Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10544 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SNAM RETE GAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L .G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

e sul ricorso n. 29739/2006 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSO BRUNO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESTER CARLO, giusta delega a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

SNAM RETE GAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L .G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che lo rappresenta e

difende, giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 120/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/06/2006 R.G.N. 822/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega MORRICO ENZO;

udito l’Avvocato COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 28.2 – 28.3.2006 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 9.5 – 17.9.2003, impugnata dalla SNAM Rete Gas spa (di seguito la SNAM), nella parte in cui riconosceva il diritto del ricorrente M. A. ad essere inquadrato nella categoria (OMISSIS) del CCNL per il settore energia delle aziende a partecipazione statale del 22.4.1983 e, quindi, nell’area professionale (OMISSIS) del successivo CCNL dell’1.7.1987.

Osservava la corte territoriale che gli esiti dell’istruttoria avevano confermato l’esercizio delle superiori mansioni, ed in particolare che il dipendente, oltre a predisporre i progetti, disponeva di autonomia per modificarli in corso di opera, in base a modalita’ operative che decideva autonomamente, provvedendo, altresi’, a contattare di propria iniziativa gli organi e gli uffici comunali competenti, a scegliere i tecnici, i disegnatori e gli altri progettisti.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la SNAM con due motivi.

Resiste con controricorso M.A., il quale ha anche proposto ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la societa’ ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg.) con riferimento alle declaratorie contrattuali previste dal CCNL 1.7.1987, area (OMISSIS) e area (OMISSIS) ed, al riguardo, rileva che la corte territoriale, erroneamente interpretando le disposizioni in questione, non aveva considerato che la declaratoria professionale relativa all’area (OMISSIS) nel prevedere che ad essa appartenga il lavoratore che assicura le attivita’ di progettazione, faceva, in realta’, riferimento a mansioni che non si concretizzavano (come nella fattispecie) nella mera progettazione, realizzazione o normazione di nuovi impianti, ma che implicavano piu’ ampi poteri di pianificazione, coordinamento e controllo sulla attivita’ di progettazione, realizzazione e normazione di nuovi impianti di distribuzione del gas.

Con il secondo motivo la societa’ ricorrente prospetta omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che gli esiti dell’istruttoria, erroneamente interpretati dal giudice di appello, portavano ad escludere che il M. svolgesse mansioni piu’ pregnanti, in punto di autonomia e rilevante potere decisionale, rispetto agli altri tecnici dei lavori (inquadrati nell’area (OMISSIS)): tanto che i progetti dallo stesso redatti dovevano recare anche la firma del superiore gerarchico.

Con l’unico motivo, poi, del ricorso incidentale, il M., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 1308 c.c. ed, al riguardo, osserva che la corte territoriale aveva ritenuto di dover escludere nel primo ricorso notificato alla controparte (e dichiarato nullo) un valido atto di costituzione in mora, sebbene fosse chiaro ed individuato l’oggetto della pretesa reclamata in giudizio.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale, con il quale si prospetta l’erronea interpretazione del contratto collettivo per il settore energia delle aziende a partecipazione statale dell’1.7.1987, e’ improcedibile.

Deve, infatti, ribadirsi come non possa la Corte provvedere alla valutazione della correttezza dei risultati interpretativi cui e’ pervenuto il giudice di merito, come anche dell’insufficienza della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere la parte ricorrente depositato il contratto collettivo de quo, la cui produzione – nella sua interezza e non soltanto per singoli stralci – e’ imposta, appunto a pena di improcedibilita’, dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, allorche’ si tratti, come nella specie, di contratti collettivi nazionali di diritto privato, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte ormai in molteplici pronunce (cfr. Cass. n. 15495 del 2009, Cass. n. 28305 del 2009, Cass. n. 28306 del 2009 e altre conformi, nonche’ Cass. n. 19560 del 2007 e altre conformi con riferimento all’art. 420 bis c.p.c.; circa la riferibilita’ della previsione ai contratti collettivi di diritto comune e la ratio sottesa alla sanzione processuale, cfr. Cass., sez. un., n. 23329 del 2009).

Merita, in particolare, di essere ribadito che la funzione di nomofilachia, demandata alla Corte di Cassazione e perseguita dalle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, sarebbe pregiudicata ove si ritenesse che nell’ipotesi di ricorso ordinario ex art. 360 c.p.c., n. 3 l’interpretazione debba essere limitata alle clausole contrattuali esaminate nei gradi di merito, mentre nel caso previsto dall’art. 420 bis c.p.c. (norma – giova rilevare – che non indica il tipo di controllo cui la Corte deve procedere quando e’ investita del ricorso per saltum sulla questione pregiudiziale, dandolo per presupposto proprio in base al precedente art. 360 c.p.c., n. 3) l’interpretazione si possa svolgere senza alcuna limitazione, reperendo nel contratto altre clausole, non esaminate, che pero’ potrebbero risolvere ogni margine di incertezza. Ne deriverebbe il rischio di sentenze contrastanti, recanti, cioe’, iterpretazioni diverse sulla medesima questione e sulla base della medesima contrattazione collettiva, stante il diverso grado di affidabilita’ delle une rispetto alle altre, a causa della completezza o meno dell’indagine che la Corte ha svolto, anche alla luce del principio dell’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, prescritto dall’art. 1363 c.c..

Ne consegue che deve confermarsi che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda — imposto, a pena di improcedibilita’, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, non puo’ ritenersi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata e con la produzione dei relativi stralci del testo contrattuale, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia non soltanto incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, ma contrasti anche con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., in specie con la regola dell’art. 1363 c.c., atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa.

Il ricorso incidentale e’, invece, infondato.

Ha accertato, in proposito, la corte di merito che il ricorso precedentemente avanzato dal ricorrente incidentale non appariva idoneo ad interrompere la prescrizione “per la confusione e contraddittorieta’ delle domande… svolte”, e sostanzialmente per la “incomprensibilita’ ” stessa della domanda di inquadramento superiore. A fronte di tale accertamento, il ricorrente prospetta che “era chiarissimo l’oggetto della sua pretesa gia’ di allora”, ma senza provvedere a contrastare tale accertamento, in conformita’ al canone di necessaria autosufficienza del ricorso per Cassazione, con la trascrizione dei passi del ricorso (dichiarato nullo) a tal fine rilevanti, dovendosi rammentare, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, che la parte che denuncia, in sede di legittimita’, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, deve poter essere compiuto dalla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Il ricorrente, in realta’, prospetta che il giudice di appello avrebbe “male interpretato la nozione stessa di costituzione in mora” (facendo riferimento alla violazione dell’art. 1308 c.c., ma, in realta’, piu’ propriamente dell’art. 1219 c.c.), ma senza documentare, per come si e’ detto, i presupposti in fatto che rilevano ai fini di una corretta individuazione della fattispecie legale, sebbene sia costante, in proposito, l’affermazione che se l’atto di costituzione in mora non e’ soggetto all’adozione di forme particolari, ne’ richiede l’uso di formule solenni, ne’ l’osservanza di particolare adempimenti, il relativo accertamento costituisce, comunque, indagine di fatto, riservata all’apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita’ se immune da vizi logici (v. per tutte Cass. SU n. 10270/2006). Il ricorso incidentale va, quindi, rigettato.

Avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara improcedibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

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