Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10541 del 03/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26221-2018 proposto da:
A.D., A.U., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato PAOLO SENO;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI VENEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso lo studio
dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati NICOLETTA ONGARO, MAURIZIO BALLARIN,
ANTONIO IANNOTTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 920/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 31/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO
ANTONELLO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I sigg. A.D. e A.U. hanno proposto ricorso, sulla scorta di un unico motivo, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Venezia, confermando la sentenza del tribunale della stessa città, ha rigettato la loro opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione con cui la Direzione di Polizia Municipale del Comune di Venezia aveva irrogato loro una sanzione pecuniaria e disposto la confisca del natante utilizzato dal sig. A.U. per effettuare un trasporto pubblico di persone in servizio non di linea, a scopo di lucro, a titolo di noleggio/taxi, senza essere munito della richiesta autorizzazione.
Il Comune di Venezia ha depositato controricorso.
La causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 13.12.19; in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione – datato 26.11.2019 e sottoscritto personalmente dai sigg. A.D. e A.U., nonchè dal loro procuratore, avv. Paolo Seno – corredato della dichiarazione di adesione dell’avv. Antonio Iannotta, difensore del Comune contro ricorrente, munito del potere di accettare rinunzie conferitogli nella procura speciale in calce al contoricorso.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione del contro ricorrente alla rinuncia.
Non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi, tipici, del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020