Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10540 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 13/05/2011), n.10540
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27454/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
UNIRISCOSSIONI SPA, A.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 31/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 30/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
01/12/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;
udito per il ricorrente l’Avvocato SANTORO, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’agenzia delle entrate impugna la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, che, in rigetto del gravame della medesima, condivideva l’impugnativa del contribuente, A.A., avverso l’avviso di mora a seguito di accertamento in rettifica dell’imposta IVA per l’anno 1986, fondato su maggiori ricavi, e divenuto definitivo.
A sostegno deduce tre motivi, mentre il contribuente non si è costituito.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo denunzia “violazione e/o falsa applicazione, errata interpretazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”: sostiene che l’azione non poteva essere promossa contro di essa, per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di impugnativa di atto esecutivo della concessionaria alla riscossione, e cioè la Uniriscossioni Spa, senza che l’intimato potesse dedurre questioni attinenti all'”an” ed al “quantum”.
Il motivo è infondato. Il giudice di appello sostanzialmente disattendeva l’eccezione pregiudiziale proposta, ritenendo esattamente che l’azione del contribuente rivolta a far valere l’illegittimità dell’avviso di mora, anche se preceduto dalla notificazione della prodromica cartella di pagamento, può essere esercitata indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, allorquando, egli contesti anche l’obbligazione fiscale, come nella specie (Cfr. pure Cass. Sentenze n. 2803 del 09/02/2010, Sezioni Unite: n. 16412 del 2007).
2) Col secondo motivo deduce “violazione e/o falsa applicazione, errata interpretazione delle norme di diritto, in particolare dell’art. 112 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, oltre che omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, atteso che la CTR riteneva la decadenza dalla riscossione del tributo, senza che fosse applicabile invece la prescrizione, e ciò con pronuncia oltre quanto eccepito dalla parte,e conseguente vizio di extrapetizione.
La censura è fondata. Invero il giudice di appello riteneva l’amministrazione decaduta dalla pretesa fiscale per il decorso di oltre quattro anni dalla esigibilità dell’imposta erroneamente.
Infatti in tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell’imposta – a seguito di accertamento divenuto definitivo, come nella specie – è soggetto non già al termine di decadenza stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57 – che è relativo alla notificazione degli avvisi di rettifica e di accertamento da parte dell’amministrazione, bensì a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., decorrente, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui esso diventa esigibile, e cioè dalla data (sessantesimo giorno successivo a quello della notificazione dell’avviso di accertamento) in cui l’accertamento stesso diviene definitivo per mancata impugnazione (V. anche Cass. Sentenze n. 18110 del 08/09/2004, n. 6256 del 2003).
3) Col terzo motivo la ricorrente lamenta: “violazione di diverse norme di legge, e segnatamente del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 57 e 62, art. 2946 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, poichè il giudice dell’impugnazione non poteva interpretare le norme al riguardo in modo analogico o estensivo, dal momento che il termine di anni quattro previsto anche per l’iscrizione a ruolo è stato introdotto con la riforma di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, che ha esteso quello più breve, anche all’IVA. La doglianza è assorbita dal motivo precedente testè esaminato.
Quindi anche in rapporto alle suindicate corrette valutazioni giuridiche, le persistenti doglianze del contribuente vanno complessivamente disattese, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto del ricorso in opposizione di A. avverso l’avviso di mora.
Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, attesa la natura delle questioni esaminate, mentre quelle inerenti al presente giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna l’intimato al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011