Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10542 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50,

presso lo studio dell’avvocato COSSU BRUNO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GRUZZA AUGUSTO, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 939/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 30/05/2005 R.G.N. 1005/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato G. SANTE ASSENNATO per delega COSSU BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso di G.D., il Tribunale di Piacenza riconosceva il diritto dell’attore, dipendente di Poste Italiane spa, alla qualifica di Quadro di (OMISSIS) categoria, siccome sostanzialmente preposto all’area personale e formazione, oltre ad espletare le mansioni di segretario del direttore della filiale.

Proponeva appello Poste Italiane spa e la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado: richiamate le definizioni contrattuali delle aree Quadri (OMISSIS), la Corte sottolinea come sia agli atti una dichiarazione del direttore di filiale, dalla quale risulta che il G. svolgeva le mansioni di segretario di esso direttore, responsabile ad interim del settore relazioni esterne, referente per la formazione di tutta la filiale, referente responsabile dei problemi del personale. Egli e’ stato responsabile dell’area OF – organizzazione e formazione – prima della sua soppressione, indi dell’area PF – personale e formazione – occupandosi di 900 dipendenti. Parte di tale attivita’ veniva affidata ad agenzie di coordinamento, agenzie poi soppresse. In sostanza, si tratta della gestione di una grande area funzionale, ovvero di una qualifica rientrante nel (OMISSIS) livello a sensi dell’accordo 23.5.1995. Poste Italiane non puo’ dolersi della mancata escussione come teste del citato direttore di Filiale, in quanto non richiesta da essa convenuta. L’ammissione del teste era stata implicitamente revocata con l’ordinanza di fissazione dell’udienza di discussione.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane, deducendo un motivo. Resiste con controricorso G.D.. Parte ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2103 c.c., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: dalla nota del direttore della filiale di (OMISSIS) in data 25.3.1998 e’ indicata una serie di ruoli, ma nulla e’ detto circa l’effettivo contenuto delle mansioni e sul concreto espletamento di quelle mansioni da parte del G., al di la’ dell’uso di espressioni stereotipate. Le prove testimoniali sono rimaste sul vago. Dinanzi alle due declaratorie contrattuali relative ai quadri, puntualmente riportate, e’ mancata la prova circa l’espletamento delle mansioni proprie del superiore livello (Cass. 1.7.2002 n. 12092).

4. Il ricorso e’ infondato. Il giudice di appello ha proceduto anzitutto ad individuare il contenuto astratto delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivendicata, riportando il testo del CCNL in parte qua. Viene tra l’altro riportata la definizione dell’Area Quadri di (OMISSIS) livello – Attivita’ con elevata preparazione professionale e responsabilita’ di gestione di grandi unita’ organiche. Comprende i dipendenti cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’Ente. In particolare, essi esplicano funzioni implicanti la responsabilita’ ed il controllo di unita’ organizzative di particolare complessita’, ampia autonomia e discrezionalita’ nel perseguimento delle finalita’ stabilite dalla direzione dell’Ente, conoscenze professionali e gestione di rapporti con terzi di considerevole rilievo. Ha quindi descritto le mansioni espletate dal G. e provate sia mediante documenti che tramite prove per testi. Ha proceduto al relativo raffronto ed ha concluso che le mansioni in concreto svolte – in sostanza, segretario del direttore e responsabile del personale – sono da ricondurre al (OMISSIS) e non al (OMISSIS) livello quadri. Trattasi di apprezzamento in fatto, sorretto da motivazione adeguata e coerente, tale da non essere soggetta a censura in sede di legittimita’ sede nella quale non e’ possibile procedere a nuova valutazione della concludenza di un certo documento o del contenuto, piu’ o meno generico e decisivo, delle prove orali assunte. In particolare, la Corte di Appello si e’ fatta carico dell’individuazione dell’unita’ organica cui era preposto di fatto il G. ed ha correttamente concluso che l’unita’ di gestione del personale della filiale era da considerare “grande unita’ organica” in base alle definizioni contenute nell’accordo e non semplice “unita’ organica”.

5. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna Poste Italiane spa a rifondere a G.D. le spese del grado, che liquida in Euro 16,00 oltre Euro 2,500,00 per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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