Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10544 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24619-2013 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA ANTICHE TERRE DEI CONTI SRL (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 14/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA udito l’Avvocato.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. La Società Agricola Antiche Terre dei Conti srl propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 28/14/13 del 14 marzo 2013 con la quale la commissione tributaria regionale del Veneto, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificatile in revoca delle agevolazioni (esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo) da essa fruite sull’acquisto di terreni agricoli per atti di compravendita (OMISSIS) (D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che le agevolazioni in questione non spettassero per difetto dei requisiti di legge in capo alla società richiedente: tanto oggettivo (mancato raggiungimento del livello minimo di redditività del compendio unico stabilito con delibera GR n. 3470/04), quanto soggettivo (qualità di imprenditore agricolo professionale dell’amministratore unico); il tutto come risultava da nota dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 18 febbraio 2011.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, come introdotto dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7. Per non avere la CTR considerato che: – quanto al requisito oggettivo, il coefficiente minimo di redditività del compendio unico stabilito dalla suddetta delibera GR (almeno 10 UDE derivate dalla media triennale del reddito lordo standard delle coltivazioni agricole relative al compendio unico) doveva ritenersi raggiunto nel triennio 2007/2009 (media di 13,64 UDE) in considerazione dell’impianto di vigneti e della coltivazione sia di ortaggi (fagioli) sia del preesistente noceto; – quanto al requisito soggettivo, negli atti di compravendita la società si era impegnata a costituire il compendio unico; a coltivarlo o a condurlo direttamente; a non frazionarlo nè dividerlo per 10 anni; a trasmettere all’Ispettorato Agricolo il riepilogo della situazione economica ed aziendale finalizzata a dimostrare il raggiungimento della redditività minima; senza che fosse altresì necessaria la qualità di coltivatore diretto, ovvero di imprenditore professionale agricolo, in capo all’amministratore unico.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7. Per non avere la CTR considerato che: – quanto al requisito soggettivo, la qualità di imprenditore professionale agricolo non era necessaria e, comunque, era stata successivamente acquisita dall’amministratore unico B.M., come da comunicazione Avepa 4 agosto 2011, prodotta avanti alla CTP; – quanto al requisito oggettivo, la dimensione economica minima aziendale di almeno 10 UDE risultava in realtà da una delibera GR Veneto 6 maggio 2008 n. 900 non applicabile alla fattispecie, perchè successiva alla compravendita del 23 febbraio 2007.

p. 2.2 I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la loro intima connessione, sono infondati.

La CTR ha appurato che la società contribuente non aveva i requisiti, nè oggettivo nè soggettivo, per usufruire delle agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, come introdotto dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7.

Questa conclusione si basa su un accertamento di natura prettamente fattuale – basato sulla valutazione tecnica offerta dalla nota dell’Ispettorato Agrario prodotta in giudizio dall’amministrazione finanziaria – insuscettibile di essere rimesso in discussione in questa sede.

Tanto più a fronte di una censura che è esclusivamente incentrata sulla violazione della normativa di riferimento, non già su una lacuna di tipo motivazionale; del resto oggi rilevante, quest’ultima, solo entro gli strettissimi limiti dell'”omesso esame” circa un fatto decisivo di causa (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e della preclusione per “doppia conformità” di merito di cui all’art. 348 ter c.p.c., u.c..

Ciò posto, sul piano della stretta applicazione normativa, la decisione del giudice di merito deve ritenersi del tutto corretta.

Per quanto concerne il requisito oggettivo, la decisione si è basata sul mancato raggiungimento del n. di UDE (unità di base per il calcolo della dimensione economica aziendale in agricoltura) stabilito dalla normativa regionale già in epoca antecedente alle compravendite dedotte in giudizio. Così come dedotto nella nota ispettiva richiamata; e confermato, inoltre, dalla stessa ricorrente la quale, nel contrastare – sebbene inammissibilmente – la valutazione fattuale offerta dal giudice di merito sul punto, ha rapportato anch’essa la produttività del compendio unico al parametro “di almeno 10 UDE derivate dalla media triennale del reddito lordo standard delle coltivazioni agricole”, in applicazione dell’allegato A alla delibera GR Veneto n. 3470 del 15 novembre 2004 (appunto, anteriore agli acquisti). La decisione risulta, dunque, conforme al disposto del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, comma 1, facente espresso richiamo al livello minimo di redditività come stabilito in ambito regionale: “ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditi vità determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni”.

Per quanto concerne il requisito soggettivo, l’agevolazione fiscale è espressamente attribuita a fronte dell’assunzione, da parte dell’acquirente, di una serie di impegni; tra i quali quello, fondamentale, di costituire un compendio unico e di “coltivarti o condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni” (art. 5 bis, comma 2, cit.). La censura sul punto è dunque destituita di fondamento, posto che l’affermazione di “non necessità” di tale requisito in capo all’amministratore unico della società è smentita dalla univoca previsione normativa teste riportata; nè può trovare conforto nel precedente di legittimità richiamato in ricorso (Cass. 20460/11), in quanto riferito alla ben diversa fattispecie del “maso chiuso” disciplinato dalla provincia autonoma di Bolzano, così come richiamato – non dal secondo ma dal terzo comma della disposizione in esame. Sotto altro profilo, inoltre, proprio l’affermazione secondo cui l’amministratore unico della società avrebbe conseguito il titolo IPA in anno successivo agli atti di compravendita in oggetto (come da comunicato Avepa non preso in considerazione dal giudice regionale), non fa che confermare, essa stessa, la mancanza del requisito soggettivo in parola al momento dell’acquisto, e dell’assunzione del relativo impegno di durata.

p. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – violazione degli art. 2697 c.c. e L. n. 212 del 2000, art. 7;

nonchè nullità della sentenza. Per non avere la CTR rilevato che gli avvisi di liquidazione opposti si fondavano su un documento, la citata nota 18 febbraio 2011 dell’Ispettorato per l’Agricoltura, ad essi non allegato; nè la CTR aveva verificato l’effettivo raggiungimento della prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, dei presupposti della decadenza dalla agevolazione. Anche questo motivo è infondato. In primo luogo, si osserva che la commissione tributaria regionale ha ritenuto inammissibile, per violazione del divieto di novità in appello D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57, il motivo di asserita nullità degli avvisi di liquidazione opposti in quanto basati su “atti ignoti” alla contribuente (la citata nota ispettiva). Ebbene, questa ratio decidendi non è stata oggetto di censura alcuna nella presente sede di legittimità; nella quale la società contribuente si è limitata a riproporre tout court la questione, senza farsi carico della già rilevata preclusione processuale che ne aveva giustificato la valutazione di inammissibilità da parte del giudice di appello. In secondo luogo, la censura sovrappone due profili diversi dell’agire accertativo: l’uno concernente la “validità” dell’avviso di liquidazione sotto il profilo della congruità della sua motivazione, e della effettiva messa a disposizione degli atti e documenti da esso presi a riferimento; l’altro relativo, invece, alla “prova” della pretesa impositiva in quanto tale. Se per quanto concerne il primo profilo già si è detto, per quanto concerne quest’ultimo, basterà richiamare il principio (da ultimo confermato da Cass. 20143/16) secondo cui – in materia di agevolazioni e benefici fiscali – è il contribuente che li invochi a dover fornire la prova dei relativi presupposti legali, non già l’amministrazione finanziaria a dover provare l’insussistenza di essi.

PQM

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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