Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10544 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33308/2018 r.g. proposto da:

F.P., (cod. fisc. (OMISSIS), c.u. (OMISSIS)),

rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al

ricorso, dall’Avvocato Laura Barberio, presso il cui studio

elettivamente domicilia in Roma, alla via del Casale Strozzi n. 31;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI PERUGIA depositato in data

08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.P., nativa del (OMISSIS), ma cittadina (OMISSIS) ((OMISSIS)), ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., avverso il decreto del Tribunale di Perugia dell’8 ottobre 2018, reso nel procedimento n. 131/2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiata; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale ritenne che: i) il racconto reso dalla F. innanzi alla Commissione Territoriale (dove si era “limitata a dedurre, invero in modo assolutamente generico, di non poter tornare in (OMISSIS) in quanto gli assassini dei suoi genitori, pur non conoscendola personalmente – non essendoci lei mai stata per aver sempre vissuto in (OMISSIS) – la riconoscerebbero e la ucciderebbero”) fosse “assolutamente inverosimile”, ampiamente esponendo le ragioni di tale suo convincimento (cfr. pag. 8-9 del decreto impugnato); ii) dovesse escludersi, comunque, la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata, in base alle previsioni della Convenzione di Ginevra, proprio in relazione ai fatti narrati dalla richiedente asilo, pure a volersi prescindere da qualsiasi valutazione di loro credibilità; iii) non vi fosse nell'(OMISSIS), in (OMISSIS), una situazione di “conflitto armato interno” tale da produrre violenza indiscriminata; iv) non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi due motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, “Error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, relativi all’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sul giudice della protezione internazionale” ed “Error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3, 4, 5 e art. 6, comma 2, n. 2 nonchè art. 14, lett. b) e c), relativamente alla situazione di grave violenza sulle donne nell'(OMISSIS) e in (OMISSIS). Violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”. Si censurano il mancato riconoscimento, in favore della F., dello status di rifugiata e della protezione sussidiaria, ascrivendosi al tribunale di non aver operato la necessaria cooperazione istruttoria in ragione della erroneamente ritenuta non credibilità dei fatti da lei riferiti; di non aver disposto la sua audizione, benchè richiesta; di non aver considerato la concreta situazione socio politica del Paese di sua provenienza, nè quella di grave violenza sulle donne nell'(OMISSIS) ed in (OMISSIS).

1.1. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perchè connesse, si rilevano complessivamente insuscettibili di accoglimento.

1.1.1. Invero, il tribunale perugino ha ampiamento esposto le ragioni per cui ha ritenuto il racconto della richiedente protezione “assolutamente inverosimile”, nonchè “assolutamente confuse e non credibili” le sue dichiarazioni “in ordine alla sua fuga da Torino e dalle persone che volevano indurla alla prostituzione” (cfr. pag. 8-9 del decreto impugnato, da intendersi, qui, per brevità, interamente riprodotte).

1.1.2. Va dunque ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti, neppure essendo stato denunciato, peraltro, lo specifico vizio di cui alla norma da ultimo citata), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 13578 del 2020, la quale ha anche puntualizzato che spetta “al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza”; Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi che, nella specie, la semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui ha negato l’attendibilità dell’odierna ricorrente, presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014. Peraltro, non può sottacersi che la censura sulla non credibilità del racconto non risulta comunque decisiva, giacchè il tribunale, ancor prima di averla negata, ha escluso la ricorrenza dei presupposti per riconoscere la veste di rifugiato, in base alle previsioni della Convenzione di Ginevra, proprio in relazione ai fatti narrati dalla richiedente asilo, a prescindere, quindi, da ogni valutazione circa la loro credibilità (cfr. pag. 7 e 8 menzionato decreto); ii) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), rispetto ai quali, quindi, nemmeno rileverebbe l’accertamento della concreta situazione socio-politica della (OMISSIS) ((OMISSIS)) o del (OMISSIS).

1.2. Quanto, invece, alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, menzionato art. 14, lett. c) la corrispondente doglianza è infondata.

1.2.1. Infatti, ai fini del riconoscimento della predetta forma di protezione, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr., ex multis, Cass. n. 25440 del 2020; Cass. n. 18306 del 2019).

1.2.2. Nella specie, il giudizio di sussunzione formulato dal tribunale, in base a COI (rapporto 2016-2017 di Amnesty International; rapporto 2017 (OMISSIS); Rapporto (OMISSIS) 2017) recenti (in relazione alla data di deliberazione – 27.9.2018 – della decisione oggi impugnata) e precise (sostanzialmente simili a quelle richiamate nel ricorso. Cfr. pag. 12-13), e con specifico riguardo all'(OMISSIS), in (OMISSIS) (zona da cui la F. ha dichiarato di provenire, con conseguente irrilevanza della situazione del (OMISSIS), dove lei, invece, era nata, e su cui la stessa ancora ha insistito nella sua memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.. Cfr. pag. 5-6), è coerente con il rammentato principio di diritto, non integrando la fattispecie prevista dalla lett. c) del citato art. 14, delineata nei termini anzidetti, la limitazione, da parte delle autorità statuali, dei diritti di libertà di espressione e di riunione dei partiti di opposizione e la repressione, anche violenta, delle proteste pacifiche.

