Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10542 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 13/05/2011), n.10542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., Bo.Gi. e R.

A., elettivamente dom.ti in Roma, Via G.G. Belli 27, presso

lo studio dell’avvocato GENTILE Gian Michele, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Luciano Carraro, per mandato a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 41/19/05 della Commissione tributaria

regionale di Venezia, emessa il 16 novembre 2005, depositata il 14

dicembre 2005, R.G. 17/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 14 dicembre

2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni ;

udito l’Avvocato Paolo Mereu (per delega avv.to Gentile) per i

ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G., Bo.Gi. e R. A., proponevano opposizione agli avvisi di accertamento per plusvalenze non dichiarate per l’anno di imposta 1998, realizzate mediante la vendita, da parte di ognuno di loro, della propria quota di proprietà sul terreno edificabile, sito in comune di Mira (Venezia), alla quarta comproprietaria M.L. e comportanti per ciascuno un maggior importo dell’IRPEF pari a 25.426,21 Euro.

La C.T.P. dichiarava l’estinzione dei giudizi riuniti per inadempienza all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria M.L..

Venivano proposti tre separati atti di appello che la C.T.R. decideva congiuntamente respingendoli.

Ricorrono per cassazione i contribuenti affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) omessa motivazione sulla contestata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 45. Secondo i ricorrenti, anche a voler ritenere la solidarietà tributaria in capo alla M., non le può essere attribuita la qualità di litisconsorte necessaria (Cass. 10057/2000, 5020/2003, 14995/2000);

c) nullità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 e L. n. 212 del 2000, art. 7, degli avvisi di accertamento per omessa motivazione su come siano state calcolate le plusvalenze; d) illegittimità del procedimento adottato per la determinazione delle plusvalenze per violazione dell’art. 82 (ora 68) del (T.U.I.R.) che indica come parametro di valutazione il corrispettivo percepito.

Non svolge difese l’Amministrazione finanziaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in considerazione della loro stretta connessione logica e giuridica.

Essi sono fondati in quanto nella specie non sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario che giustificasse l’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice di primo grado e la conseguente pronuncia di estinzione del giudizio in relazione al suo mancato adempimento.

Come ha chiarito la giurisprudenza di questa sezione della Corte di cassazione (con le sentenze Cass. civ. sez. 5^, n. 10057 del 1 agosto 2000 e n. 1081 del 24 gennaio 2003) l’impugnativa dell’accertamento apre infatti il sindacato giudiziale sulla pretesa impositiva in concreto formulata dall’ufficio attraverso uno degli atti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 – senza possibilità di estendere la decisione a soggetti che siano parti di rapporti diversi, pure se strettamente connessi per comunanza di problematica, come si evince dall’art. 14 del D.Lgs. cit., sulla delimitazione dei casi di litisconsorzio e sul residuare nelle altre ipotesi di mere facoltà d’intervento o di chiamata in causa (si veda il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64, comma 2, cit.).

In tema di contenzioso tributario, il giudice d’appello non è tenuto a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del coobbligato solidale che ha autonomamente impugnato l’avviso di accertamento (nella specie, di maggior valore, emesso dall’Ufficio del Registro sia nei confronti del venditore che dell’acquirente di un immobile), atteso che, nel caso di solidarietà tributaria non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, instaurando ciascun ricorso contro lo stesso accertamento distinti rapporti processuali (Cass. civ. 13800 del 17 ottobre 2000). L’autonomia processuale è stata affermata dalla giurisprudenza di legittimità anche nel caso di solidarietà passiva tributaria rilevando che in coerenza con i principi generali in materia di solidarietà passiva tale rapporto di solidarietà non da luogo, neppure nel processo tributario, a litisconsorzio necessario, cosicchè ciascuno dei due obbligati solidali può agire ovvero essere convenuto in 2003).

Non ricorrendo in ipotesi di litisconsorzio necessario, l’inottemperanza all’ordine di integrazione non poteva determinare l’estinzione (Cass. 15548/2003).

I primi due motivi di ricorso vanno pertanto accolti con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla C.T.P. di Venezia anche per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso e rimette la causa davanti alla C.T.P. di Venezia che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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