Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10545 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 10/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10545

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19283/2006 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BAUR CHRISTOPH,

PLATTER PETER, MENESTRINA MICHELE, AUSSERER ALEXANDER, giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BOLZANO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2006 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 27/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBINI, per delega dell’Avvocato

MANZI, che si riporta agli scritti difensivi;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso con assorbimento degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 7 luglio 2003 l’arch. R.E. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano l’avviso di accertamento notificatogli il 12 febbraio 2003, con il quale l’Agenzia delle entrate, aveva stimato maggiori compensi e recuperato a tassazione maggiori imposte per l’anno 1998.

La Commissione, con sentenza depositata il 6 dicembre 2004, premesso che il ricorso era tempestivo perchè i termini per proporlo erano stati sospesi, accoglieva parzialmente l’opposizione del contribuente.

In sede di gravame, l’assorbente appello incidentale dell’Agenzia è stato accolto il 27 febbraio 2006 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, la quale ha osservato che il ricorso introduttivo risultava proposto ben oltre il termine di legge e non operava affatto la sospensione dei termini stabilito dalle disposizioni sul condono vertendo il contenzioso su accertamento posteriore all’entrata in vigore normativa premiale.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione (affidato a tre motivi e illustrato anche con memoria), al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Il ricorrente – denunciando sotto plurimi profili la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 16, comma 6 e art. 15, comma 8) e successive modificazioni ed integrazioni, e della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 2, comma 49) – censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello disatteso l’operatività, nella specie, della sospensione del termine per impugnare l’avviso di accertamento, disposta per legge fino ad epoca posteriore alla data di proposizione del ricorso introduttivo.

B. Con il primo motivo, il contribuente rileva che al comma 6 dell’art. 16 cit. “Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003;

qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo”, il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, art. 5 bis, ha aggiunto un secondo periodo: “Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2003, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”.

Tali termini di sospensione, poi prorogati sino al 1 giugno 2004, si riferiscono a suo dire anche ai termini per la proposizione dei ricorsi introduttivi; sicchè, una volta notificato l’avviso d’accertamento il 12 febbraio 2003 ed entrata in vigore il 22 febbraio 2003 la L. 27 del 2003 di conversione con modifiche del D.L. n. 282 del 2002, erano decorsi solo undici dei sessanta giorni per l’impugnazione dell’atto impositivo prima che scattasse la sospensione ope legis.

C. Con il secondo motivo, il contribuente lamenta la mancata applicazione della peculiare sospensione dei termini processuali fino alla data del 1 giugno 2 004 introdotta dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 49, (legge finanziaria 2004), entrata in vigore il 1 gennaio 2004.

D. Con il terzo motivo, il contribuente – premesso che l’avviso d’accertamento notificato il 12 febbraio 2003 era stato preceduto in data 15 ottobre 2002 dall’invito al contraddittorio per la definizione d’imposte per l’anno 1998 – rileva che ai sensi della cit. L. n. 289, art. 15, comma 8, dalla data di entrata in vigore di tale legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonchè quelli per il perfezionamento della definizione di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1. Lamenta perciò che, avendo l’Agenzia notificato l’avviso d’accertamento con le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997, in pendenza di sospensione dei termini per la definizione dell’invito al contraddittorio, doveva intendersi sospeso anche il termine per la proposizione del ricorso introduttivo.

E. Il primo motivo non è fondato. E’ da escludere, infatti, che si applichi ex se la sospensione dei termini processuali stabilita, per le liti fiscali pendenti, prima sino al 30 giugno 2003 e poi sino al 1 giugno 2004 dal secondo periodo della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6, e successive modificazioni. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo: (1) s’intende per lite pendente quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge (1 gennaio 2003), è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonchè quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato; (2) s’intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. La controversia in esame, instaurata con il ricorso introduttivo del 7 luglio 2003, non rientra ratione temporis nel novero delle “liti fiscali pendenti” considerate dall’art. 16. In altre parole, l’art. 16 si riferisce alle liti che abbiano per oggetto un atto d’imposizione e siano in corso (non sia, cioè, per esse intervenuta sentenza passata in giudicato) a una certa data, secondo parametri che rispondono in primo luogo all’esito parziale della lite medesima (Sez. U. 17 febbraio 2010 n. 3676).

Sicchè la previsione sospensiva dell’art. 16 riguarda di per sè i termini interni ai processi in corso (o non coperti da giudicato) e non i termini per la proposizione dei processi in prime cure, soggetti invece alla L. n. 289, art. 15, comma 8,sul condono.

F. Il secondo motivo è fondato. Esattamente il contribuente invoca l’applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 49 (legge finanziaria 2004), entrata in vigore il 1 gennaio 2004. Tale norma, nel prevedere che “le disposizioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lett. a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge”, ha esteso l’ambito di applicazione del beneficio della definizione delle liti pendenti, introdotto dal citato art. 16, alle controversie instaurate nel corso dell’anno 2003 (prima escluse dal condono), con conseguente applicazione anche ad esse – a decorrere dal 1 gennaio 2004 – delle previsioni contenute in detta norma, ivi compresa, quindi, quella relativa alla sospensione dei termini processuali fino alla data del 1 giugno 2004 (Sez. 5^, 14 maggio 2007 n. 11056 e 9 luglio 2010 n. 16222). In sostanza, mentre il ridetto art. 16 consente la definizione delle liti fiscali pendenti alla data del 1 gennaio 2003, il precitato comma 49 permette, attraverso l’estensione dell’ambito applicativo dell’art. 16, la chiusura delle liti introdotte con ricorso proposto tra il 2 gennaio 2003 ed il 1 gennaio 2004, sterilizzandone anche ex post i termini processuali sino al 1 giugno 2004.

G. Dunque, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al secondo motivo accolto e rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della commissione di secondo grado, che dovrà uniformarsi al principio di diritto così enunciato: “La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 49, nello stabilire che le disposizioni della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lett. a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della presente legge, vale a dire il 1 gennaio 2004, ha esteso l’ambito di applicazione del beneficio della definizione delle liti pendenti, introdotto con la normativa di condono recata dal detto art. 16, alle controversie instaurate (come nella specie) nel corso dell’anno 2003 con conseguente applicazione anche ad esse delle previsioni ivi contenute, compresa, quindi, quella (comma 6) relativa alla sospensione dei termini processuali fino alla data del 1 giugno 2004”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria di secondo grado di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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