Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10543 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 13/05/2011), n.10543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.S., elettivamente dom.to in Roma, Via Baldo degli

Ubaldi, presso lo studio dell’avvocato Umberto Ilardi (studio Selci),

rappresentato e difeso dall’avvocato LO GIUDICE Vincenzo, per mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 92/20/05 della Commissione tributaria

regionale di Palermo, emessa il 1 aprile 2005, depositata il 23

dicembre 2005, R.G. 8362/02;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 14 dicembre

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica fiscale, eseguita presso una ditta di (OMISSIS), dalla quale risultava la cessione senza fattura di due partite di merci alla ditta G.S., operante a (OMISSIS), la Guardia di Finanza notificava processo verbale al contribuente contestandogli, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 22, l’omessa annotazione di ricavi sui libri contabili in relazione alle merci acquistate senza fattura. L’Amministrazione finanziaria competente procedeva, a sua volta, a rettificare il reddito dichiarato dal G., ai fini IRPEF e ILOR, per l’anno 1993, ritenendo gravi, precise e concordanti le presunzioni derivanti dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Canicattì sulla base della predetta segnalazione del Nucleo di Polizia tributaria di Cremona.

Il contribuente proponeva opposizione all’atto di rettifica contestando di aver ricevuto la seconda commissione e affermando di aver regolarmente annotato tutti i corrispettivi nei registri vidimati escludendo pertanto qualsiasi evasione di imposta.

La C.T.P. accoglieva parzialmente il ricorso escludendo la seconda commissione sul presupposto del mancato rinvenimento della bolla di accompagnamento.

Proponeva appello il contribuente e appello incidentale l’Agenzia delle Entrate.

La C.T.R. accoglieva l’appello incidentale e rigettava quello del contribuente rilevando che la seconda commissione era stata confermata dal titolare della ditta fornitrice e che la mancanza della fattura escludeva la regolare registrazione dei ricavi.

Ricorre per cassazione il contribuente affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Non svolge difese l’Amministrazione finanziaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la omessa, motivazione sulla circostanza, ritenuta decisiva al fine di escludere la contestata evasione di imposta, per cui tutta la merce veniva venduta dal G. al minuto con emissione di scontrino fiscale e successiva registrazione. In particolare questo motivo si riferisce alla prima commissione rispetto alla quale la Guardia di Finanza ha rinvenuto presso la ditta fornitrice la bolla di accompagnamento attestante la ricezione della merce da parte del G..

Ritiene la Corte che in realtà la pretesa omessa motivazione non sussiste perchè la C.T.R. ha condiviso la valutazione dell’amministrazione finanziaria che ha ritenuto le prove raccolte dalla Guardia di Finanza attestanti incontestabilmente la ricezione della merce e presuntivamente anche la rivendita della stessa ad opera dell’odierno ricorrente che non ha fornito alcuna prova sulla effettiva registrazione dei ricavi e sull’emissione di fatture o scontrini fiscali.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la omessa motivazione sulla circostanza per cui dopo aver confermato la seconda commissione il titolare della ditta cremonese si era reso irreperibile rendendo così impossibile un effettivo controllo sulla sua dichiarazione. Il motivo si riferisce alla seconda commissione per l’ammontare di L. 63.012.000 rispetto alla quale, pur risultando la commissione del G. alla ditta Bath Sound, non era stata rinvenuta dalla Guardia di Finanza la relativa bolla di accompagnamento. Nel processo verbale di constatazione era però stata riportata la dichiarazione del titolare della ditta Bath Sound che aveva confermato la conclusione della transazione commerciale e la ricezione della merce da parte del G.. Il ricorrente ritiene che la C.T.R. non abbia valutato l’evidente interesse del titolare della Bath Sound, successivamente fallita, a tale dichiarazione. Si tratta però di un’affermazione che non è stata illustrata da alcuna spiegazione e che come tale risulta incomprensibile. Mentre, per altro verso, il contribuente non ha provato in alcun modo che la merce se pure oggetto di commissione di acquisto da parte sua non sia stata poi effettivamente acquistata e ricevuta. Circostanza non impossibile da provare, come ritiene invece il ricorrente, dato l’interesse del contribuente titolare di una ditta commerciale, e quindi operante secondo una presumibile prassi commerciale e contabile, a documentare i suoi rapporti con i fornitori. Va pertanto anche su questo punto ritenuta la congruità e sufficienza della motivazione.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 52 (T.U.I.R.) perchè la C.T.R. avrebbe comunque dovuto tenere conto dei costi sopportati dal G. per percepire il presunto reddito non dichiarato.

Il motivo investe un profilo che non risulta aver costituito oggetto del giudizio di merito tanto che non vi è alcun accenno ad esso nell’esposizione della vicenda processuale contenuta nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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