Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10539 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10539 Anno 2016
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

SENTENZA
sul ricorso 5896-2014 proposto da:
SAN RAFFAELE S.P.A. C.F. 09253151009, in persona del
legAle rAppresemL nLe pro tempnr, tlfr.tLiv,ùmente
domiciliata in ROMA, VIA Di SANT’ELENA 29,

presso lo

studio degli avvocati DAVIDE GALLOTT1 e EMANUELA
CUSMAI, che lo rappresentano e difendono giusta delega
2016

in atti;
– ricorrente –

815

contro
VERDE ELISEA C.E.

VRDLSEA5C56A512P,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10, presso lo

Data pubblicazione: 20/05/2016

studio dell’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato RAFFAELE DE GIROLAMO, giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4137/2013 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

25/02/2016

dal Consigliere Dott. LUCIA

ESPOSITO;
udito l’Avvocato GALLOTTI DAVIDE;
udito l’Avvocato MELUCCO ANDREA per delega Avvocato DE
GIROLAMO RAFFAELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 02/09/2013 r.g.n. 10869/2011;

R.G. 5846/2014

Svolgimento del processo

1.La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 29/4/2013, ha confermato la
pronuncia del Tribunale di Cassino che, decidendo sulla domanda avanzata da
Elisea Verde nei confronti della San Raffaele S.p.A., aveva dichiarato inefficace il
licenziamento intimato alla predetta con lettera in data 29/7/2009 e, per
l’effetto, aveva ordinato alla società di reintegrare la lavoratrice nel posto di

data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegrazione, con regolarizzazione
della posizione contributiva, oltre accessori.

2.La lavoratrice aveva dedotto in ricorso che la società, della quale era
dipendente con mansioni di attività di igiene, accudimento, assistenza e
somministrazione dei pasti ai pazienti, oltre che di pulizia ed assistenza al
personale infermieristico presso il reparto di iungodegenza della Casa di cura San
Raffaele in Cassino, con inquadramento in categoria B, profilo professionale
Ausiliario Socio Sanitario Specializzato CCNL sanità privata, aveva proceduto al
suo licenziamento in violazione dell’art. 4 c. 3 I. 223/94, nonché dell’art. 5 della
legge, in sede di applicazione dei criteri di scelta.

3. I giudici del merito ponevano a fondamento del decisum il rilievo secondo cui
la comunicazione di avvio della procedura ex art. 4 c. 3 1. 23 luglio 1991 n. 223
rappresenta una cadenza essenziale per la proficua partecipazione

alla

cogestione della crisi da parte del sindacato e per la trasparenza del processo
decisionale del datare di lavoro. Osservavano che la lettera di comunicazione alle
organizzazioni sindacali deve contenere numerose puntuali e specifiche
indicazioni anche sui motivi che determinano la situazione di eccedenza, sui
motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non poter evitare
la dichiarazione di mobilità, sul numero, la collocazione e i profili professionali del
personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato. Rilevavano
che la puntuale indicazione richiesta dalla norma ai fini della regolarità della
procedura era volta a consentire una proficua partecipazione alla cogestione
della crisi da parte del sindacato e a rendere trasparente il processo decisionale
datoriale, anche in funzione della tutela dell’interesse del lavoratore
potenzialmente destinato ad essere estromesso dall’azienda. Osservavano che
l’aspetto viziato della procedura concerneva la mancanza di chiarezza nella
comunicazione riguardo al nesso tra i motivi di crisi determinanti l’avvio della
procedura e l’individuazione dei lavoratori ausiliari in esubero presso la struttura
di Cassino. Specificamente, posto che i motivi della crisi riguardavano

lavoro, condannandola a pagare le retribuzioni globali di fatto maturate dalla

R.G. 5846/2014

l’esternalizzazione del servizio di pulizie, il mantenimento del servizio cucina, la
possibilità di impiego degli ausiliari socio sanitari specializzati nel servizio di
operatore tecnico addetto all’assistenza, la necessità di ottemperare agli obblighi
di legge, mancavano le indicazioni su quale tra il personale ausiliario potesse
essere impiegato nel servizio predetto e in che modo, nonché su quale e quanto
personale fosse necessario per ottemperare agli obblighi di legge, oltre
all’indicazione circa gli obblighi medesimi. Concludeva affermando che la

4. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il San Raffaele s.p.a.
sulla base di due motivi. Resiste la Verde con controricorso. Il ricorrente ha
depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.Con la prima censura il ricorrente deduce: violazione dell’art. 112 c.p.c. e 99
c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. Rileva che i giudici del merito, di
primo e secondo grado, avrebbero pronunciato ultra petita, in quanto
nell’originario atto introduttivo del giudizio, laddove si contesta la violazione
dell’art. 4 I. 223/1991, la lavoratrice non avrebbe evidenziato i punti oggetto dei
motivi di censura rilevati dalle sentenze di merito, ma si sarebbe limitata a
contestare la violazione della norma sotto il diverso profilo della mancanza di
ogni riferimento concreto alla situazione economica dell’impresa e dell’erronea
indicazione del numero, della collocazione aziendale e dei profili del personale
eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato.

