Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10546 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10546 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 17809-2012 proposto da:
A.S.I.A. (AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE) NAPOLI
S.P.A.

P.I.

07494740637,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, già elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo
studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e
2016
970

difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE, giusta
delega in atti

e

da ultimo domiciliata presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 20/05/2016

CASTROPIGNANO GENNARO, AETOS S.C.A.R.L.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 4578/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/07/2011 R.G.N.
9785/2009;

udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato DI PAOLO LUCA per delega verbale
Avvocato CASTIGLIONE FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto,01.0-nA~.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

- RG n 17809/2012

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, ha
confermato l’inefficacia del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato il
21/6/2004 tra Castropignano Gennaro, autista addetto alla guida dei mezzi di raccolta dei
rifiuti, e la soc Aetos scarl con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo

3 mensilità ai sensi dell’art 32 , comma 51 L n 183/2010 . La Corte ha, poi, dichiarato il diritto
del lavoratore di essere assunto a tempo determinato alle dipendenze della soc,ASIA Napoli,
subentrata nella raccolta dei rifiuti alla soc Aetos , a decorrere da111/12/2004 con cessazione
del rapporto al 31/1/2006 e con condanna della soc, ASIA a pagare tutte le retribuzioni
dall’1/12/2004 e fino al 31/1/2006 .
La Corte ha rilevato che la mancata notifica dell’appello incidentale proposto dalla soc.Aetos
rendeva coperta da giudicato la statuizione di inefficacia del termine apposto al contratto a
tempo determinato intercorso tra il Castropignano e la soc.Aetos ; che poiché tale società era
cessata l’1/12/2004 le conseguenze dell’inefficacia del contratto a tempo determinato non
potevano andare oltre tale data e che , essendo intervenuta nelle more la legge n.183/2010
applicabile anche al giudizio in corso ,ha ritenuto di attribuire tre mensilità tenendo conto delle
ridotte dimensioni aziendali e della durata del rapporto .
Con riferimento alle domande proposte nei confronti della soc ASIA la Corte ha rilevato che dal
verbale di accordo sindacale tra ASIA e le rappresentanze sindacali aziendali risultava che il
comune di Pozzuoli aveva affidato ad ASIA il servizio di Nettezza Urbana a decorrere
da11 1 1/12/2004;che in detto accordo ASIA si era impegnata all’assunzione delle 36 unità
indicate nell’elenco inviato dal Comune , proprio sul presupposto che a tutti i 36 lavoratori era
applicato il ccril FISE – disciplinante i rapporti di lavoro per i dipendenti di aziende private di
nettezza urbana- che prevedeva il passaggio di cantiere in caso di affidamento del servizio

indeterminato a partire da detta data e fino al 30/11/2004 con condanna della società a pagare

ad altra azienda subentrante e che la previsione nell’accordo dell’applicabilità ai lavoratori da
assumere del cm; federambiente , applicabile alle imprese pubbliche, non privava di rilevanza
l’impegno assunto da ASIA sul presupposto dell’applicabilità per i lavoratori da assumere del
ccni FISE.
La Corte ha poi rilevato che anche nell’accordo di ASIA con il comune di Pozzuoli era
confermato l’impegno di ASIA a rilevare il personale delle imprese cessanti ; che, pertanto, a
prescindere dalla applicabilità della contrattazione collettiva FISE o Federambiente l’obbligo in
concreto assunto da ASIA si basava sulla contrattazione FISE che garantiva l’assunzione da
parte dell’impresa subentrante e riguardava tutto il personale già impegnato in servizio presso
l’impresa cessante Aetos e che l’eccezione per cui l’obbligo assunto da ASIA dovesse essere
1

AQ

RG n 17809/2012

limitato ai lavoratori indicati nell’elenco, peraltro incompleto e nel quale non era compreso il
Castropignano inviato dal Comune ad ASIA potevaritenersi superata in considerazione della
complessiva volontà manifestata da ASIA di recepire la tutela prevista dalla contrattazione
collettiva FISE tanto più che l’elenco risultava assunto come mero riferimento ( “allo stato “).
Ha osservato ,inoltre, che il Castropignano era già compreso nell’elenco dei lavoratori inviato
da Aetos al Comune di Pozzuoli ; che la sua mancata inclusione nell’elenco successivamente
inviato dal Comune ad Asia non era dipendente dalla natura a tempo determinato del

