Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10542 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22058-2018 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SATURNIA

14, presso lo studio dell’avvocato BARBARA DI DONATO, rappresentato

e difeso dall’avvocato SIMONETTA FRANCO;

– ricorrente –

contro

ACA SPA IN HOUSE PROVIDING, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI

11, presso lo studio dell’avvocato SERGIO DELLA ROCCA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.D. in proprio e nella qualità di erede di P.D.,

S.G., S.A., S.P., AIG EUROPE LIMITED

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2018 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il

18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’ing. D.P. è stato nominato consulente tecnico nella causa fra S.D. e P.D. contro l’A.C.A. S.p.A. e l’AIG Europe Limited, promossa dinanzi al Tribunale di Chieti.

Il tribunale nel definire la causa, con sentenza n. 296/14, ha posto le spese di consulenza tecnica nella misura del 30% a carico degli attori e nella misura dei 35% a carico dei convenuti, senza provvedere contemporaneamente alla liquidazione delle spese stesse, che non erano state liquidate in precedenza con l’apposito decreto a seguito della istanza proposta dal consulente una volta compiuto l’incarico.

L’ing. D. ha quindi agito in autonomo giudizio per ottenere le proprie spettanze, proponendo la domanda nei confronti delle parti della causa quale egli aveva svolto la propria attività dinanzi al giudice di pace di Chieti.

Il giudice di pace ha rigettato la domanda, ritenendo che occorresse rimediare all’omissione con il procedimento di correzione dell’errore materiale;

Il Tribunale di Chieti, adito dal professionista, ha riformato la sentenza.

Esso ha ritenuto che il consulente, al fine di ottenere quanto gli spettava, non aveva altra via che quella di proporre un’autonoma azione dinanzi al giudice competente; ha quindi quantificato il rimborso delle spese e il compenso spettante all’ing. D. per l’attività prestata, condannando i convenuti al pagamento “secondo le percentuali stabilite nella sentenza 296/15, che non vi è possibilità di modificare”.

Per la cassazione della sentenza l’ing. D. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia essenzialmente, sotto una molteplicità di profili, la violazione del principio secondo cui l’obbligo di corrispondere il compenso liquidato al consulente deve gravare sulle parti in solido, indipendentemente dalla soccombenza. La ripartizione operata con la sentenza n. 296/2015, emessa a definizione della lite nella quale egli aveva prestato la propria opera di ausiliario, esauriva i suoi effetti nei rapporti interni fra le parti in causa, senza incidere sul diritto del consulente alla liquidazione in solido. Il tribunale non aveva considerato che il consulente era estraneo tanto alla causa quanto alla decisione che l’aveva definita.

Ha resistito controricorso la ACA S.p.A.

AIG Europe Limited S.A. è rimasta intimata.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere accolto, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. Con ordinanza interlocutoria è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.D. e degli eredi di P.D., i quali sono rimasti intimati.

In prossimità della nuova udienza in camera di consiglio le parti costituite hanno depositato memoria.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente chiede applicarsi in suo favore il principio secondo il quale le parti del giudizio sono tenute in solido nei confronti del consulente a corrispondere il compenso liquidatogli per l’opera prestata, a prescindere dalla soccombenza (Cass. n. 25179/2013; n. 25047/2018).

La controricorrente condivide tale principio, obiettando che la sentenza impugnata non è incorsa nella sua violazione, perchè il Tribunale di Chieti, nel richiamare la sentenza n. 296 del 2015, non ha inteso negare la responsabilità in solido dei litiganti nei confronti del consulente. Si legge al riguardo nella memoria dell’A.C.A.: “In considerazione della natura dell’incarico e poichè il regime delle spettanze del consulente non è regolato in base al principio della soccombenza, il quale assume rilevanza nei rapporti interni, l’ausiliario può richiedere l’intero compenso anche ad una sola delle parti, secondo il criterio generale della solidarietà, salva l’azione di regresso nei rapporti interni fra le parti obbligate”.

Il rilievo trascura che, nella specie, le spese del consulente tecnico sono state liquidate in autonomo giudizio, essendo mancata la liquidazione da parte del giudice del processo nel quale egli aveva prestato la propria opera.

E’ del tutto evidente che, nell’ambito della decisione impugnata, il richiamo alla ripartizione interna operato con la sentenza n. 296/2015 non ha il significato di una precisazione pleonastica di un aspetto estraneo all’ambito della lite. Quella stessa ripartizione è stata utilizzata quale parametro per determinare la misura dell’obbligo posto a carico dei soggetti tenuti al pagamento.

Il tribunale, in altre parole, ha invertito i termini logici e giuridici della questione. Esso è partito dal riparto interno già operato fra le parti in causa e ne ha fatto discendere che il medesimo riparto, essendo immodificabile, doveva valere anche nei confronti del consulente. Al contrario, posto che il consulente era per definizione estraneo a quella ripartizione, dalla ridetta sentenza n. 296 del 2015 non discendeva alcun vincolo che impedisse di applicare, con riguardo al consulente tecnico, il principio della solidarietà nei termini più volte chiariti dalla giurisprudenza della Corte (ferma la già operata ripartizione del debito nei rapporti interni).

Il ricorso, pertanto, va accolto con rinvio della causa al Tribunale di Chieti, che la deciderà in persona di diverso magistrato attenendosi al principio di cui sopra e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Chieti, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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