Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10546 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35182/2018 r.g. proposto da:

C.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Carmela

Grillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Perugia,

alla via E. Toti n. 32;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI PERUGIA depositato in data

30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.M., nativo del (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a sei motivi, avverso il decreto del Tribunale di Perugia del 30 ottobre 2018, reso nel procedimento n. 1585/2017, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale ritenne che: i) il racconto reso del C. innanzi alla Commissione Territoriale (circa il suo essere scappato dal (OMISSIS) dopo che era stata scoperta una sua relazione omossessuale con un cittadino inglese, per la quale era pure stato arrestato) fosse affatto inattendibile, non solo in quanto sfornito di prove, ma anche perchè in palese contrasto con quanto dal medesimo indicato in allegato al modulo C/3 (dove aveva riferito di aver lasciato il suo Paese perchè, in qualità di attivista politico del partito (OMISSIS), era stato torturato minacciato di morte) senza che potessero considerarsi plausibili le giustificazioni da lui fornite alla Commissione che gliene aveva chiesto ragione; ii) non fosse necessario disporre l’audizione del richiedente protezione, “avendo questi rilasciato un’ampia deposizione innanzi alla Commissione che gli ha fornito la possibilità di chiarire e dettagliare la propria versione dei fatti sotto ogni profilo rilevante ed anche di dare spiegazione delle divergenze emerse e tenuto conto che la stessa difesa del ricorrente, alle udienze del 19.6.2018 e del 23.10.2018, ha semplicemente rimesso al Giudice la valutazione dell’opportunità di procedere ad ulteriore audizione”; iii) non vi fosse in (OMISSIS) una situazione di “conflitto armato interno” tale da produrre violenza indiscriminata; iii) non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, e dell’art. 6 C.E.D.U, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere il tribunale disposto l’audizione dell’odierno ricorrente malgrado il fatto che la videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione Territoriale non fosse disponibile;

II) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, contestandosi la ritenuta inattendibilità del C. e la violazione delle regole dell’onere probatorio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

III) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 8, lett. d), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censurandosi il mancato riconoscimento dello status di rifugiato;

IV) “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in relazione al mancato riconoscimento, in favore del C., della protezione sussidiaria;

V) “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”;

VI) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost., in relazione all’art. 2 Cost. italiana”.

2. Preliminare all’esame delle descritte doglianze, è la verifica del perfezionamento della notifica del ricorso, tramite il servizio postale, ex art. 149 c.p.c., al Ministero dell’Interno, rimasto intimato.

2.1. La norma prevede che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale deve essere allegato all’originale. Nella specie, invece, lo stesso non si rinviene nel fascicolo di ufficio.

2.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell’affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è indicato come l’unico documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (cfr. ex multis, Cass. n. 26287 del 2019; Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 25552 del 2017; Cass. n. 16574 del 2014; Cass. n. 13293 del 2011; Cass. n. 13639 del 2010; Cass., SU, n. 627 del 2008).

2.2.1. Con specifico riferimento alla notificazione, a mezzo posta, del ricorso per cassazione, inoltre, si è puntualizzato che la produzione dell’avviso di ricevimento predetto “è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (cfr. Cass., SU, n. 627 del 2008, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, ex aliis, Cass. n. 13923 del 2011; Cass. n. 18361 del 2018; cass. n. 8641 del 2019; Cass. n. 7504 del 2020).

3. L’odierno ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

 

 

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