Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10540 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13240/2019 proposto da:

U.E., rappresentato e difeso dall’avv. Clementina Di Rosa

(Pec: avv.dirosa.pec.it) giusta procura speciale in calce al ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

U.E., (OMISSIS), ricorre per cassazione, con quattro mezzi, contro il decreto del tribunale di Bari che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un semplice atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – nell’ordine il ricorrente denunzia:

(i) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8,14 in ordine al mancato riconoscimento dei presupposti del rifugio politico e della protezione sussidiaria, in base alla situazione persecutoria dettagliatamente descritta in sede di audizione e del peggioramento del quadro socio-politico nel paese di provenienza;

(ii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm. a proposito del diniego di protezione umanitaria;

(iii) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 per omessa o comunque lacunosa istruttoria d’ufficio in relazione alla vicenda personale in rapporto alla situazione generale del paese di provenienza;

(iv) l’omesso esame di fatto decisivo in relazione alla situazione suddetta;

II. – il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati, è inammissibile per le ragioni che seguono; il richiedente, di asserita etnia (OMISSIS) di religione (OMISSIS), minoritaria in (OMISSIS), ha dedotto a sostegno della domanda (nelle sue alternative forme) di essere fuggito dal proprio paese dopo un incendio dell’abitazione, determinatosi per caso fortuito e propagatosi anche alle case circostanze, in ragione del quale incendio i vicini avevano avanzato pretese risarcitorie;

ha affermato di esser fuggito perchè impossibilitato a pagare i danni e perchè, per tale ragione, egli era stato anche malmenato dai vicini medesimi;

III. – in simile allegazione il tribunale ha giustamente ritenuto non riscontrabili, neppure astrattamente, i presupposti del rifugio politico;

dopodichè il tribunale ha osservato che il racconto, per le contraddizioni intrinseche, era inattendibile e che, comunque, nella zona di provenienza del richiedente, non era documentata l’esistenza di conflitti armati tali da mettere a repentaglio la sicurezza della popolazione civile;

IV. – i motivi di ricorso si infrangono contro tale specifica affermazione, che in quanto motivata integra un accertamento di fatto insindacabile in cassazione;

nè il quarto motivo, che pur in rubrica allude all’omesso esame di fatti decisivi, soddisfa il necessario fine di specificità, non essendo indicato quale fatto storico, concretamente dedotto, avrebbe dovuto essere ulteriormente considerato dal giudice a quo in vista di una soluzione diversa;

V. – quanto alla protezione umanitaria, il tribunale ha respinto la domanda per un difetto di allegazione: ha invero precisato che il ricorrente non aveva dedotto, prima ancora che provato, una specifica situazione di vulnerabilità soggettiva, nè dimostrato uno stabile radicamento in Italia;

il terzo motivo di ricorso, come pure (in parte) il quarto, non è calibrato su tale ratio decisionale, non essendo precisato neppure in questa sede, in prospettiva di autosufficienza, a cosa fosse stata ancorata la domanda in questione;

l’atto di costituzione dell’avvocatura dello Stato non costituisce controricorso, per cui non devesi provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

 

 

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