Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10539 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/04/2010, (ud. 23/03/2010, dep. 30/04/2010), n.10539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L., M.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3607/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/06/2005 R.G.N. 2601/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.L. e M.A. convenivano dinanzi al Tribunale di Benevento la spa Poste Italiane, per sentirla condannare al pagamento di somme dovute a seguito dell’espletamento di lavoro straordinario. Il Tribunale respingeva la domanda attrice.

Proponevano appello gli attori e la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva parzialmente le domande attrici. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– non sussiste nullita’ del ricorso introduttivo per omessa indicazione dei fatti costitutivi del diritto azionato: trattasi invero della deduzione secondo la quale gli attori avevano espletato lavoro straordinario nella misura media di un’ora al giorno;

– nel merito, la domanda e’ provata mediante la deposizione testimoniale del direttore dell’ufficio presso il quale lavoravano gli attori, a nulla rilevando che il teste escusso avesse a sua volta pendente una controversia analoga con Poste Italiane;

– la citata testimonianza comprova una prestazione di lavoro straordinario nella misura di meta’ di quanto indicato nelle domande;

tale prestazione era necessaria per assicurare lo smaltimento della copiosa corrispondenza, tanto che presso l’agenzia di (OMISSIS) si rendeva successivamente necessaria l’istituzione di una terza zona di recapito;

– l’autorizzazione ovvero la richiesta del lavoro straordinario puo’ anche essere tacita;

– manca la prova di un interesse in causa del teste escusso.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane spa, deducendo tre motivi. Gli attori sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. I tre motivi del ricorso per Cassazione sono articolari come segue:

a – violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione agli artt. 9, 12, 69 e 72 del CCNL 26.11.1994;

b – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

c – violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c..

Deduce parte ricorrente che in base alle citate norme contrattuali lo straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo; la valutazione delle relative esigenze e’ rimessa esclusivamente alla societa’ ; l’autorizzazione relativa compete al superiore gerarchico.

Il teste era portatore di interesse in causa, avendo in corso analoga controversia. La necessita’ di autorizzazione allo straordinario, rimanendo esclusa ogni autovalutazione delle esigenze relative, scaturisce dall’art. 12 del CCNL sopra citato (che trascrive). Quanto precede e’ confermato dalla circolare 9.9.1995, la quale dispone che lo straordinario deve essere autorizzato solo in casi eccezionali.

Ne’ vi e’ stato da parte della societa’ un riconoscimento dello svolgimento di ore aggiuntive.

4. I motivi sopra riportati possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi ; essi risultano infondati.

L’art. 12 del CCNL citato prevede tra l’altro che il personale, salvo giustificato motivo di impedimento, non puo’ esimersi dall’effettuare lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto dall’Ente.

Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessita’ imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea.

Allo scopo di contenere le prestazioni straordinarie entro i limiti di stretta indispensabilita’, si dovranno attivare possibili strumenti alternativi quali l’attuazione di adeguate turnazioni ed articolazioni di orario nonche’ l’impiego di unita’ eventualmente disponibili a livello di agenzia.

Le prestazioni straordinarie dovranno essere inserite in specifici programmi articolati per area funzionale e territoriale, da sottoporre a verifica periodica da parte dell’Ente con cadenza almeno trimestrale, al fine di valutarne l’effettiva entita’ e di adottare possibili interventi correttivi.

5. La necessita’ di preventiva autorizzazione e’ prevista da una circolare dell’azienda, vale a dire da un atto unilaterale. Tale necessita’ risulta peraltro superata dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che (Cass. 7.7.2006 n. 15499) “La prestazione del lavoro straordinario puo’ essere richiesta dal datore di lavoro anche in maniera non esplicita, con la creazione di condizioni che lo rendano necessario, e con la mancata contestazione, una volta che dello stesso sia venuta conoscenza. (Conf. Cass. 20.2.2009 n. 42691). Nel caso in esame il giudice di merito accerta, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimita’ siccome adeguatamente motivato, che lo straordinario era necessario a causa della massa della corrispondenza da consegnare, tanto che le zone di recapito venivano aumentate da due a tre.

6. In punto di prova, la Corte di Appello ha ritenuto raggiunta la dimostrazione della prestazione di lavoro straordinario nella misura della meta’ di quanto dedotto dagli attori, con motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talche’ essa si sottrae ad ogni possibilita’ di riesame e di censura in sede di legittimita’. Il fatto che il teste escusso avesse in essere una causa analoga non implica un interesse immediato e concreto nella presente causa, tale da legittimare una sua eventuale partecipazione al giudizio.

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Non avendo la controparte svolto attivita’ difensiva, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del grado.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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