Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10542 del 28/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14700-2013 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA FRATELLI LIDONNICI DI L.C. SAS

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. BETTOLO GIOVANNI 6,

presso lo studio dell’avvocato ULDERICO CAPOCASALE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MANICA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 195/2012 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA udito l’Avvocato;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. La Società Agricola F.lli Lidonnici sas di L.C. propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 195/4/12 del 5/12/12 con la quale la commissione tributaria regionale di Catanzaro, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione per imposta di registro ed ipotecaria 2006 notificatole in revoca delle agevolazioni fiscali fruite (L. n. 97 del 1994, ex art. 5 bis, commi 1 e 2, richiamate dal D.Lgs. n. 99 del 2004) in occasione dell’acquisto di un terreno agricolo in data 12/11/06.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l’agevolazione in questione non potesse essere riconosciuta poichè il socio accomandatario non risultava, al momento della stipula dell’atto notarile, iscritto nella gestione previdenziale Inps prevista per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) D.Lgs. n. 99 del 2004, ex art. 4.

Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4 e comma 5 bis, e art. 2, comma 4 e comma 4 bis. Per avere la commissione tributaria regionale escluso l’agevolazione per mancata iscrizione del socio accomandatario alla gestione previdenziale Inps, nonostante che tale iscrizione non fosse necessaria al fine di acquisire e mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), nella specie pacificamente attribuita alla società contribuente. Tale mancata iscrizione, rilevabile nel quinquennio successivo all’atto, comportava la decadenza dalla agevolazione unicamente per le società agricole non IAP.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

In base al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1, “è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Stabilisce il comma 3 che anche le società di persone, cooperative e di capitali possono essere considerate imprenditori agricoli professionali, a condizione (per quanto qui rileva) che “lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari”.

L’imprenditore agricolo professionale – persona fisica è ammesso ad usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto; ma ciò (comma 4) “se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale”. In proposito, si stabilisce (comma 5 bis) che “l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura”.

Le stesse agevolazioni tributarie attribuite alla persona fisica sono riconosciute anche alle società agricole che abbiano veste di imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 3 cit., come richiamato dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4), con previsione di decadenza dalle agevolazioni nell’ipotesi di perdita dei requisiti sociali nei cinque anni dalla fruizione. Tali agevolazioni (art. 2, comma 4 bis) “sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto (…) iscritto nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”. Dalla considerazione letterale, finalistica e sistematica della disciplina normativa – suscettibile di stretta interpretazione nella parte di natura agevolativa – deve dunque ritenersi che i benefici fiscali e creditizi vengano concessi all’imprenditore agricolo professionale che risulti iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura; e che tale requisito debba sussistere anche in capo al socio che comunichi alla società (nel caso di specie, in veste di socio accomandatario) la qualità di imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 3). Posto che – da un lato – le agevolazioni in questione non sono riconosciute tout court agli imprenditori agricoli professionali (persone fisiche o società), ma solo a quegli imprenditori agricoli professionali che risultino iscritti alla gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura, e che – dall’altro – è la qualità di imprenditore agricolo professionale del socio che propaga alla società tale qualità, deve ritenersi che in tanto quest’ultima possa essere a sua volta ammessa all’agevolazione, in quanto il socio che ne consente ed attribuisce la veste IAP sia iscritto in tale gestione. Solo in tal modo si verifica quella equiparazione tra “IAP-persona fisica” e “IAP – società” che la legge ha inteso affermare e presupporre nel riconoscere ad entrambe le soggettività le medesime agevolazioni fiscali e creditizie. Argomentando a contrario, si verrebbe anzi a determinare una differenziazione di trattamento illogica e contrastante con la ratio legis; nel senso che le (normalmente più consistenti) realtà imprenditoriali agricole costituite dalle società IAP sarebbero ammesse alle agevolazioni, diversamente dalla persona fisica IAP, quand’anche il socio che ne qualifica il connotato non sia iscritto alla gestione previdenziale separata per l’agricoltura. Posto che nel caso di specie non è contestato che, al momento dell’atto di trasferimento in regime agevolato, il socio accomandatario della società contribuente non fosse iscritto (pur essendovi tenuto per legge) alla gestione previdenziale per l’agricoltura, corretta deve ritenersi l’applicazione normativa da parte della commissione tributaria regionale.

PQM

La Corte;

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, oltre spese prenotate a debito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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