Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10542 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30216/2018 r.g. proposto da:

J.T., (cod. fisc. provvisorio (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso,

dall’Avvocato Carmela Grillo, presso il cui studio elettivamente

domicilia in Perugia, alla via E. Toti n. 32;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI PERUGIA depositato in data

08/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2021 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. J.T., nativo della (OMISSIS) ((OMISSIS)), ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, recante tre profili, avverso il decreto del Tribunale di Perugia dell’8 settembre 2018, reso nel procedimento n. 5601/2017, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale ritenne che: i) seppure plausibile in astratto, il racconto del richiedente era concretamente inattendibile e, comunque, la vicenda da lui narrata di natura privata; ii) non vi fossero i presupposti per il riconoscimento delle invocate forme di protezione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il formulato motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ma anche violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 o violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1997, art. 5, comma 6”, per avere il tribunale disatteso le norme che regolano il regime dell’onere probatorio nei procedimenti in esame essendosi limitato ad asserire che il richiedente non aveva fornito elementi idonei a suffragare fatti raccontati. Si sostiene che la “delega ad altro magistrato, il GOT Dott.ssa L.R. – non facente parte del collegio poi giudicante – per l’espletamento dell’audizione del richiedente ha costituito, nello specifico, un vulnus al dispiegarsi del potere dovere dell’Autorità Giudicante di cooperare nell’acquisire, nel senso più ampio possibile, tutte le informazioni reperibili e ritenute utili nel valutare la posizione del richiedente in ossequio al precetto normativo e a tutela del soggetto richiedente. Infatti, il J., in sede di comparizione, avrebbe ben potuto più compiutamente esplicitare la posizione ed il ruolo del proprio fratello all’interno della setta (OMISSIS), se sollecitato dal Giudicante (che, però in questa sede era assente avendo delegato ad altro magistrato l’incombenza)… Lo stesso dicasi per il ruolo politico ricoperto dal fratello.

Infatti non vi è contraddizione tra quanto dichiarato in sede amministrativa e quanto detto in sede giudiziale”.

2. Preliminare all’esame della descritta doglianza è la verifica del perfezionamento della notifica del ricorso, tramite il servizio postale, ex art. 149 c.p.c., al Ministero dell’Interno, rimasto intimato.

2.1. La norma prevede che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale deve essere allegato all’originale. Nella specie, invece, lo stesso non si rinviene nel fascicolo di ufficio.

2.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell’affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è indicato come l’unico documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (cfr. ex multis, Cass. n. 26287 del 2019; Cass. n. 18361 del 2018; Cass. n. 25552 del 2017; Cass. n. 16574 del 2014; Cass. n. 13293 del 2011; Cass. n. 13639 del 2010; Cass., SU, n. 627 del 2008).

2.2.1. Con specifico riferimento alla notificazione, a mezzo posta, del ricorso per cassazione, inoltre, si è puntualizzato che la produzione dell’avviso di ricevimento predetto “è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notifica torio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (cfr. Cass., SU, n. 627 del 2008, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, ex aliis, Cass. n. 13923 del 2011; Cass. n. 18361 del 2018; cass. n. 8641 del 2019; Cass. n. 7504 del 2020).

3. L’odierno ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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