Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10540 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 225/2005 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata

il 09/11/2005 R.G.N. 10222/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con separati ricorsi, poi riuniti, D.L. e A. M.L. convenivano dinanzi al Pretore di Bologna l’Ente Poste Italiane ed esponevano di prestare il proprio lavoro per il convenuto con la qualifica di quadri di (OMISSIS) livello. Rivendicavano il pagamento del lavoro straordinario per gli anni dal 1995 al 1997. Si costituiva l’ente convenuto – poi Poste Italiane spa – ed eccepiva che nulla competeva per il titolo dedotto, trattandosi di quadri i quali percepivano un’indennita’ di funzione destinata a compensare l’eventuale straordinario e che detto straordinario non era stato debitamente autorizzato. Il Pretore accoglieva le domande attrici.

Proponeva appello Poste Italiane spa. La posizione della A. veniva definita mediante transazione. Il giudizio proseguiva quanto alla posizione del D. ed il Tribunale di Bologna confermava la sentenza di primo grado cosi’ motivando:

– l’indennita’ di funzione non e’ correlata al lavoro prestato, in base all’art. 38 del CCNL di categoria, laddove l’attore e’ tenuto a prestare un orario settimanale di 36 ore;

– non e’ richiesta alcuna preventiva autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario; la necessita’ di tale autorizzazione e’ stata introdotta con circolare dell’azienda convenuta in data 20.1.1998, a seguito di accordo sindacale 13.11.1997, quindi successivamente ai fatti per cui e’ processo.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Poste Italiane, deducendo due motivi. L’attore D. e’ rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso per Cassazione risulta notificato tempestivamente.

Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e 1363 c.c. in riferimento agli artt. 12, 68 e 69 del CCNL 26.11.1994: richiamata la necessita’ che lo straordinario venga espletato in via eccezionale, la ricorrente sottolinea che i Quadri percepiscono apposita indennita’ di funzione, atta a garantire una presenza in servizio svincolata dalla limitazione dell’orario di lavoro. Nella specie non risulta superato il limite della ragionevolezza entro il quale il diritto azionato non sussiste.

Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione delle stesse norme di cui sopra, sotto il profilo della necessita’ di autorizzazione preventiva, mentre non e’ esatto che tale presupposto sia stato introdotto successivamente ai fatti di causa.

4. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi. Essi risultano infondati.

5. Va premesso in fatto che, come risulta dalla sentenza di merito, nell’arco di tre anni il D. risulta avere maturato compensi per straordinario pari a L. 3.877.240 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Torna quindi applicabile il principio stabilito da questa Corte di Cassazione con sentenza Cass. 7.8.2003 n. 11929 la quale afferma : “I funzionari direttivi, esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, hanno diritto al compenso per lavoro straordinario se la disciplina collettiva delimiti anche per essi l’orario normale e tale orario venga in concreto superato oppure se la durata della loro prestazione valichi il limite di ragionevolezza in rapporto alla necessaria tutela della salute e dell’integrita’ fisiopsichica garantita dalla Costituzione a tutti i lavoratori. Per questa seconda ipotesi deve essere valutato non tanto l’elemento quantitativo del numero delle ore lavorate, quanto l’elemento qualitativo relativo all’impegno fisico ed intellettuale richiesto al lavoratore”. Tale principio risulta ripreso piu’ recentemente dalla sentenza nella causa pronunciata all’udienza del 24.2.2010 in causa Santoro c. Poste Italiane. Nel caso in esame, come si evince dalla misura del compenso attribuito dalla sentenza di merito, il limite anzidetto risulta ampiamente superato.

6. Va soggiunto che non appare censurabile in sede di legittimita’ l’interpretazione dell’art. 68 del CCNL, in ordine alla natura dell’indennita’ di funzione, siccome adeguatamente motivata e tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra riportati. Quanto alla necessita’ della preventiva autorizzazione, valga il principio di cui a Cass. 7.7.2006 n. 15499: “La prestazione del lavoro straordinario puo’ essere richiesta dal datore di lavoro anche in maniera non esplicita, con la creazione di condizioni che lo rendano necessario, e con la mancata contestazione, una volta che dello stesso sia venuta conoscenza”. (Conf. Cass. 20.2.2009 n. 4269). Il Tribunale accerta inoltre che la fonte di tale presupposto (autorizzazione preventiva) va ricollegata ad un atto successivo al periodo cui si riferisce la domanda, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Non avendo la controparte svolto attivita’ difensiva, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del grado.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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