1.2.3. A tanto deve solo aggiungersi che: i) in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (cfr. Cass. n. 25862 del 2019; Cass. n. 13088 del 2019); ii) l’asserito mancato approfondimento circa la “situazione della tratta delle donne in (OMISSIS)”, su cui ancora insiste la ricorrente nella suddetta memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ivi invocando il “Rapporto COI (OMISSIS), traffico di essere umani 19 maggio 2020” (ampiamente successivo alle date di deliberazione e pubblicazione del decreto oggi impugnato, con conseguente impossibilità, a tacer d’altro, per il tribunale perugino di poterne conoscere), si rivela privo di decisività, posto che il giudice di merito, come si è già anticipato, ha puntualmente descritto le ragioni della ritenuta inattendibilità della F. anche quanto alla sua induzione alla prostituzione.

1.3. Con riguardo, poi, alla lamentata sua omessa audizione da parte del tribunale, deve tenersi conto di quanto specificamente sancito, su tale problematica, dalla recente Cass. 11 novembre 2020, n. 25312, la quale: i) ha dato continuità all’orientamento formatosi sul testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis per cui il giudice che sia investito del ricorso contro il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente se a quest’ultimo, nella fase amministrativa, sia stata data la facoltà di essere sentito ed il verbale del colloquio, ove avvenuto, sia stato reso disponibile (cfr. Cass. n. 15318 del 2020). Difatti, nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria, ove sia mancata la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia stata garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale (cfr. Cass. n. 2917 del 2019; Cass. n. 5973 del 2019; Cass. n. 1088 del 2020); ii) ha precisato che la ripetuta interpretazione è conforme agli artt. 12, 14, 31 e 46 della direttiva 2013/32-UE, secondo il significato che ne ha dato la Corte di giustizia con la sentenza 26 luglio 2017, C348/16, Moussa Sacko, sicchè non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poichè l’audizione comunque non si traduce in un incombente automatico neppure dinanzi all’affermata non credibilità del racconto. Vi è, semmai, il diritto della parte di richiedere l’audizione personale a fronte di specifiche circostanze di fatto che si intendano chiarire. Diritto cui si collega tuttavia il potere officioso del giudice di valutare la rilevanza di quelle circostanze nel complesso degli elementi acquisiti, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dagli atti e di quelli emersi attraverso l’audizione svoltasi nella fase amministrativa (cfr. Cass. n. 8931 del 2020, per quanto correlata a fattispecie soggetta al previgente D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35); iii) ha ricordato l’affermazione di Cass. n. 21584 del 2020, in cui, all’esito di ampia motivazione, è stato fissato il principio per cui “Nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”; iv) ha opportunamente puntualizzato, proprio in relazione a quest’ultima decisione, che il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza. Tale onere, nella specie, non risulta adeguatamente adempiuto.

2. Il terzo motivo di ricorso, infine, rubricato “Error in iudicando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa dell’art. 5, commi 6 TUI e del D.Lgs. n.. n. 25 del 2008, art. 32 relativo ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria per integrazione sociale ed estrema vulnerabilità anche in considerazione del racconto di essere vittima di tratta e di sfruttamento della prostituzione”, censura il mancato riconoscimento, in favore della F., di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tale doglianza, da scrutinarsi sulla base della disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 2018 (cfr. Cass., SU, n. 29459 del 2019), non può essere accolta.

2.1. Invero, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (alla stregua della normativa predetta) costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso (cfr. ex multis, Cass. n. 25540 del 2020; Cass. n. 13096 del 2019). A tal riguardo, si è precisato (cfr. Cass., SU., n. 29459/2019) che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.

2.1.1. Nella specie, il giudizio di sussunzione operato dal tribunale è rispondente ai ricordati principi di diritto, mentre il motivo in esame tende a sollecitare, sul punto, una diversa valutazione fattuale rispetto a quella operata dal giudice di merito, il quale ha escluso la sussistenza di situazione di vulnerabilità della ricorrente ed ha negato l’esistenza di prove circa fattori di integrazione della F. nel tessuto sociale nazionale. Va solo puntualizzato che, stando proprio al suo racconto (indipendentemente, dunque, da qualsivoglia valutazione di sua credibilità, o meno), ella era stata aiutata da un’amica a lasciare la (OMISSIS) (sicchè innanzi al giudice di merito non risulta essere stata dedotta la circostanza, oggi invocata, di essere stata oggetto di “tratta”) e che solo una volta giunta in Italia, nella zona di Torino, sarebbe stata costretta a prostituirsi.

2.2. In definitiva, F.P., con i prospettati motivi, tenta sostanzialmente di opporre alla esaustiva valutazione fattuale contenuta nel decreto impugnato una propria alternativa interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica del vizio di violazione di legge, mirando ad ottenerne una rivisitazione (e differente ricostruzione), in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un ulteriore grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013)

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA