Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10542 del 07/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10542 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Ha pronunciato la seguente:

Motivazione.

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
INTIMATO

DEL GAUDIO MARIO, residente a Napoli,
AVVERSO

la sentenza n.264/34/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli

Sezione n.

34,

in data

31.05.2010, depositata 1’08 luglio 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 13 marzo 2013, dal Relatore Dott.

Data pubblicazione: 07/05/2013

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott. Pasquale Fimiani.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.24183/2011 è stata

l) L’Agenzia del Territorio ricorre per cassazione
avverso la sentenza n.264/34/2010 in data 31.05.2010,
depositata 1’08 luglio 2010, con cui la Commissione
Tributaria Regionale di Napoli, Sezione n. 34, ha
rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
Napoli, la quale aveva accolto il ricorso del signor
Del Gaudio Mario, avverso l’avviso di accertamento con
cui l’Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di
Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di
unità immobiliare di pertinenza del contribuente.
Affida l’impugnazione a tre mezzi.
2) Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.
3) Nel caso di specie, l’atto impugnato è, – secondo
quanto evincesi dagli atti in esame, – conseguente alla
richiesta del Comune di Napoli, avanzata

ai sensi

della legge 23 dicembre 1996, n ° 662, art.3, comma 58,
di procedere alla riclassificazione di immobili il cui
classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente
non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi
2

depositata in cancelleria la seguente relazione:

in detto atto impositivo

medesime caratteristiche;

veniva specificato che l’attribuzione della rendita era
stata eseguita sulla base delle disposizioni, fondate
sull’estimo comparativo, dettate dal Regio Decreto 13

della Repubblica 1 0 dicembre 1949, n ° 1142, nonché ai
sensi di quanto previsto dall’art.11, comma l ° , del
Decreto Legge 14 marzo 1988, n ° 70, convertito con
modificazioni dalla legge 11 maggio 1988, n ° 154;
inoltre, veniva esplicitato che nell’effettuare il
nuovo classamento, si era tenuto conto dei caratteri
tipologici e costruttivi specifici degli immobili,
delle relative caratteristiche edilizie, delle mutate
capacità reddituali degli immobili ricadenti nella
stessa

zona,

nonché della qualità urbana ed

ambientale del contesto insediativo, che aveva subito
miglioramenti a seguito dell’incremento delle
infrastrutture urbane.
4)

I giudici di merito hanno ritenuto che le

argomentazioni utilizzate dall’Ufficio per giustificare
l’atto in questa sede impugnato, non siano adeguate,
sul piano motivazionale, a sorreggere il mutato
classamento ed, altresì, la sussistenza di altri vizi
nel relativo procedimento.
5) Le questioni poste dal ricorso, si ritiene possano
3

aprile 1939, n. 652 . e dal decreto del Presidente

essere risolte sulla base del principio affermato in
recenti pronunce di questa Corte, la quale si è
discostata, motivatamente da alcuni precedenti, di
segno opposto, che si erano collocate nel solco di un

di controversie aventi ad oggetto l’ordinaria procedura
di classamento degli immobili.
In particolare,

in tema di riclassificazione di

immobili, già dotati di rendita, è stato affermato che
“Quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo
classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se
tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni
specifiche subite dalla unità immobiliare in questione;
oppure ad una risistemazione dei parametri relativi
alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare.
Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le
trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso,
deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla
revisione dei parametri relativi alla microzona, a
seguito di significativi e concreti miglioramenti del
contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza
dei presupposti del riclassamento da parte del
contribuente” (Cass. n. 9629/2012, n. 11370/2012, n.
11371/2012).

orientamento giurisprudenziale formatosi in occasione

6) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle altre
interesse della ricorrente

doglianze, per mancanza di

Agenzia, posto che il difetto di motivazione dell’atto
di riclassamento, correttamente rilevato dalla
Commissione Tributaria Regionale, costituisce ragione

annullamento di tale atto e, quindi, l’eventuale
che investono le altre

fondatezza delle censure,

ragioni poste a base della decisione impugnata, non
potrebbero, comunque, determinare un decisum di segno
diverso (Cass. n.21490/2005,n.20454/2005)..
7) Si ritiene che la causa possa essere trattata in
camera di consiglio, ai sensi degli artt.366 e 380 bis
cpc, proponendosene la definizione, sulla base del
trascritto principio, con il rigetto, per manifesta
infondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di
causa;
Considerato che alla stregua del richiamato e condiviso
principio e non inducendo a diverso opinamento le
argomentazioni svolte dall’Agenzia del Territorio, il
ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato, in vero, che questa Corte ha già
5

affermato

autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di

sent.
l’Agenzia

9629/2012,
del

11370/2010,

Territorio,

11371/2010)
quando

che

procede

all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad
un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, deve

trasformazioni specifiche subite dalla unità
immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione
dei parametri relativi alla microzona, in cui si
colloca l’unità immobiliare, rendendo così possibile la
conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte
del contribuente;
Considerato, pure, che la tesi secondo cui, pur dopo
l’entrata in vigore della legge 311/2004,
persisterebbe il potere dei Comuni di dare impulso al
procedimento dell’amministrazione finanziaria di
riclassificazione ex art. 3, comma 58, l. 662/96 degli
immobili il cui classamento risulti non aggiornato o
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari
aventi medesime caratteristiche, non risulta decisivo
per la controversia in questione;
Ritenuto, infatti, che i presupposti dei poteri
d’impulso attribuiti ai Comuni dalle disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 58 della legge n. 662/96 e
all’ art. l comma 335 L. 311/04 sono
diversi, giacchè

completamente

mentre nella prima si prevede una

specificare se tale mutato classamento è dovuto a

comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra
rendite catastali) di singoli immobili e non si opera
nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare
(né con riferimento all’immobile oggetto della

immobili assunti come parametro del giudizio compativo
di palese non congruità del classamento del primo) nella seconda assume invece rilievo proprio il valore
di mercato degli immobili, e, d’altronde, che il
valore di mercato rilevante quale presupposto per la
richiesta di riclassificazione non è quello di un
singolo immobile, bensì il valore medio di mercato di
una intera microzona che rileva non per sè stesso, ma
se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio
catastale della stessa microzona si discosti
significativamente dall’analogo rapporto relativo all’
insieme delle microzone comunali;
Considerato che la non coincidenza

dei presupposti

applicativi del comma 58 dell’articolo 3 della legge
n. 662/96 rispetto a quelli di cui ai commi 335 e 336
dell’articolo l della legge n. 311/04 del 2004, ed il
disposto del’articolo 7 della legge 212/00- laddove
prescrive che negli atti dell’amministrazione
finanziaria vengano indicati

“i presupposti di fatto

e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
7

richiesta di riclassificazione, né con riferimento agli

decisione dell’amministrazione”- comportano che la
revisione della classificazione di un immobile deve
essere motivata in termini che esplicitino in maniera
intellegibile le specifiche giustificazioni della
riclassificazione concretamente operate che, d’altro

al contribuente di valutare l’opportunità di impugnare
l’atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come
richiesto dall’ art. 18 D.Lgs.vo 546/92, i motivi di
doglianza;
Considerato, conclusivamente, che la motivazione del
provvedimento di riclassamento di un immobile, già
munito di rendita catastale, deve esplicitare
nuovo classamento sia

se il

stato adottato, ai sensi del

comma 336 dell’articolo l 1. 311/04,

in ragione di

trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare,
recando, in tal caso, l’analitica indicazione di tali
trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia
stato adottato, ai sensi del comma 335 dell’articolo 1
l. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri
catastali della microzona in cui l’immobile è situato,
giustificata dal significativo scostamento del
rapporto tra valore di mercato e valore catastale in
tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’
insieme delle microzone comunali,
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recando, in tal

canto, è la conoscenza di tali presupposti che consente

caso,

la specifica menzione dei suddetti rapporti e

del relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo
classamento sia stato adottato ai sensi del comma 58
dell’articolo 3 l. 662/96 in ragione della constatata

dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati
similari aventi caratteristiche analoghe, recando, in
tal caso, la specifica individuazione di tali
fabbricati,

del

loro

classamento

e

delle

caratteristiche analoghe che li renderebbero similari
all’unità immobiliare oggetto di rilassamento;
Considerato che la decisione impugnata, che a tali
regole si è sostanzialmente attenuta rilevando il vizio
dell’atto di classamento, per tutte le considerazioni
svolte non giustifica le formulate doglianze;
Considerato, altresì, che nulla va disposto per le
spese

del

giudizio,

in

assenza

dei

presupposti;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
rigetta il ricorso dell’Agenzia del Ter
Così deciso in Roma il 13 marzo 2013.

orio.

relativi

manifesta incongruenza tra il precedente classamento

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