Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10541 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/04/2017, (ud. 30/03/2017, dep.28/04/2017),  n. 10541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO L.M. Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7348-2013 proposto da:

S.M., (OMISSIS), C.V., (OMISSIS), L’UCCELLIERA SRL

SOCIETA’ AGRICOLA (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO BIONDI;

– ricorrenti –

nonchè contro

CIRCONDARIO (OMISSIS), REGIONE TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 23/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA:

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

l’Uccelliera Società Agricola srl, in persona delle amministratrici e legali rappresentanti S.M. e C.V., nonchè queste ultime in proprio, propongono due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6/25/12 del 23 gennaio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto il difetto di giurisdizione tributaria sull’opposizione da esse proposta avverso il diniego 27 luglio 2007 di riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo professionale (IPA) da parte del Circondario (OMISSIS). Qualità richiesta, nel luglio 2005, sia dalla società sia dalle amministratrici in proprio, al fine di ottenere le agevolazioni fiscali di cui D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 5 bis, in relazione all’atto di acquisto, da parte della società, di compendio unico agricolo in data 12 settembre 2005. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la materia in questione – non avendo ad oggetto una pretesa fiscale, ma unicamente l’emanazione di un provvedimento di natura amministrativa – non rientrasse nella giurisdizione tributaria, così come definita D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2.

Nè la Regione Toscana nè il Circondario (OMISSIS) hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, violazione o falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2; per avere la commissione tributaria regionale escluso la giurisdizione tributaria, nonostante che il diniego di riconoscimento della qualità IPA fosse stato impugnato in quanto inscindibilmente collegato con il rapporto di agevolazione tributaria relativo, D.Lgs. n. 22, ex art. 5 bis, del all’acquisto del compendio unico.

Si evidenzia infatti come, nel ricorso avanti alla commissione tributaria provinciale di Firenze, le ricorrenti avessero chiesto l’accertamento della sussistenza dei requisiti IAP e, inoltre, “declaratoria di non intervenuta decadenza dalle agevolazioni tributarie (esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo) usufruite dalle ricorrenti in sede di registrazione del citato atto di trasferimento immobiliare (conferimento) del 12 settembre 2005 ai rogiti (…)”.

con il secondo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento; per non avere la commissione tributaria regionale, come già quella provinciale, indicato, a seguito della ritenuta carenza di giurisdizione, il giudice nazionale che riteneva munito di giurisdizione; con ciò violando altresì L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 1. (translatio judicii);

si verte di questione di giurisdizione devoluta alle Sezioni Unite di questa Corte ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, considerato altresì che i precedenti giurisprudenziali apparentemente più vicini alla presente fattispecie (SS.UU. 1672/82, 1316/93 e 12903/98) sono risalenti nel tempo e, inoltre, non del tutto sovrapponibili al caso, stante anche la diversità del contesto normativo – sostanziale e processuale – di riferimento.

PQM

v.to l’art. 374 c.p.c., comma 1;

Rimette gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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