inviato dal Comune pur avendo il lavoratore tutte le ragioni per essere assunto come risultava
dalla comunicazione Aetos e dall’accertata inefficacia del termine apposto al contratto di
assunzione a tempo determinato .
Quanto al risarcimento la Corte ha rilevato che il servizio di ASIA era cessato al 31/1/2006 e
che ,pertanto, la tutela risarcitoria non poteva superare tale data .
Avverso la sentenza ricorre la soc ASIA con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex
art 378 cpc . Le altre parti sono rimaste intimate .
Motivi della decisione
1)Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt;1362 , 1363,1366 cc in
riferimento all’interpretazione del verbale di accordo sindacale del 29/11/2004 ; violazione
dell’ad 6 del CCNL FISE ; vizio di motivazione .
Lamenta che la Corte nell’interpretare l’accordo si era basato su elementi indiziari e presuntivi
in contrasto con il chiaro tenore letterale dell’accordo dal quale emergeva che l’impegno
assunto da ASIA riguardava soltanto il personale individuato nell’elenco che non era affatto
provvisorio e nel quale non c’era il ricorrente.
Rileva che il richiamo ai CCNL FISE non poteva essere inteso nel senso che ASIA si era
impegnata a garantire i livelli dr I2Pgia pd4iQn*

in bage alla ctau4ola previata in detto contratto e

per giunta in presenza di un elenco che non comprendeva il ricorrente.
Deduce che i 36 lavoratori si erano trovati a transitare alla ASIA non già in base all’art 6 del
CCNL FISE ma in base all’accordo che costituiva l’unica fonte giuridica e che pertanto, non si
comprendeva su quali basi la Corte avesse ritenuto che l’obbligo assunto era basato sul CCNL
FISE e che riguardava tutto il personale della Aetos ivi compreso il Castropig nano
2) Con il secondo motivo denuncia violazione degli arit.345 , 1 comma , cpc, 437 , 2 comma,
cpc 416 3° comma cpc in riferimento al doc.n 4 prodotto da Aetos ; vizio di motivazione .

2

contratto; che la mancata assunzione era derivata solo dalla mancata inclusione nell’elenco

- RG n 17809/2012

Deduce che il Castropignano nel ricorso aveva affermato di essere stato discriminato in
quanto lavoratore a tempo determinato ; che a seguito della costituzione tardiva della Aetos ,
la quale aveva depositato fax inviato ad ASIA contenente un elenco dei lavoratori da assumere
comprendente anche il ricorrente , il Castropignano per la prima volta in appello aveva
sfruttato tale argomento affermando di essere venuto a conoscenza solo da detto documento
l’inclusione del suo nominativo e che tale fatto costituiva un ampliamento della causa petendi
in quanto nulla, in precedenza , era stato dedotto circa la valenza di tale elenco.

ricezione, era una mera dichiarazione di scienza e non poteva avere alcun valore probatorio .
I motivi , congiuntamente esaminati stante la loro connessione ,sono infondati .
La Corte ha riconosciuto il diritto del Castropignano all’assunzione presso Q& ASIA sul
presupposto che quest’ultima abbia assunto un obbligo in tal senso a favore di tutti i lavoratori
dell’impresa cessante Aetos così come prevedeva il CCNL FISE , applicato dalla soc Aetos e
disciplinante i rapporti di lavoro per i dipendenti di aziende private di nettezza urbana. Secondo
la Corte territoriale ASIA aveva manifestato, infatti, di voler recepire la tutela garantita dal
CCNL FISE a favore dell’impresa cessante il servizio e del relativo personale impegnato nel
servizio .
La Corte è pervenuta a tale conclusione rilevando che dalla lettura dell’accordo sindacale tra
ASIA , OOSS e varie rr.ss.aa. si evinceva che ASIA si era impegnata, a seguito
dell’affidamento ad essa del servizio di NU da parte del comune di Pozzuoli , all’assunzione,
per la durata dell’affidamento del servizio, dei dipendenti dell’impresa cessante , proprio sul
presupposto che a tutti i 36 lavoratori di cui all’elenco trasmesso dal Comune di Pozzuoli era
applicato il CCNL FISE e che il suddetto contratto collettivo prevedeva il passaggio di cantiere
in casi di affidamento del servizio ad altra azienda eventualmente subentrante sul territorio .
Ad ulteriore conforto di quanto sopra la Corte ha rilevato che la circostanza secondo cui ai
lavoratori sarebbe stato applicato il CCNL Federambiente non escludeva l’impegno assunto sul
fondamento della normativa FISE applicata ai lavoratori da assumere provenienti da Aetos .
La Corte ha ,poi, osservato che l’accordo raggiunto tra ASIA e OOSS trovava riscontro anche
nell’impegno assunto da Asia nei confronti del Comune di Pozzuoli a” rilevare il personale delle
imprese cessanti riservandosi di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dal
regolamento aziendale in materia di assunzione del personale”. Secondo la Corte d’appello,
tenuto conto della complessiva volontà manifestata da ASIA di assumere tutte il personale
della soc, cessante recependo la tutela garantita dalle parti collettive nella contrattazione
FISE, era possibile anche superare la circostanza che nell’accordo con le OOSS l’obbligo fosse
espresso con riferimento ai lavoratori di cui all’elenco trasmesso dal comune tra i quali non era
compreso il ricorrente.
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Osserva che comunque detto documento costituito da un semplice fax , privo dell’avvenuta

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Infine appare utile anche richiamare il passaggio della sentenza con il quale la Corte territoriale
ha escluso che la mancata assunzione fosse dipesa dalla natura a tempo determinato del
contratto del Castropignano rilevando che la stessa ASIA aveva osservato di non essere stata
condizionata da tale circostanza e che comunque era stata accertata l’inefficacia del termine
apposto al contratto di assunzione con la conseguenza che anche sotto tale profilo non vi erano
ragioni per escludere il Castropignano tra i lavoratori che la ASIA si era impegnata ad
assumere.

violazione delle regole di ermeneutica risulta posta in essere dalla Corte territoriale apparendo
del resto priva di alcun pregio l’ affermazione di parte ricorrente secondo cui il richiamo al
CCNL FISE ” mirava soltanto ..a meglio inquadrare la vicenda de qua nella sua cornice
complessiva ed a sottolineare e rimarcare ancor di più che il nuovo rapporto ( instaurando) con
i lavoratori in questione sarebbe stato a tutti gli effetti regolato da un altro e diverso CCNL …”
Deve altresì rilevarsi che l’interpretazione di un atto negoziale è riservata all’esclusiva
competenza del giudice del merito (da ultimo Cass. n. 8586 del 2015; in precedenza,
ex mulds, cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione
che si sostanzia in un accertamento di fatto (tra le tante, Cass. n. 9070 del 2013).Le
valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali
soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del
rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed ai controllo della sussistenza
di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n.
3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del
2003; Cass. n. 17427 del 2003),Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di
ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione
– ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione
e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del
giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione
loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella
criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 2625 del 2010; Cass. n. 18375 del 2006; Cass.
n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366
del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).
In ordine poi al secondo motivo con cui la società si duole che il Castropignano per la
prima volta in appello aveva utilizzato in suo favore il documento depositato dalla soc,
Aetos costituito da un fax inviato da Aetos ad ASIA contenente l’elenco dei lavoratori
da assumere e comprendente il suo nominativo e che tale circostanza costituirebbe un
ampliamento della causa petendi ,deve rilevarsi che il motivo è infondato atteso che
nessuna modifica della domanda risulta posta in essere da parte del ricorrente che è e
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L’interpretazione offerta dalla Corte territoriale degli accordi non è censurabile e nessuna

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• rimane l’accertamento dell’obbligo della ASIA di assumere i dipendenti della AETOS.
La ratio della decisione della Corte territoriale, come prima si è evidenziato, prescinde
da detto documento e dall’inclusione o meno nell’elenco dei dipendenti da assumere
ma è fondata sulla sussistenza dell’impegno di ASIA di assumere tutti i dipendenti della
cessante Aetos , tra i quali era da includere il Castropignano .
Va infine rilevata l’inammissibilità , in quanto tardivamente sollevata dalla ricorrente
soltanto nelle note ex art 378 cpc, dell’eccezione secondo cui ASIA aveva l’obbligo di

digs n 165/2001 trattandosi di società a totale partecipazione pubblica che gestisce , in
regime di house providing e sotto il controllo dell’unico socio comune di Napoli , il
servizio di N.U. operando quale supporto dell’ente pubblico . La rilevazione tardiva di
tale eccezione ne determina la sua inammissibilità richiedendo ulteriori accertamenti
che non è possibile svolgere in questa sede , dovendosi rilevare , tra l’altro, il difetto
di autosufficienza del motivo non avendo la ricorrente neppure riportato le norme dello
statuto dell’ente al fine di dimostrare la ricorrenza dei requisiti propri della società
“in house”.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese
non avendoti intimata svolto attività difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso, nulla per spese .
Roma 3/3/2016

reclutamento del personale secondo le norme di ” evidenza pubblica” di cui all’alt 35

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