Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10539 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. I, 21/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 21/04/2021), n.10539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6833/2019 proposto da:

E.C., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Almiento

(Pec: almiento.antonio.coabrindisi.legalmail.it) giusta procura

speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato che lo rappresenta ope legis;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

E.C., (OMISSIS), ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Bari che gli ha negato la protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo il ricorrente denunzia la nullità del decreto per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 stante l’omesso esame del ricorrente in sede giurisdizionale;

il motivo è inammissibile per genericità;

ci si duole della mancata audizione del richiedente, che pur è stato ritenuto non credibile quanto ai fatti dedotti a sostegno delle ragioni di espatrio;

tuttavia questa Corte ha di recente stabilito che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (v. Cass. n. 25312-20); tale onere non è stato adempiuto, neppure risultando che l’audizione sia stata richiesta nella sede di merito;

II. – col secondo e terzo motivo il ricorrente rispettivamente denunzia: (ii) la nullità del decreto per violazione del potere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e della Direttiva 2004-83/CE e per contrasto tra affermazioni inconciliabili; (iii) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 in ordine al mancato riconoscimento dei presupposti della protezione sussidiaria;

i motivi, suscettibili di unitario esame, sono inammissibili;

contrariamente a quanto sostenuto, il tribunale, nonostante abbia motivatamente ritenuto non attendibile la versione dei fatti resa dal richiedente, ha preso poi in specifica considerazione la domanda di protezione sussidiaria, ponendo in essere la cooperazione istruttoria richiesta ai fini del relativo scrutinio; semplicemente ha escluso i presupposti del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in base alle risultanze delle più recenti fonti informative disponibili, puntualmente menzionate;

tale valutazione integra un accertamento di fatto che, in quanto motivato, non è sindacabile in cassazione;

III. – col quarto e col quinto mezzo il ricorrente, ancora rispettivamente, denunzia (iv) la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 19 t.u. imm. (anche in relazione all’art. 10 Cost. e art. 3 Cedu), in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria; (v) la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 t.u. imm. e art. 8 Cedu, oltre che omesso esame di fatti decisivi, sempre a proposito del diniego di protezione umanitaria;

anche questi motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

IV. – il tribunale ha negato la protezione umanitaria affermando che non era emersa una effettiva lesione dei diritti fondamentali del richiedente e che non era stata comprovata una specifica condizione di vulnerabilità; ha aggiunto che il mero rilascio di un certificato di conoscenza della lingua italiana non poteva ritenersi dirimente ai fini dell’accoglimento della domanda;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente e astrattamente considerato (Cass. Sez. U n. 29459-19);

nel caso concreto non risulta dal ricorso, in prospettiva di autosufficienza, a cosa fosse stata ancorata la domanda di protezione, nè in qual senso fosse stata dedotta una situazione rilevante nel senso indicato dalle sezioni unite, visto che le doglianze si palesano sviluppate secondo un tracciato argomentativo astratto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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