1.2. Il motivo è infondato. In primo luogo è da osservare che dal tenore
dell’originario ricorso, come risultante dalla trascrizione contenuta nel
controricorso, si evince che sono state evidenziate nel prospetto predisposto
dall’azienda alcune carenze, poi accertate dalla sentenza impugnata, in ordine al
urouiwu- 0.44.49
Cr
mancato assolvimento delle finalità imposte dalla norma»tali da non consentire
di verificare le unità lavorative da espellere “con riferimento al singolo profilo
professionale e collocazione aziendale”, con conseguente impossibilità di poter
valutare e verificare la coerenza tra il progetto iniziale e la decisione finale, in
relazione anche alla circostanza che le ragioni tecnico organizzative poste a base
del licenziamento collettivo non hanno interessato una riduzione complessiva del
personale, bensì soltanto di alcune categorie. Per altro verso è da rilevare che il
principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non osta a che il
giudice renda la sentenza sulla base di una ricostruzione fattuale degli

mancanza di informazioni trasparenti non era conforme alle prescrizioni di legge.

R.G. 5846/2014

accadimenti effettuata sulla base di elementi emersi nel corso dell’istruttoria
regolarmente svolta nel contraddittorio delle parti, senza che ne risultino mutati
gli elementi essenziali della domanda originariamente formulata, in termini di
petitum e causa petendi (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15231 del
29/10/2002, Rv. 558073: “Non sussiste violazione del divieto di extrapetizione
“ex” art. 112 cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il giudice, restando nell’ambito
della “causa petendi” e del “petitum”, sorregga la decisione con argomentazioni

del 2016, rv 638607).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di

norme di diritto ex artt. 4 c. 3 e 9 ed art.5 I. 223/1991 ed artt. 414, 115 e 116
c.p.c., 2697 c.c. e 41 cost. Deduce che la Corte d’appello avrebbe violato le
suddette norme laddove, rilevando che l’inadeguatezza delle informazioni deve
essere valutata nella misura in cui ha potuto condizionare il potere di controllo
delle organizzazioni sindacali e la conclusione di un eventuale accordo, non
considera che era esclusivo onere del lavoratore, da un lato, dedurre
specificamente simili maliziose elusioni e, dall’altro, provare in quale misura le
stesse avessero potuto condizionare le scelte aziendali. Osserva che, secondo la
giurisprudenza di legittimità, non possono trovare ingresso in sede giudiziaria
quelle censure con le quali, senza fornire la prova di elusioni dei poteri di
controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di
operare discriminazioni tra i lavoratori, si finisce per investire l’autorità
giudiziaria di un’indagine sulla presenza di effettive esigenze di riduzione o
trasformazione dell’attività produttiva.

2.2. Anche il secondo motivo è infondato. Ed invero la Corte territoriale ha
censurato il vizio della procedura concernente la mancanza di chiarezza nella
comunicazione riguardo al nesso tra i motivi di crisi determinanti l’avvio della
stessa e l’individuazione dei lavoratori ausiliari in esubero presso la struttura di
Cassino. In tale contesto nessun onere della prova può gravare sul lavoratore in
relazione alle maliziose elusioni della parte datoriale. La censura, infatti, è
limitata alla contestazione della mancata indicazione nella comunicazione di
avvio della procedura delle esigenze di ristrutturazione e degli elementi atti a
consentire un controllo sulla funzionalità dei licenziamenti in relazione alle
esigenze perseguite, diversa essendo la fattispecie, cui si riferiscono le sentenze
citate dal ricorrente, attinente a lamentati vizi in merito ad accordi o
consultazioni sindacali. Per il resto il motivo si risolve nel sindacato, non
consentito in questa sede, dell’accertamento compiuto dai giudici del merito,

diverse da quelle addotte dalla parte”, nonché Cass. Sez. L, Sentenza n. 2209

R.G. 5846/2014

secondo il quale era risultata del tutto incompleta e fuorviante la comunicazione
di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, ce-me—tale iDidonea’ rltle l’esercizio dei
poteri di controllo preventivo in capo ai sindacati ai firmi dell’adozione dei rimedi
possibili, ovvero dell’individuazione delle misure sociali finalizzate alla
ri q ualificazione e alla riconversione dei lavoratori eccedentari.

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del

g iudizio di leg ittimità in favore di Verde Elisea, liquidate in C 100,00 per esborsi
ed C 3.500,00 per compensi, oltre spese g enerali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 q uater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q uello dovuto per il
ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 25/2/2016
Il Consigliere relatore

Il Presidente

spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

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