.R. n. 5 del 1997, in ossequio al rinvio disposto dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 30 e 34.
4. Il ricorso deve essere respinto, con aggravio delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Regione Puglia le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Dichiara che il ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017