Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10547 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26978/2005 proposto da:
COLLE DELLA TRINITA’ DI SERIPA GIULIO & C SAS già SAS COLLE
DELLA
TRINITA’ DI ANGELINI MARCO & C, in persona del legale
rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CIVININI
28 presso lo studio dell’avvocato FANCELLO SERRA Gianfranco, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CORCIANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8 presso lo studio
dell’avvocato GOBBI GOFFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
STAFFICCI Alberto, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 38/2004 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,
depositata il 22/09/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
11/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il resistente l’Avvocato STAFFICCI ALBERTO, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto, che ha concluso il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Perugia la società Colle della Trinità Sas. di Angelici Marco & C. proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento, ai fini dell’Ici per gli anni 1997-98, che l’amministrazione del Comune di Corciano le aveva fatto notificare per un terreno che era stato inserito a suo tempo in zona edificabile secondo il PRG, anche se in misura ridotta perchè inserito in zona sottoposta al vincolo paesaggistico e ambientale, sicchè veniva richiesta un’imposta maggiore di quella versata, oltre agli accessori.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune eccepiva l’infondatezza del ricorso, di cui perciò chiedeva il rigetto, e quella commissione lo accoglieva in parte.
Avverso la relativa decisione la contribuente proponeva appello principale, cui l’ente pubblico territoriale resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Umbria, la quale li rigettava entrambi.
Contro questa pronuncia la contribuente, avente la diversa ragione sociale di Colle della Trinità S.a.s. di Seripa Giulio & C, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, e il Comune impositore ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo addotto a sostegno del gravame la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 2002, art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, nonchè omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che l’area interessata era asservita all’albergo adiacente; non aveva perciò un’autonoma possibilità edificatoria, ed inoltre ricadeva in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, ricadendo nel “Parco naturale della Trinità”, con la conseguenza che la potenzialità effettiva edificatoria della particella era solo di mc. 2.600.
Il motivo è infondato.
La CTR osservava che il valore unitario di il 70.000 a mq. attribuito al lotto con riferimento all’anno 1993 appariva congruo, tenuto conto del fatto che esso era inserito nel PRG, oltre che in quello di fabbricazione e di zona, e che su tale importo erano stati applicati previsti parametri di rivalutazione per gli anni d’imposta in contestazione. D’altronde la edificabilità, ancorchè ridotta, era contemplata nel piano attuativo, mentre invece nessuna prova la colle Trinità aveva fornito circa il suo assunto inerente alla pretesa edificabilità molto ridotta rispetto a quanto accertato.
L’assunto non merita censure di legittimità, atteso che il giudice di appello dava contezza dell’itinerario argomentativo seguito nella determinazione del valore dell’area, col considerare quindi i vari elementi che le parti gli avevano sottoposto, pervenendo poi al giudizio finale, secondo cui l’importo indicato per metro quadro veniva ritenuto congruo. Infatti in materia di ICI, ai fini della determinazione del valore imponibile, è indispensabile che la misura di quello venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo al La zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Pertanto, poichè tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14385 del 15/06/2010, n. 20256 del 2008, n. 15165 del 2006).
Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo adeguato, ancorchè sintetico, e giuridicamente corretto.
Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore del controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, l’11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011