Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10544 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 05/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29730/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

sul ricorso 34833/2006 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO

91 presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente e ricorrente incid. –

contro

AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 27/2006 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 17/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/01/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN PAOLA MARIA, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito per il resistente l’Avvocato CARA MARIO per delega Avv.

LUCISANO CLAUDIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

incidentale, il rigetto del principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 maggio 2006 la commissione tributaria regionale di Torino, in riforma della decisione della commissione provinciale in sede dell’8 ottobre 2002, annullava la cartella notificata il 15 febbraio 2001 a B.M. per l’anno d’imposta 1993, valutandola tardiva ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e 43, D.P.R. 602 del 1973, artt. 17 e 25, D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, nel testo risultante dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c), (conv. mod. L. n. 156 del 2005).

Ricorre, per la cassazione di tale decisione, l’agenzia delle entrate adducendo un unico motivo al quale il contribuente resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a un solo motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A. Preliminarmente, B.M. denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), da parte dell’amministrazione ricorrente. Sostiene, infatti, che il ricorso sarebbe inammissibile per omessa esposizione dei fatti di causa; in via esemplificativa evidenzia la mancata segnalazione dell’assenza di ricorso introduttivo nei confronti del concessionario e l’omessa ricostruzione delle alterne vicende legislative intervenute in corso di causa. L’eccezione non è fondata.

B. Ai fini della sussistenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è sufficiente che nel contesto dell’atto d’impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, contezza dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. In altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto d’impugnazione.

C. La censura formulata con il ricorso riguarda esclusivamente un fatto processuale, e cioè il modo con il quale la questione sulla tardività della notifica della cartella oggetto di giudizio è stata portata all’attenzione dei giudici d’appello e da questi delibata a favore del contribuente. Tale fatto, come si dirà nell’esame dell’unico motivo, è chiaramente narrato a pag. 1 e 2 del ricorso dell’agenzia; nè era necessario far riferimento a questioni estranee al thema decidendum specificamente posto all’attenzione di questa Corte, così com’è da escludere che l’esposizione fattuale richiesta all’art. 366 c.p.c., riguardi l’evolversi nel tempo della normativa di settore.

D. Pregiudizialmente, con unico motivo di ricorso incidentale, B.M. denuncia infondatamente la nullità del procedimento di primo grado, essendo necessaria, in ordine all’impugnazione della cartella oggetto di giudizio, la partecipazione della concessionaria della riscossione, litisconsorte pretermesso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e art. 102 c.p.c..

E. Con il secondo motivo di ricorso introduttivo, l’odierno controricorrente denunciava la violazione e mancata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, riguardo alla data di esecutività del ruolo e al termine per la notifica della cartella (sent. CTR, pag. 2); indi, eccepiva la decadenza dell’azione del fisco e/o della concessionaria. Ora, con il ricorso incidentale, sostiene che la concessionaria doveva partecipare al giudizio come litisconsorte necessario, con la conseguente necessità di rimettere la causa al primo giudice.

F. L’unico motivo di ricorso incidentale è manifestamente infondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui, in materia d’impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare il concessionario a contraddire nel relativo giudizio, nè il giudice è tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. n. 369 del 2009 e n. 22939 del 2007; v. anche Cass. S.U. n. 16412 del 2007).

G. Analogamente, il fatto che il contribuente venga a conoscenza del ruolo, formato dall’ente locale, soltanto tramite la notificazione dello stesso ad opera del concessionario della riscossione, non determina, ai sensi dell’art. 14 del rito tributario, una situazione di litisconsorzio necessario, nè sostanziale nè processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso, atteso che quest’ultimo, nell’operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall’ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere di vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella (Cass. n. 933 del 2009).

H. Con unico motivo di ricorso principale, l’agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I. Assume la ricorrente che la statuizione della sentenza di primo grado, contenente il rigetto del motivo di ricorso introduttivo teso a far dichiarare tardiva la notifica della cartella, non è stata impugnata ed è rimasta coperta da giudicato interno in base al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 329 c.p.c., secondo cui l’impugnazione parziale comporta l’acquiescenza alle parti di sentenza non impugnate.

J. Aggiunge la difesa erariale che solo con una successiva memoria illustrativa il contribuente appellante aveva riproposto, in secondo grado, la questione della tardività della notifica della cartella, e ciò in violazione del D.Lgs. n. 546, art. 24, che non consente l’integrazione di motivi attinenti ad eccezioni in senso proprio.

K. Perciò, ritenuta la violazione della regola del giudicato interno, conclude per la cassazione senza rinvio della sentenza della commissione regionale.

