Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10547 del 03/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10547
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22216-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 262/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/01 /2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Emilia Romagna con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la pronunzia di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti di R.M. per la ripresa a tassazione di vari tributi per l’anno 2007. La CTR, per quel che qui rileva, ribadiva la tempestività del ricorso introduttivo, dovendosi considerare a tal fine la data di scadenza del termine di dieci giorni dal deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ancorchè ritirato dal contribuente in epoca antecedente, facendo fede l’attestazione dell’ufficio postale circa il permanente deposito dell’atto presso detto ufficio per la durata di dieci giorni.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale la parte intimata non ha resistito.
Col l’unico motivo proposto la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 140 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. La CTR avrebbe omesso di considerare che, quando la notifica non si è compiuta nelle mani del destinatario, ma con le forme dell’art. 140 c.p.c., la consegna dell’avviso di ricevimento attestante l’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale determina il decorso del termine di impugnazione quando tale consegna è anteriore alla scadenza del termine di dieci giorni. La CTR avrebbe tralasciato di considerare l’avvenuta notifica dell’avviso di ricevimento, avvenuta il 18.12.2012, in tal modo errando nel ritenere tempestivo il ricorso contro l’atto di accertamento notificato il 21.2.2013, risultando il termine scaduto il 18.2.2013.
La ricorrente deduce poi che la questione relativa all’inammissibilità del ricorso era stata formulata in primo grado e reiterata in appello.
La censura è fondata.
Ed invero, come questa Corte ha già affermato che ai fini della tempestività dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, il dies a quo della decorrenza del termine deve essere individuato, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 3 e l’ordinanza 25 febbraio 2011, n. 63, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata (cfr. Cass. n. 14316/2011, Cass. n. 19801/2018). Nel caso in esame la CTR, confermando la decisione di primo grado, ha invece considerato che il termine di impugnazione, malgrado la notifica dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stato comunicato il deposito dell’atto presso l’ufficio postale in epoca anteriore al termine di dieci giorni dal deposito dell’atto decorresse dalla scadenza del detto termine di dieci giorni (accertato dal primo giudice nel 15.12.2012) e non dalla consegna dell’avviso di ricevimento, come dedotto dalla ricorrente.
Così facendo il giudice di appello non si è uniformato ai principi sopra ricordati.
La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Emilia Romagna, che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Emilia Romagna, che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020