Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10541 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Q.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO

103, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA MASSIMO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 616/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/05/2005 R.G.N. 1956/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato LETIZIA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per accoglimento del ricorso con

citazione sent. 4846/09.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Q.R., dipendente di Poste Italiane spa, adiva il Tribunale di Roma per rivendicare la qualifica di quadro di (OMISSIS) categoria, o in subordine di quadro di (OMISSIS), in luogo dell’inquadramento in area operativa da lui posseduto. Cio’, in ragione delle superiori mansioni espletate per oltre sei mesi. Il Tribunale respingeva la domanda attrice. Proponeva appello il lavoratore e la Corte di Appello, previa costituzione ed opposizione di Poste Italiane, confermava la sentenza di primo grado motivando nel senso che ai fini del riconoscimento della qualifica di quadro di (OMISSIS) occorre lo svolgimento di attivita’ di rilevanza organizzativa o,almeno, con facolta’ di iniziativa. Tali elementi non risultano provati, sia perche’ manca la continuita’ per almeno sei mesi, sia perche’ le stesse deduzioni iniziali dell’attore hanno fatto riferimento ad una partecipazione alla progettazione, direzione dei lavori e collaudo, ma non ad una rilevanza organizzativa delle sue mansioni o ad una sua facolta’ di iniziativa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Q.R., deducendo due motivi. Resiste con controricorso Poste Italiane spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362, 1363, 2103 e 2095 c.c., art. 96 disp. att. c.c., della L. n. 190 del 1985 in relazione agli artt. 37 e segg. del CCNL 26.11.1994 e dell’accordo integrativo 23.5.1995, art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Premette il ricorrente che le sue mansioni sono consistite nella redazione di disciplinari di appalto, progettazione, direzione dei lavori, relazioni tecniche, collaudi, certificazioni di conformita’ delle opere alle prescrizioni contrattuali, liquidazione di fatture; tali mansioni non sono apparse alla Corte di Appello di rilevanza organizzativa tale da giustificare il riconoscimento della qualifica di Quadro, ne’ e’ stata ravvisata alcuna facolta’ di iniziativa. La Corte non ha letto e valutato gli artt. sopra citati del CCNL e soprattutto dell’accordo integrativo.

Dopo avere dettagliatamente descritto le varie qualifiche in essere presso le Poste ed avere riportato l’accordo integrativo, parte ricorrente addebita alla Corte di Appello di avere genericamente fatto riferimento all’art. 44 del CCNL senza applicare l’accordo integrativo.

4. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli stessi articoli del CCNL e dell’accordo integrativo e ulteriore vizio di motivazione, per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che l’espletamento delle mansioni superiori non si e’ protratto per almeno sei mesi. Cosi’ facendo il giudice di merito ha trascurato di esaminare la copiosa documentazione prodotta.

5. Il ricorso e’ fondato e va accolto. Va preliminarmente richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione — ex multis Cass. n. 5128.2007 – in base alla quale nel procedimento diretto alla determinazione dell’inquadramento contrattuale di un lavoratore, il giudice di merito deve compiere tre operazioni: accertamento in fatto delle attivita’ lavorative, individuazione delle qualifiche secondo il loro (astratto) contenuto come previsto dalla norma collettiva, raffronto tra il risultato della prima indagine e della seconda per verificare la corrispondenza tra la mansione e la qualifica. Quanto precede e’ mancato nella sentenza di appello, la quale si limita ad escludere l’espletamento di attivita’ di rilevanza organizzativa ovvero con facolta’ di iniziativa sulla base delle prove per testi – che giudica contraddittorie, generiche e valutative – e dei documenti prodotti – relativi a singoli incarichi i quali di per se’ non evidenziano il carattere della continuita’ per almeno sei mesi. La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento all’accordo integrativo e sembra evidenziare che una partecipazione a lavori di progettazione, direzione e collaudo non implichi nulla di piu’ di quanto richiesto per l’inquadramento in area operativa. In altri termini, la collaborazione del Q. ad attivita’ di direzione dei lavori (o progettazione o collaudo) non sarebbe superiore, quanto a contenuto di mansioni, a quella di un addetto all’area operativa (ad esempio, lo sportellista).

6. In altri termini, la Corte di Appello non spiega per quali ragioni una attivita’ di partecipazione alla direzione dei lavori, alla progettazione o ad collaudo non possa rientrare nella qualifica di quadro e debba essere ricondotta all’area operativa, vale a dire ad una qualifica prevista per l’installazione, manutenzione e disattivazione di apparecchiature e/o nella attivita’ tecnica nella logistica e nelle costruzioni. Laddove l’attivita’ professsionale di progettazione, direzione e collaudo appare prevista come caratteristica della qualifica di quadro.

7. Rilievi analoghi vanno condivisi per quanto attiene alla dimostrazione del periodo ultrasemestrale di espletamento delle attivita’ descritte, non avendo la Corte di Appello dato conto di una attenta disamina della documentazione prodotta: una successione significativa di singoli incarichi deve essere valutata come possibile indice di una sostanziale continuita’.

8. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo va rinviato, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, la quale dovra’ determinare i requisiti contrattualmente previsti per il riconoscimento della qualifica di quadro, valutare il contenuto delle mansioni documentate e procedere al raffronto con il profilo rivendicato; tenendo presente quanto previsto dalle fonti collettive in presenza di una attivita’ professionale quale quella descritta dall’attore e valutata la continuita’ della stessa.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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