L. La controricorrente resiste, rilevando che l’ambito applicativo dell’acquiescenza parziale può valere solo per quei vizi che, denunciati nel ricorso intro-duttivo, siano stati rigettati e non più riproposti in sede di gravame. Di contro, la commissione regionale ha dichiarato la decadenza dell’azione dell’erario alla luce dello jus superveniens; sicchè non si sarebbe verificata alcuna acquiescenza, riguardo ad una questione non presente nel ricorso introduttivo. Aggiunge che, ove pure la nuova questione fosse assimilata ad altra sollevata nel ricorso introduttivo, v’era carenza d’interesse a riproporre la censura in appello, atteso che il termine controverso era stato abrogato anteriormente alla sentenza di prime cure.

M. L’unico motivo di ricorso dell’agenzia è fondato.

N. Anteriormente al D.Lgs. n. 46 del 1999 l’iscrizione a ruolo e la successiva consegna dei ruoli all’intendenza di finanza dovevano avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza (cfr. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43).

Con il D.Lgs. n. 46 del 1999, si sanciva che le somme dovute a seguito di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, dovevano essere iscritte in ruoli resi esecutivi entro il 31/12 del 2^ anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. La notifica della cartella, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, doveva avvenire dapprima entro il 5 giorno del mese successivo alla consegna del ruolo e poi nell’ultimo giorno del 4^ mese successivo a quello di consegna. Tale termine, abrogato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, era reintrodotto dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 417, lett. c), con riferimento all’ultimo giorno del 12 mese successivo a quello di consegna del ruolo.

O. Il quesito sul termine di decadenza per la notificazione delle cartelle D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, era devoluto alla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 280 del 2005, dichiarava l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nella parte in cui non prevedeva un termine certo e a pena di decadenza entro il quale si doveva notificare al contribuente la cartella di pagamento.

P. A seguito dell’indicazione contenuta in detta decisione e in applicazione dei principi dettati dalla Corte delle Leggi, il legislatore, con la L. n. 156 del 2005 di conversione del D.L. n. 106 del 2005, ha inserito una serie di disposizioni regolatrici dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle. Orbene, nei casi dello ius superveniens e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 5224 del 26/05/1998). Tuttavia lo ius superveniens non può travolgere il giudicato già formatosi, la cui intangibilità rappresenta un principio fondamentale nel nostro sistema giuridico, quando il giudicato stesso abbia carattere sostanziale – consegua, cioè, a pronunce che, oltre a essere passate formalmente in giudicato, incidano sul diritto fatto valere in giudizio, anche risolvendo solo questioni preliminari di merito, o quando le nuove norme riguardino un oggetto che poteva essere dedotto nel precedente giudizio, ovvero quando il legislatore non abbia specificamente esteso le nuove disposizioni anche ai rapporti già definiti con sentenza passata in giudicato (Cass. n. 2091 del 04/02/2004, in materia fiscale).

Q. Nella specie, dall’esame della sentenza impugnata, emerge che “la violazione e mancata applicazione … dell’art. 25, comma 1 (termini per la notifica della cartella di pagamento)…” rientrava nel secondo dei sei punti di doglianza contenuti nel ricorso introduttivo (sent. CTR, pag. 2) e nella memoria illustrativa depositata in prime cure nel 2002 (sent. CTR, pag. 3); della violazione dei termini per la notifica della cartella di pagamento non si parla più nei motivi d’appello del 16 dicembre 2003 (sent. CTR, pag. 4-5) e se ne riparla, invece, nella memoria illustrativa del 3 maggio 2006 (sent. CTR, pag.

5).

R. Dunque in prime cure, avendo la CTP integralmente respinto nel 2002 il ricorso introduttivo, esso risulta travolto anche con riferimento ad ogni questione sui termini per la notifica della cartella di pagamento, con giudicato preclusivo di rigetto a seguito di omessa impugnazione sul punto specifico nell’appello del 2003.

Perciò lo ius superveniens (2005) non può intaccare il giudicato già formatosi, non avendo il legislatore specificamente esteso le nuove disposizioni anche ai rapporti già definiti con sentenza passata in giudicato.

S. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della commissione tributaria regionale, che dovrà uniformarsi al principio di diritto così enunciato: “Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e dell’art. 329 c.p.c., comma 2, lo “ius superveniens” rappresentato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis lett. c), conv. mod. L. n. 156 del 2005, non può travolgere il giudicato parziale già formatosi sulla sentenza di primo grado”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale;

cassa in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Torino.

Così deciso in Roma, il 5 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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