Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10544 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2019-2019 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DARIO VALENTINO LAURENZA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PUGLIANELLO;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, PREFETTURA DI BENEVENTO (OMISSIS), in persona del Prefetto

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1977/2018 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 16/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

C.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Benevento, resa nel contraddittorio con il Comune di Puglianello e l’U.T.G di Benevento. Detta sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello contro l’ordinanza del giudice di pace, che aveva convalidato il verbale di contestazione di infrazione del codice della strada, stante l’assenza del ricorrente all’udienza fissata per la comparizione. Il tribunale ha rilevato che il provvedimento era stato emesso il 26 aprile 2016, mentre il ricorso in appello era stato iscritto a ruolo il 2 gennaio 2018.

Il Ministero dell’Interno non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Con unico motivo di ricorso si sostiene che l’appello “era stato proposta solo al momento della conoscenza dell’intervenuta sentenza di primo grado in un procedimento del quale non si ebbe mai la dovuta conoscenza legale” e ciò perchè la notificazione del decreto di fissazione della prima udienza dinanzi al giudice di pace era stata illegittimamente eseguita mediante deposito in cancelleria, invece che alla parte personalmente, come prescrive il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. L’art. 58 disp. att. c.p.c. (“Alla parte, che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell’art. 319 c.p.c., le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge”) si riferisce alle notificazioni nel corso del procedimento, non alla notificazione degli atti che determinano la pendenza della lite, come appunto la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza in materia di opposizione contro sanzione amministrativa.

Il ricorso è infondato.

In assenza di apposita previsione del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, applicabile nella specie ratione temporis, valgono le norme generali per il procedimento dinanzi al giudice di pace: se la parte sta in giudizio personalmente, in assenza di elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace, le comunicazioni e le notificazioni si fanno presso la cancelleria in applicazione dell’art. 58 disp. att. c.p.c..

Il ricorrente opina che, nel giudizio di opposizione in materia di sanzioni amministrative, la notificazione del decreto che fissa la prima udienza non sia una notificazione nel corso del procedimento, trattandosi dell’atto che determina la pendenza della lite.

L’assunto costituisce petizione di principio: la notificazione del ricorso e del decreto di cui all’art. 415 c.p.c., comma 2, prevista dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, costituisce adempimento di cancelleria collocato all’interno del procedimento instaurato con il deposito del ricorso, che determina la pendenza della lite ai sensi dell’art. 39 c.p.c., comma 3.

E’ ovvio che, per questa parte, il D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, dispone diversamente rispetto a quanto prescrive l’art. 415 c.p.c., comma 3, in base al quale il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati dal ricorrente.

Il ricorrente non nega di non avere eletto domicilio nel comune sede del giudice di pace adito, ma ritiene infondatamente di poter trarre argomento alla sua tesi da un intervento della Corte Costituzionale sulla L. n. 689 del 1981, art. 22, il quale, nel testo originario, in vigore prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, prevedeva al comma 4: “il ricorso contro ordinanza ingiunzione di pagamento deve contenere altresì, quando l’opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito”. Il comma 5 aggiungeva: “se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria”.

Il ricorrente, senza richiamarla espressamente, intende alludere a Cost. n. 365 del 2010, che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità della L. n. 689 del 1981, art. 22, comma 5, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell’opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

Tale richiamo, però, è irrilevante nel caso in esame, posto che il ricorrente si duole della notificazione del decreto in cancelleria, ma neanche deduce di aver eletto domicilio in altro comune e di avere richiesto un modo di notificazione alternativo al deposito in cancelleria.

Dunque, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla sulle spese (l’Amministrazione si è costituita al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione).

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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