Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10543 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MARTIRI DI BELFIORE 2/C, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI

DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRISONI GIANNI, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 840/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/08/2005 R.G.N. 1511/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO Ulpiano;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’8 aprile 2000 il Tribunale di Rimini, pronunciando in grado di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarava il diritto di C.M.P., dipendente della societa’ Poste Italiane s.p.a. con mansioni di reggente dell’ufficio baricentrico di (OMISSIS), alla retribuzione commisurata alla ex categoria (OMISSIS), con decorrenza dal 27 febbraio 1995, e condannava, pertanto, la societa’ alla corresponsione delle relative differenze.

2. Tale decisione veniva annullata dalla Corte di Cassazione, che, con sentenza del 7 gennaio 2003, accogliendo il ricorso delle Poste, cassava la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, rilevando che l’inquadramento dell’incarico di reggenza di un ufficio baricentrico nella categoria (OMISSIS) era stato riconosciuto dai giudici di merito in base a motivazione insufficiente, in quanto rimessa, genericamente, a “documentazione in atti” per niente precisata.

3. Con sentenza del 2 agosto 2005 la Corte d’appello di Bologna, quale giudice di rinvio, accoglieva il gravame delle Poste e rigettava la domanda proposta dalla dipendente. La Corte territoriale rilevava, in particolare, che la C., inquadrata nella categoria ottava della classificazione anteriore alla “privatizzazione” del rapporto di lavoro, era confluita, a seguito dell’entrata in vigore del c.c.n.l., nell’area “quadri di primo livello, a carattere apicale”; considerava, quindi, che prima di tale nuova classificazione la dipendente non poteva pretendere alcun superiore inquadramento, che non trovava applicazione l’art. 2103 c.c. e, comunque, al dirigente superiore di esercizio spettava la categoria (OMISSIS); per il periodo successivo, era infondata la domanda subordinata, peraltro avanzata irritualmente in appello, intesa alla attribuzione definitiva di mansioni e benefici economici corrispondenti alla (OMISSIS) qualifica, in quanto l’introduzione del nuovo assetto del personale impediva ogni riferimento alle categorie della pregressa classificazione.

4. Avverso questa sentenza la C. propone ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. La societa’ Poste Italiane resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di impugnazione, denunciando violazione degli art. 113 – 115 – 116 – 345 e 346 c.p.c., del D.P.R. n. 269 del 1987, art. 54, della L. n. 355 del 1989, art. 7, dell’art. 2103 c.c. e degli art. 35 e 37 c.c.n.l. dipendenti postali, nonche’ vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello – senza minimamente procedere agli accertamenti indicati dalla sentenza di annullamento della Cassazione – abbia escluso, in modo apodittico, l’inquadramento delle mansioni di reggente di ufficio baricentrico nella (OMISSIS) categoria della classificazione anteriore alla “privatizzazione”, secondo le specifiche previsioni contenute nella legislazione allora vigente; per il periodo successivo all’entrata in vigore del contratto collettivo, la C. si duole che la sentenza impugnata abbia del tutto trascurato la domanda subordinata di applicazione della contrattazione collettiva, ritenendo erroneamente, da un lato, la necessita’ dell’appello incidentale per la sua riproposizione e, dall’altro, la carenza di alcun interesse concreto a tale domanda alla stregua dell’operato assorbimento delle vecchie categorie di inquadramento nelle nuove aree di classificazione contrattualmente stabilite.

2. Il ricorso e’ fondato.

2.1. L’accertamento di merito demandato da questa Corte – a seguito dell’annullamento della sentenza del Tribunale di Rimini – consisteva nel raffronto tra le mansioni concretamente attribuite alla ricorrente, quale reggente di un “ufficio baricentrico”, e la categoria domandata secondo la classificazione anteriore alla entrata in vigore del contratto collettivo, siccome il riscontro dell’inquadramento delle funzioni fondava, all’evidenza, la pretesa – azionata in giudizio – di conseguire differenze stipendiali e superiore inquadramento, secondo un petitum riferito sia al periodo anteriore alla “privatizzazione”, sia a quello successivo coincidente con l’entrata in vigore della contrattazione collettiva.

2.2. A tale accertamento il giudice di rinvio, con la sentenza ora impugnata, non ha certo adempiuto, avendo, anzi, esplicitamente reputato non rilevante la disamina e avendo, in particolare, considerato – con riguardo al primo degli indicati periodi, che era comunque inapplicabile l’art. 2103 c.c. e, in ogni caso, per le funzioni espletate – di dirigente superiore di esercizio – spettava l’(OMISSIS) categoria attribuita formalmente alla dipendente; quanto al periodo successivo alla contrattazione, la relativa domanda era inammissibile, siccome non riproposta in appello con impugnazione incidentale e comunque non assistita da un concreto interesse essendo ormai la dipendente confluita nella nuova area “quadri”.

2.3. Sennonche’ tali considerazioni non si sottraggono alle censure mosse in ricorso, poiche’ dallo svolgimento — eventualmente accertato — di mansioni corrispondenti alla ex nona categoria deriverebbero comunque, in favore della dipendente, le relative differenze stipendiali, secondo la normativa legale per il primo periodo e secondo la previsione collettiva per quello successivo, dovendosi quindi escludere la carenza di interesse ad agire ipotizzata dal giudice di rinvio. D’altra parte, l’affermazione della spettanza della (OMISSIS) categoria, corrispondente all’inquadramento formalmente assegnato alla C., non trova supporto in alcun accertamento e si rivela, pertanto, del tutto generico.

2.4. In particolare, in relazione alla domanda subordinata – riguardante il mantenimento del trattamento retributivo corrispondente alla superiore categoria di provenienza, ai sensi dell’art. 37 del c.c.n.l. – non poteva configurarsi alcuna inammissibilita’, poiche’, posta la qualificazione di tale domanda come di tipo subordinato, la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminarne la fondatezza, o meno, in base agli accertamenti indicati nella sentenza rescindente, alla stregua del consolidato principio secondo cui la parte vittoriosa in primo grado puo’ riproporre in appello le domande proposte in via subordinata, rimaste assorbite dall’accoglimento della domanda principale, mediante riproposizione con la memoria di costituzione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 20 marzo 2001, n. 4009; 14 ottobre 1998, n. 10173).

3. Ne deriva che la sentenza va cassata, con rinvio della controversia ad altro giudice di pari grado, designato nella Corte d’appello di Firenze, affinche’ provveda all’accertamento gia’ demandato nella precedente decisione di questa Corte, n. 39 del 2003.

4. Lo stesso giudice di rinvio pronuncera’ altresi’ sulle spese di questo giudizio di legittimita’, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze anche per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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